Autore: maurizio

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    XI Commissione – Resoconto di marted 5 febbraio 2002



    SEDE CONSULTIVA


    Marted 5 febbraio 2002. – Presidenza del presidente
    Domenico BENEDETTI VALENTINI.


    La seduta comincia alle 10.

    Omissis



    SEDE REFERENTE


    Marted 5 febbraio 2002. – Presidenza del presidente
    Domenico BENEDETTI VALENTINI, indi del vicepresidente Angelo
    SANTORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il
    lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.


    La seduta comincia alle 11.

    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Di Teodoro, C. 1487 Coronella, C. 1972
    Antonio Barbieri.

    (Esame e rinvio).


    La Commissione inizia l’esame.

    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte
    che la proposta di legge


    Di Teodoro sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica (AC 1493) stata successivamente
    sottoscritta da numerosi deputati. Di tali adesioni stato
    dato annuncio in occasione delle sedute dell’Assemblea.
    In particolare, nella seduta n. 60 di luned 12 novembre
    2001 sono state annunciate le adesioni dei deputati Alboni,
    Azzolini, Biondi, Borriello, Campa, Carlucci, Castellani,
    Catanoso, Crimi, Cuccu, Dell’Anna, Di Virgilio, Giuseppe
    Drago, Fatuzzo, Gallo, Garagnani, Giuseppe Gianni, lannuccilli,
    Iorio, Anna Maria Leone, Lo Presti, Losurdo, Lucchese, Lupi,
    Gianni Mancuso, Filippo Mancuso, Maninetti, Mereu, Milanese,
    Oricchio, Patria, Perrotta, Ramponi, Santori, Santulli,
    Sanza, Savo, Scalia, Spina Diana, Stucchi, Tarantino, Tarditi,
    Verro, Alfredo Vito e Zama.

    Nella seduta n. 80 di marted 18 dicembre 2001 sono state
    annunciate, invece, le adesioni dei deputati Massidda, Angelino
    Alfano, Blasi, Ciro Alfano, Liotta, Strano e Pezzella.

    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, osserva
    che le proposte di legge presentate sullo status
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica perseguono
    l’obiettivo comune del superamento della condizione di precariato
    dei docenti interessati. Si propone pertanto l’attribuzione
    agli insegnanti in questione di uno status giuridico
    analogo a quello dell’ordinario personale docente di ruolo
    dello Stato, nonch la regolarizzazione, con apposite procedure
    concorsuali, delle modalit di reclutamento.

    Ricorda che sulla medesima materia, nella scorsa legislatura,
    fu approvato dal Senato, in data 19 luglio 2000, un disegno
    di legge e che la Camera dei deputati ha avviato l’esame
    del testo approvato dal Senato, senza peraltro poterlo portare
    a termine per la fine della legislatura.

    La materia trattata nelle proposte di legge in esame rientra
    nella competenza esclusiva dello Stato alla luce del disposto
    dell’articolo 117, comma 2, lettere c) (rapporti
    tra la Repubblica e le confessioni religiose) e n)
    (norme generali sull’istruzione).

    Le proposte di legge Loddo n. 580 e Di Teodoro n. 1493 riprendono
    sostanzialmente il disegno di legge approvato dal Senato,
    differenziandosene peraltro per quel che riguarda la determinazione
    delle dotazioni organiche e le modalit di assunzione degli
    insegnanti in servizio alla data di entrata in vigore della
    legge. Ricorda poi che la stessa Corte costituzionale, con
    la sentenza n. 390 del 1999, ha sottolineato che la disciplina
    delle modalit di reclutamento e delle norme di stato giuridico
    del personale insegnante di religione cattolica rientra
    nella discrezionalit del legislatore.

    Con la citata sentenza la Corte ha dichiarato non fondata
    la questione di legittimit costituzionale della vigente
    normativa in quanto, da un lato, il conferimento per incarico
    dell’insegnamento della religione non avrebbe carattere
    discriminatorio, inquadrandosi nella comune disciplina delle
    assunzioni a tempo determinato; dall’altro, la disciplina
    vigente non configurerebbe una assoluta precariet degli
    insegnanti, essendo prevista la conferma nel caso di permanenza
    delle condizioni e dei requisiti prescritti. Peraltro, la
    Corte ha rinviato alla discrezionalit del legislatore,
    nel rispetto delle norme pattizie, la scelta di altre possibili
    procedure per la provvista del personale docente in questione.

    In merito alla normativa vigente, ricorda che la legge 25
    marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’accordo
    del 1984, di modifica del Concordato lateranense del 1929,garantisce
    (articolo 9, n. 2, dell’Accordo) che lo Stato assicuri l’insegnamento
    della religione cattolica nella scuola statale in virt
    del riconoscimento del valore formativo della cultura religiosa
    anche come fondamento del patrimonio storico degli italiani.

    Peraltro la medesima norma riconosce il diritto dei cittadini
    ad avvalersi o meno dell’insegnamento, nel rispetto della
    libert di coscienza e della responsabilit educativa dei
    genitori.

    Il Protocollo addizionale recato dalla citata legge
    n. 121 del 1985, al punto 5, dispone che tale insegnamento
    nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
    e grado venga impartito in conformit alla dottrina della
    Chiesa e nel rispetto della libert di coscienza degli alunni
    e da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorit
    ecclesiastica e nominati d’intesa con essa dall’autorit
    scolastica.

    Nelle scuole materne ed elementari, inoltre, l’insegnamento
    della religione cattolica pu essere impartito da un insegnante
    della classe, che sia disposto a svolgerlo e che sia sempre
    riconosciuto idoneo dall’autorit religiosa.

    Le modalit di organizzazione dell’insegnamento e i profili
    della qualificazione degli insegnanti (oltre a questioni
    riguardanti i programmi, gli orari, la scelta dei libri
    di testo) sono stati affrontati da una successiva intesa
    tra l’autorit scolastica italiana e la Conferenza episcopale
    italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
    Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e modificata con l’intesa
    tra il ministro della pubblica istruzione e il Presidente
    della Conferenza episcopale, firmata il 13 giugno 1990,
    cui stata data esecuzione con il decreto del Presidente
    della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202.

    In particolare per quanto riguarda i profili relativi alla
    qualificazione professionale degli insegnanti di religione
    dispone l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
    n. 751 del 1985, individua i titoli e i requisiti professionali.
    Nella scuola materna ed elementare, il requisito consiste
    nell’aver frequentato l’insegnamento della religione cattolica
    nel corso degli studi secondari, mentre nelle scuole secondarie
    si richiedono titoli accademici in teologia o un diploma
    di laurea unitamente a diplomi rilasciati da istituti di
    scienze religiose accreditati dall’ordinario diocesano.
    Tali titoli debbono sempre essere accompagnati dal possesso
    dell’idoneit riconosciuta dall’ordinario diocesano. Il
    riconoscimento dell’idoneit all’insegnamento religioso
    ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell’ordinario
    diocesano per grave ed accertata carenza dei requisiti (retta
    dottrina, testimonianza di vita cristiana, abilit pedagogica)
    previsti dal canone 804 del codice di diritto canonico.

    Ai sensi dell’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile
    1994, n. 297, per l’insegnamento della religione cattolica
    il capo d’istituto conferisce incarichi annuali d’intesa
    con l’ordinario diocesano; i docenti incaricati dell’insegnamento
    della religione fanno parte della componente docente negli
    organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
    altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche
    e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento
    della religione cattolica; per detto insegnamento, in luogo
    di voti ed esami, viene redatta una speciale nota riguardante
    l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento ed
    il profitto che ne trae.

    L’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
    del comparto del personale della scuola del 23 giugno 1995,
    relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato, chiarisce
    che il contratto di incarico annuale degli insegnanti di
    religione cattolica assunti secondo la disciplina di cui
    sopra si intende confermato qualora permangano le condizioni
    e i requisiti prescritti. L’articolo 66 del medesimo contratto
    ha confermato d’altra parte la validit delle disposizioni
    di cui all’articolo 53 della legge n. 312 del 1980, integrate
    dall’articolo 3, commi 6 e 7, del decreto del Presidente
    della Repubblica n. 399 del 1988 (che ha recepito gli accordi
    contrattuali 1988-1990 per il personale della scuola), ai
    sensi delle quali al personale docente di religione attribuita
    una progressione economica di carriera corrispondente a
    quella spettante ai docenti di ruolo.

    L’efficacia annuale dell’incarico di insegnante di religione
    stata considerata discriminatoria e lesiva dell’esigenza
    di stabilit connessa al lavoro di docente, anche sotto
    il principio della continuit didattica.

    In relazione allo stato giuridico, tutte le proposte di
    legge in esame, ad eccezione delle proposte
    Di Teodoro n. 1433 e Barbieri n. 1972, estendono espressamente
    agli insegnanti di religione cattolica lo stato giuridico
    ed economico del personale docente di ruolo delle scuole
    pubbliche.

    Pressoch tutte le proposte di legge, ad eccezione della
    proposta Barbieri n. 1972, prevedono l’istituzione di due
    ruoli provinciali degli insegnanti di religione cattolica:
    uno per la scuola dell’infanzia e per la costituenda scuola
    di base e l’altro per la scuola secondaria.

    In relazione ai cicli di riferimento, si rammenta che il
    recentissimo Consiglio dei Ministri del 1o febbraio
    2002, ha approvato, in via preliminare, un disegno di legge
    di riforma degli ordinamenti scolastici, che prevede tra
    l’altro una nuova articolazione degli studi e della formazione
    in tre fasi: scuola dell’infanzia; primo ciclo (scuola primaria
    di 5 anni e scuola secondaria di primo grado di tre anni)
    con esame di Stato alla fine del ciclo; secondo ciclo (sistema
    dei licei e sistema dell’istruzione e della formazione professionale)
    ed esame di Stato.

    Per quanto riguarda la determinazione delle dotazioni organiche,
    il problema collegato alla natura dell’insegnamento in
    questione, che costituisce materia facoltativa della quale
    gli studenti possono avvalersi o meno, rendendo difficilmente
    determinabile a priori il numero degli insegnanti necessari
    per ciascun anno scolastico. A questo problema, le proposte
    di legge rispondono fissando la dotazione organica, in una
    percentuale – variabile a seconda dei testi – dei posti
    corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
    territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, ovvero rimettendo
    il compito di fissare la determinazione dei posti al dirigente
    dell’ufficio scolastico regionale, in relazione ai posti
    disponibili e vacanti e al numero delle classi funzionanti
    in ogni scuola.

    Un altro importante aspetto quello del reclutamento.
    prevedibile che – come nella passata legislatura – un punto
    delicato sia la richiesta del diploma di laurea valido per
    l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento. In ogni
    caso, questa una delle questioni su cui le proposte presentate
    si differenziano in maniera pi significativa.

    Collegato al tema del reclutamento quello della cosiddetta
    idoneit canonica. In merito, tutte le proposte di legge
    prevedono che la revoca dell’idoneit da parte dell’ordinario
    diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento
    canonico, costituisca motivo di risoluzione del rapporto
    di lavoro. La proposta Di Teodoro n. 1433 non afferma esplicitamente
    che la revoca dell’idoneit comporta la risoluzione del
    rapporto di lavoro, ma indica le procedure da applicare
    per una diversa utilizzazione degli insegnanti.

    In alcuni casi sono previste forme di tutela degli insegnanti
    ai quali sia stata revocata la suddetta idoneit, quali
    la mobilit professionale nel comparto del personale della
    scuola ovvero delle amministrazioni pubbliche, oppure una
    diversa utilizzazione dei docenti a cui sia stata revocata
    l’idoneit.

    Sulla mobilit, si registra la necessit di coordinare la
    disciplina legislativa con le peculiarit del personale
    in questione. Da un lato, si pone il problema della mobilit
    verso altri insegnamenti, mentre dall’altro – per i trasferimenti
    da una provincia all’altra – si apre la questione di una
    forma di autorizzazione da parte dell’ordinario diocesano
    della provincia per la quale si richiede il trasferimento.

    Un tema molto delicato quello della disciplina transitoria,
    che deve prevedere le modalit di immissione in ruolo del
    personale attualmente in servizio.

    Non a caso, tutte le proposte, ad eccezione della proposta
    Lumia n. 909, contengono disposizioni transitorie per l’immissione,
    negli istituendi ruoli, degli insegnanti di religione attualmente
    in servizio presso le scuole. La stessa proposta Lumia n.
    909, comunque, richiede, per la partecipazione ai concorsi
    per l’insegnamento della religione cattolica, un precedente
    servizio effettivo di insegnamento per almeno 360 giorni.

    Secondo un primo orientamento, la legge dovr quindi stabilire
    i soggetti da ammettere al primo concorso per titoli ed

    esami che sar bandito successivamente
    alla sua entrata in vigore. Si ipotizza in genere un concorso
    riservato agli insegnanti in servizio nell’anno scolastico
    in corso alla data di entrata in vigore della legge. In
    via subordinata, le proposte presentate propongono la via
    del concorso per soli titoli, riservando agli idonei non
    vincitori la precedenza assoluta, per un quadriennio, nell’assegnazione
    delle supplenze.

    Un’alternativa delineata con l’immissione diretta dei
    docenti in servizio nei nuovi ruoli, subordinatamente al
    possesso di determinati requisiti di anzianit di servizio
    e di studio. Un’ulteriore possibilit quella dei corsi
    abilitanti.

    Date la sostanziale identit di finalit tra le proposte
    di legge in esame e la variabilit delle soluzioni proposte,
    riterrebbe utile la costituzione di un Comitato ristretto,
    incaricato di redigere un testo base per la successiva prosecuzione
    dell’iter parlamentare.

    Andrea DI TEODORO (FI) rileva che si di fronte ad
    una sorta di atto dovuto perch, a prescindere dal contenuto
    della materia di insegnamento, le proposte di legge in esame
    vanno a sanare la situazione di una categoria di insegnanti
    della scuola italiana ingiustamente discriminata rispetto
    agli altri docenti, soprattutto per quanto riguarda lo stato
    giuridico.

    Concorda, infine, con la proposta, avanzata dal relatore,
    di nominare un Comitato ristretto incaricato di redigere
    un testo base con il quale rendere giustizia a questa categoria
    di lavoratori.

    Renzo INNOCENTI (DS-U) reputa atto doveroso da parte
    del Parlamento la definizione di una normativa che dia certezza
    agli insegnati di religione cattolica, in merito al loro
    status giuridico ed economico, a prescindere dalla
    materia di insegnamento. Ribadisce l’intento dei deputati
    del gruppo dei Democratici di sinistra di individuare le
    soluzioni idonee a ridurre, anzi ad eliminare gli anacronismi
    presenti nell’attuale legislazione.

    Ritiene peraltro opportuno, prima di deliberare la costituzione
    di un Comitato ristretto, verificare gli intendimenti e
    gli orientamenti del Governo in questo campo, come la Commissione
    lavoro ha ritenuto utile fare su altri argomenti, sollecitando
    la riflessione di tutti sulle considerazioni evidenziate
    dal relatore. Del resto, risale a pochi giorni fa l’approvazione
    in Consiglio dei ministri del disegno di legge di riforma
    dei cicli scolastici, che costituisce la cornice in cui
    si andr ad inserire la normativa in esame.

    Andrea DI TEODORO (FI) si associa alla richiesta del
    deputato Innocenti di acquisire l’orientamento del Governo
    sulla questione in discussione, anche se ricorda che qualche
    mese fa il ministro Moratti ha posto con forza il problema
    del riconoscimento dello stato giuridico degli insegnati
    di religione cattolica, preannunciando cos, anche se non
    in una sede parlamentare, l’intendimento del Governo su
    tale materia.

    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, condivide
    la proposta avanzata dal deputato Innocenti, sollecitando
    il Governo ad esprimersi in tempi brevi.

    Angelo SANTORI, presidente, alla luce delle considerazioni
    espresse, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta,
    al fine di acquisire, sulle questioni sollevate, l’orientamento
    del Governo. In quella sede, si potr deliberare sulla costituzione
    del Comitato ristretto.

    Omissis


     

  • File_video/Filmati_attivit.asp

    LA7 –
    Trasmissione "PORTAMONETE"

    Intervista
    al Segretario Nazionale dello Snadir, Orazio Ruscica
     

    22
    settembre 2004

    Video
    formato avi

    Video
    formato realplayer

    ***

     


    Convir 2002

    Professionalità
    e stato giuridico dei docenti di religione

    Cagliari
    – 2 marzo 2002 – Hotel Mediterraneo

    Video
    (formato avi)

    Video
    (formato realplayer)

     


    Convir 2000

    "Per
    una professionalità da riconoscere"

    Napoli,
    30 ottobre 2000 – Hotel Terminus

    Interviste
    al segretario dello Snadir, Orazio Ruscica,
    e
    al Sottosegretario alla P.I., Giuseppe Gambale

    Video

  • Convir_2002/Convir_2_3_2002.asp


    1
    CONVIR 2002
     



    Convegno
    Nazionale Insegnanti di Religione



    organizzato
    a promosso dall’Adr in collaborazione con lo SNADIR


    Professionalit
    e stato giuridico dei docenti di religione



    2
    MARZO 2002



    HOTEL
    MEDITERRANEO – CAGLIARI


    Programma


    Sabato
    2 marzo 2002


    Ore
    08,30

    – Accoglienza dei convegnisti




    Ore 09,00 – “Docenti
    di religione: professionisti per una scuola di qualit

    (prof. Pasquale Troa, responsabile
    del Centro Studi e Ricerche dello Snadir)




    Ore 10,00 – “A
    quando lo stato giuridico dei docenti di religione?

    (prof. Orazio Ruscica, segreterio nazionale
    dello Snadir)




    Ore 10,45

    – In dialogo




    Sono stati invitati ad intervenire: 


    Dott.ssa
    Letizia Moratti, Ministro del MIUR; S.E. Mons. Otorino
    Alberti, Vescovo di Cagliari; Dott. Armando Pietrella,
    Direttore U.S.R. – Sardegna; Mons. Vittorio Bonati,
    Resp.le settore Irc – Cei; Don Francesco Puddu,
    UCR-Irc – Sardegna
    ; Don Fabio Trudu, UCD- Irc – Cagliari;
    On. Valentina Aprea, Sottosegretaria alla M.I.U.R.;
    On.Mauro Pili, Presidente della Regione Sardegna (FI);
    On.Beniamino Scarpa, Ass.re alla P.I.- Regione Sardegna
    (Misto)
    ; On. Sandro Balletto, Pres.te della Provincia
    di Cagliari (FI)
    ; Dott. Emilio Floris, Sindaco di
    Cagliari
    ; Sen. Franco Asciutti, Pres.te VII Commissione
    (FI)
    ; On. On.le Domenico Benedetti Valentini, Pres.te
    XI Commissione (AN)
    ; On. Gian Franco Anedda (FI);
    Sen. Gavino Angius (DS); Sen. Guido Brignone (Lega
    N.)
    ; Dott. Beniamino Brocca, Uff. Scuola CCD;
    On. Antonio Cabras (DS)

    Sen. Rossano Caddeo (DS); On. Francesco Carboni
    (Margherita)
    ; On. On.le Salvatore Cicu (FI); On.
    Michele Cossa (FI); On.le Paolo Cuccu (FI);
    Sen. Mariano Delogu (AN); Sen. Bruno Dettori (Margherita);
    On. Andrea Di Teodoro (FI); Sen. Lorenzo Pasqualino
    Federici (FI); On. Salvatore Ladu (Margherita);
    On. Antonio Loddo (Margherita); Sen. Ignazio Manunza
    (FI); On. Pietro Maurandi (Margherita); On.
    Giovanni Marras (FI); On. Piergiorgio Massidda
    (FI)
    ; On. Antonio Mereu (FI); Sen. Riccardo Minardo
    (FI); Sen. Giovanni Pietro Noto Nino Murineddu
    (Margherita)
    ; Sen. Gianni Nieddu (DS); Sen. Giuseppe
    Noto Pino Mulas (FI); On. Giovanni Paolo Nuvoli
    (FI)
    ; On. Francesco Onnis (AN); On. Arturo Mario
    Luigi Parisi (Margherita); On. Giuseppe Pisanu
    (FI)
    ; On. Carmelo Porcu (AN); On. Antonio Giuseppe
    Soro (Margherita); On. Marcello Taglialatela (AN);
    Sen. Gianfranco Tunis (Ccd-Cdu).


    Ore
    13,00

    – Conclusioni


     


    Programma
    – Scheda adesione
    (formato pdf)


    Autorizzazione
    Ministero dell’Istruzione
    (formato pdf)


     




















    La
    partecipazione al 1 Convir 2002 gratuita.


    E’
    necessario inviare la
    scheda di prenotazione
    entro il 28 febbraio 2002
    alla segreteria Snadir di Cagliari [via della Libert
    – Selargius (CA)].


    La
    prenotazione necessaria per assistere ed intervenire
    ai lavori del ! Convir 2002.


    Le
    iscrizioni e le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento
    dei posti disponibili.


     

















    Il
    1 Convir 2002 stato autorizzato dal Ministero
    dell’Istruzione – Direzione Generale del personale della
    Scuola e dell’Amministrazione – prot. Uff. VII/659 del
    19 febbraio 2002
     (formato Adobe acrobat)


    E’
    stato autorizzato l’esonero dal servizio. Si ricorda
    che durante l’anno scolastico ogni docente pu fruire 
    fino ad un  massimo di cinque giorni di assenza
    per partecipare a Convegni (Modello
    di domanda
    )


    Al
    termine del Convegno sar rilasciato ai partecipanti
    un attestato di frequenza da consegnare a scuola


     


     



     








    L’Hotel
    Mediterraneo pu essere raggiunto:


    1)
    dalla Stazione FS: prendere l’autobus PF, scendere in viale
    Diaz davanti all’Hotel Mediterraneo e alla scalinata della
    Basilica della Madonna di Bonaria;

    2) chi arriva dall’aeroporto: prendere l’autobus navetta,
    scendere alla Stazione FS, poi vedi punto 1)

    3) chi arriva in macchina: percorrere la via Roma e viale
    Diaz fino alla scalinata della Basilica della Madonna di Bonaria

  • Professioneir4-980910/3BozzaditestoOcchipinti.asp

    TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
    SEN. MARIO OCCHIPINTI PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 662-703-1376-1411-2965


    Art. 1

    (Stato giuridico)


    1. Ai fini dell’insegnamento della religione
    cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
    quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato
    lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121,
    e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
    e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa
    esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono
    istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente
    per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna
    ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica
    della scuola media e secondaria superiore, fermo restando
    che nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della
    religione cattolica può essere affidato ai docenti
    di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei
    dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto
    al punto 2.6 della predetta Intesa.

    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con
    la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
    ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
    aprile 1994, n.297, di seguito denominato testo unico, e
    dalla contrattazione collettiva.


    Art. 2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica)


    1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento
    della religione cattolica nella scuola media e secondaria
    superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura
    del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente
    funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

    2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare,
    le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli
    studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
    provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti
    alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno
    scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico
    nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle
    quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno
    fornito la loro disponibilità all’insegnamento della
    religione cattolica.

    3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti
    con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo
    le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione
    collettiva.


    Art. 3

    (Reclutamento)


    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo
    1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge,
    le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla
    Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

    2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare
    alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto
    4. Dell’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
    e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di
    cui all’articolo 1, comma 1.

    3.Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso
    del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo
    addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge
    25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’Ordinario diocesano
    competente per territorio e potrà concorrere soltanto
    per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di
    quella diocesi.

    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto
    stabilito dall’articolo 5, comma 2, si applicano le norme
    di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare
    l’articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono
    l’accertamento sulla preparazione culturale generale in
    quanto quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione
    dei contenuti specifici dell’insegnamento.

    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
    è disposta dal provveditore agli studi d’intesa con
    l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi
    del protocollo addizionale, n.5, lettera a), reso esecutivo
    con legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto
    del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.

    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
    ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
    dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità
    da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva
    a norma dell’ordinamento canonico.

    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti
    di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
    su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con
    il competente Ordinario diocesano.


    Art. 4

    (Mobilità)


    1. Agli insegnanti di religione cattolica
    inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma
    1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità
    professionale nel comparto del personale della scuola. La
    mobilità professionale all’interno dei predetti ruoli
    è subordinata al possesso del titolo di qualificazione
    richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti
    lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di
    un’altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.

    2. La mobilità territoriale è subordinata
    al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica
    del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario
    diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo
    Ordinario.

    3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di
    lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
    l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di
    servizio di almeno dieci anni, ha titolo a partecipare alle
    procedure di diversa utilizzazione e di mobilità
    collettiva previste dall’articolo 35 del decreto legislativo
    3 febbraio 1993, n.29 come modificato dall’articolo 20 del
    decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.


    Art. 5

    (Norme transitorie e finali)


    1. Il primo concorso per titoli ed esami
    che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente
    legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica
    che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento
    di religione cattolica per almeno quattro anni e per un
    orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo
    anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
    dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3.

    2. Il programma d’esame del primo concorso sarà volto
    unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento
    scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
    ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli
    elementi essenziali della legislazione scolastica.

    3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di
    religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non
    risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo
    addizionale, n.5, lettera c), reso esecutivo con legge 25
    marzo 1985, n.121.

  • RassegnaStampa/Italia_Oggi_28marzo2000.asp



    Italia
    Oggi




    marted
    28 marzo 2000 – pag.44




    La
    commissione chiede lumi sul ruolo




    Docenti
    di religione stop al senato


     


    Stop
    ai lavori parlamentari per il riconoscimento dello stato
    giuridico ai docenti di religione. Il 14 marzo la commissione
    cultura del senato aveva infatti ripreso a esaminare il
    testo unificato, predisposto dal senatore Mario Occhipinti,
    che deve fissare le linee direttrici dell’attivit di circa
    22 mila insegnanti, che da sempre aspettano di conoscere
    le coordinate entro cui espletare il loro lavoro. La discussione
    del nuovo testo integrato (sono stati accorpati i diversi
    disegni di legge presentati sull’argomento, cio 662;703;1376;1411;2965,
    nuovo relatore il senatore Giudo Brignone) si inceppata
    per alcune carenze rilevate nella relazione tecnica ed evidenziate
    dalla senatrice Maria Grazia Pagano.


    I
    problemi riguardavano essenzialmente il numero degli insegnanti
    interessati e il numero di ore effettivamente svolte e dunque
    l’esatto conteggio di quanti docenti stabilizzati (in possesso,
    cio, di una cattedra completa da quattro anni) avrebbero
    avuto il ruolo definitivo. Secondo i conteggi dello Snadir
    (associazione di categoria) si tratta del 70% degli stabilizzati,
    vale a dire di 14 mila persone. Ben al di sotto del contingente
    impegnato annualmente. Risultano, quindi, infondati i timori
    di un eccesso di personale anche in previsione delle future
    esigenze determinate dalla nuova organizzazione prevista
    dalla riforma dei cicli e dall’attuazione dell’autonomia.


    Il
    sottosegretario al mpi, Giuseppe Gambale, intervenuto in
    commissione sull’argomento, ha informato che il ministero
    della pubblica istruzione ha inviato i dati di sua competenza
    al ministero del tesoro e al dipartimento per i rapporti
    con il parlamento della presidenza del consiglio, affinch
    siano ufficialmente trasmessi alla commissione bilancio
    per il parere di rito.


    L’allarme,
    sottolineato da una nota di Orazio Ruscica dello Snadir,
    sembra dunque rientrare e permettere una veloce analisi
    della questione per arrivare alla tanto attesa conclusione
    dell’iter parlamentare e alla definitiva applicazione dello
    stato giuridico dei docenti di religione.


    Anna
    Balducci

  • Sciopero_Nazionale/Sciopero_24_maggio_2000_i_motivi.asp

    Lo
    SNADIR indice uno Sciopero nazionale dei docenti di religione


    e
    sit-in a Roma, davanti al Senato, il 24 maggio 2000, ore
    10.30


     


    Ora
    sono pi di uno i motivi per continuare a farci sentire:







    IL POSTO DI LAVORO:
    resta IL MOTIVO pi impellente che ci chiama tutti a
    mobilitazione IN nome della giustizia, come lavoratori
    della scuola, e come padri e madri di famiglia.






    IL SENSO DELLA POLITICA:
    IL MOTIVO compreso ogni giorno di pi in questi ultimi
    tempi. CI interpella come protagonisti attivi di partecipazione
    politica, per cui non si lascino spazi discrezionali
    e ideologici a governanti che troppo spesso giocano
    alla politica, anzich interpretarla, con fatti concreti,
    come servizio.






    LA DIGNITA’ DELLA SCUOLA:
    UN MOTIVO CHE ripropone il punto cruciale della funzione
    del docente dentro la scuola. Tale funzione per essere
    efficace e convincente per la promozione dei giovani
    studenti, deve saper obbedire senza sottomettersi o
    subire, e deve saper ribellarsi, senza diventare attivo
    o fuorilegge, ma rilanciando il dialogo robusto, nella
    fiducia che alla fine si affermer la giustizia, non
    il capriccio miope del potere.






    IL NOSTRO RUOLO DI SINDACATO
    NELLA SOCIET CIVILE 
    E’ UN MOTIVO CHE CI TIENE
    UNITI E CI FA RAPPRESENTARE una testimonianza di valida
    progettualit, contro un dilagante vuoto, un’indegna
    tendenza alla delega e una sfiduciata inerzia, solo
    pronta a subire e a dipendere.







    UN
    MOTIVO DI IMMINENTE SUCCESSO
    CHE
    circola
    gi nella cronaca: abbiamo dimostrato che aggregazioni
    di cittadini, come la nostra, possono decidere di investire
    il loro voto, ad ogni scadenza elettorale, per ragioni
    pi nobili e pi motivate socialmente, piuttosto che
    per meccanica e ideologica propaganda.







    UN
    VALIDO MOTIVO DI PREOCCUPAZIONE

    riguarda l’accordo dei politici
    che vogliono immettere in ruolo soltanto i docenti di
    religione gi in servizio in possesso di una laurea
    statale.






    ED
    UN MOTIVO DI ILLEGITTIMITA’
    E DI DISCRIMINAZIONE
    E’ QUELLO CHE concerne
    l’intenzione di "far subire" un Concorso ordinario
    per esami e titoli agli insegnanti di religione in possesso
    di una laurea statale. In questi ultimi concorsi ordinari
    la selezione degli ammessi alle prove orali stata
    soltanto del 40-45% dei partecipanti!

    Noi
    riteniamo che debbano essere realizzate le legittime aspettative
    del personale docente di religione gi in servizio; per
    ci riteniamo necessario ed urgente la definizione di uno
    stato giuridico che elimini questa ultima frangia di precariato
    nella scuola e immetta in ruolo, in sede di prima applicazione,
    gli insegnanti di religione che abbiano come requisiti











    il
    possesso dei titoli di qualificazione professionale,
    cos come stabiliti dal DPR 751/85
    almeno
    360 giorni di servizio prestati mediamente con un orario
    settimanale non inferiore alla met dell’orario cattedra

    previa
    frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore con
    esame finale.


     


    E’
    ORA CHE QUESTI MOTIVI ASSUMANO
    visibilit e ancora
    pi forza


    il
    24 maggio 2000 con il sit-in a Roma, davanti al Senato,
    alle ore 10,30,


    NEL
    GIORNO DELLO sciopero nazionale dei docenti di religione
    di ogni ordine e grado
    .


     


    Modica,
    03 maggio 2000                                                                


    La Segreteria
    Nazionale Snadir


     

  • Sciopero_Nazionale/Sciopero_24_maggio_2000_manifestazione.asp

    La
    protesta dello Snadir: 



    alle regionali la voce degli Idr potrebbe aver lasciato
    un segno


    Manifestazione5.gif (63252 byte)
    ….
    e ora sciopero e sit-in


    Il
    punto focale di questo numero (Professione
    ir 2/2000
    ) sicuramente lo sciopero nazionale indetto
    dallo Snadir per mercoled 24 maggio con successivo sit
    in davanti a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.
    Inutile sottolineare quanto sia importante una presenza
    massiccia (organizzazione
    sciopero
    ). Una voce che deve elevarsi con forza contro
    il ritardo legislativo per il riconoscimento del diritto
    allo stato giuridico degli insegnanti di religione. Il governo
    non pu continuare a rimanere indifferente su questa vicenda
    ma deve, invece, dare risposte concrete, lungimiranti e,
    comunque, che diano senso alla professionalit della categoria
    ma anche alla scuola italiana. “E’ evidente – dice il segretario
    nazionale dello Snadir, Orazio Ruscica – che in caso contrario
    il passaggio del disegno di legge dalla settima commissione,
    dove la maggioranza non era concorde, all’aula del Senato
    rischia di fare esplodere vecchie risonanze ideologiche.
    Noi ribadiamo ancora che i docenti di religione sono lavoratori
    della scuola alla quale garantiscono un contributo culturale
    per una scuola del dialogo e dell’interculturalit”. Dunque
    fare quadrato per il raggiungimento di un obiettivo legittimo.
    Inutile aggiungere che nella lontana ipotesi di un ricorso
    alle elezioni politiche anticipate la manifestazione del
    24 maggio andrebbe rinviata. Nel frattempo stata presa
    coscienza che la settima commissione “Istruzione” ha conferito
    il mandato al relatore, senatore Brignone, di riferire favorevolmente
    in Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge sullo
    stato giuridico dei docenti di religione. E, tanto per “allungare
    il brodo”, l’appuntamento non stato calendarizzato, per
    la serie “indosso il vestito nuovo ma non faccio il bagno”.
    “Noi apprezziamo – dice Ruscica – la disponibilit mostrata
    dalle forze di Governo di ritenere maturo il tempo per l’esame
    del testo unificato. Auspichiamo, per, la solerte calendarizzazione
    per non dovere ritenere che il rinvio sia un modo per rimandare
    e poi rimandare e poi ancora rimandare”. Intanto la categoria
    alle scorse elezioni regionali ha gi dato un forte segnale.
    Un risultato, quello raccolto dalla maggioranza, che non
    pu sottovalutare la forza poderosa di ventimila insegnanti
    ai quali vanno sommati i congiunti “pi stretti”. Si voluto,
    in questo modo, rappresentare che gli insegnanti di religione
    non rappresentano un carrozzone facile da gestire a proprio
    piacimento. Potrebbero assumere gli stessi atteggiamenti
    gi al ritorno alle urne per i referendum. “L’immediata
    calendarizzazione – aggiunge il segretario dello Snadir
    – ci far conoscere quali forze politiche desiderano veramente
    approvare in tempi brevi un giusto e legittimo stato giuridico
    che i docenti di religione attendono da circa sedici anni”.
    Mi sembra, a proposito, necessario riportare all’interno
    del presente, una dichiarazione dei senatori Asciutti(Forza
    Italia), Bevilacqua(Alleanza Nazionale) e Brignone(Lega
    Nord) al termine della seduta della settima commissione
    del 29 marzo scorso: “Il Ppi e l’Udeur – dicono i tre parlamentari
    – anche sul provvedimento inerente lo stato giuridico degli
    insegnanti di religione, sono al servizio dei diessini e
    dei comunisti. Nella riunione del 29 marzo, durante la quale
    si dibattuto il provvedimento, il popolare Monticone ha
    chiesto di rinviare l’analisi in aula chiudendo di fatto
    il reale avvio dell’esame del testo in commissione”. E cos
    la proposta di Monticone, grazie ai voti favorevoli di Ppi
    e dell’Udeur, stata accolta. “Da tre sedute – aggiungono
    Asciutti, Bevilacqua e Brignone – la maggioranza cerca ogni
    tipo di espediente per rinviare qualsiasi votazione sia
    sugli emendamenti che sui singoli articoli. Non da meno
    la componente dei popolari e dell’Udeur si presta a questi
    giochi rinnegando ancora una volta le proprie promesse.
    Se non si trova una valida soluzione in commissione quali
    saranno i tempi di calendarizzazione in aula? Una situazione
    davvero indecente mentre nel frattempo gli insegnanti di
    religione sono costretti al loro perenne stato di precariato”.
    Dunque ancora successo. Prendiamone nota. Serviremo il
    piatto con gli ingredienti che ognuno merita. 

    Prepariamoci, dunque, alla grande manifestazione nazionale.
    I docenti di religione ritengono necessaria ed urgente la
    definizione in aula del disegno di legge per il loro stato
    giuridico: “Occorre che il Senato – conclude Orazio Ruscica
    – elimini quest’ultima frangia di precariato nella scuola
    e immetta in ruolo, in sede di prima applicazione, gli insegnanti
    di religione che abbiamo determinati requisiti”. I requisiti
    cui si riferisce il segretario nazionale dello Snadir sono:
    il possesso dei qualificazione professionale previsti dal
    Dpr 751 del 1985 ; avere almeno 360 giorni di servizio prestati
    mediamente con un orario settimanale non inferiore alla
    met dell’orario di cattedra; frequenza di un corso abilitante
    riservato di 110 ore con esame finale.



    Saro Cannizzaro

  • Sciopero_Nazionale/oltre_a_farsi_sentire_si_fanno_vedere.asp

    Oltre
    a farsi sentire si fanno vedere


    Gli
    insegnanti di religione "scendono in piazza" per
    la prima volta manifestando il proprio disappunto per i
    ritardi prolungati nell’iter della legge sullo stato giuridico.


    Mercoled
    24 maggio 2000 lo Snadir ha proclamato uno sciopero nazionale
    degli insegnanti di religione ed un
    sit-in a Roma
    , davanti a palazzo Madama.


    Sono
    convenuti a Roma circa 800 insegnanti di religione in rappresentanza
    delle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia,
    Campania, Molise, Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto. Sventolio
    di bandiere, cori, canti, cartelloni di protesta hanno fatto
    da cornice alla manifestazione che ha attirato l’attenzione
    di molti senatori all’uscita di palazzo Madama. Molti, infatti,
    si sono avvicinati e hanno accettato di dialogare con i
    manifestanti: Toia (ministro per i rapporti con il Parlamento),
    Brignone, Occhipinti, Monticone, Aprea, Gubert, Bevilacqua,
    Marri, Fumagalli Carulli, Lo Curzio, Asciutti, Tassone,
    Rescaglio, Specchia, Schiafani.


    Particolarmente
    apprezzato stato l’intervento del senatore Brignone, relatore
    sulla legge sullo stato giuridico. Una delegazione dello
    Snadir, poi, stata ricevuta dagli onorevoli diessini Soave
    (vice-presidente VII commissione) e Faggiano, dal senatore
    Ossicini (presidente della VII Commisisone), dall’onorevole
    Gambale (sottosegretario alla Pubblica Istruzione), dagli
    onorevoli Casini, Drago (CCD) e dal prof. Beniamino Brocca
    (responsabile ufficio istruzione e formazione CCD).


    Dai
    contatti stabiliti lo Snadir riuscito a perseguire, tra
    gli altri, due obiettivi fondamentali per l’iter della legge
    sullo stato giuridico:





    1. il
      senatore Monticone, a nome del presidente del Senato,
      Nicola Mancino, ha comunicato che la discussione della
      legge sullo stato giuridico sar fissata al Senato
      nei giorni 6 – 9 giugno p.v.;



    2. la
      maggioranza impegnata a definire la questione dello
      stato giuridico entro breve tempo. Soprattutto i rappresentati
      dei DS hanno chiarito la posizione del loro partito.
      In una riunione dei vertici hanno definito in modo
      chiaro la loro linea: viene a cadere la posizione
      del senatore Biscardi riguardo alla necessit, anche
      in sede di prima applicazione, di essere in possesso
      di una laurea statale per l’immissione in ruolo dei
      docenti di religione. I DS ritengono equilibrata invece
      la proposta di una sanatoria degli insegnanti di religione
      gi in servizio e in possesso dei titoli previsti
      dall’Intesa.




    L’onorevole
    Soave ha assicurato che la posizione del senatore Biscardi
    e qualche altro parlamentare del partito non quella ufficiale
    dei DS.


    Le
    cassandre che hanno profetizzato l’inopportunit dello sciopero
    proclamato dallo Snadir, visto i risultati raggiunti con
    la manifestazione del 24 maggio, sono opportunamente serviti.


    Vadano
    a profetizzare altrove!!!


    Salvatore
    Modica

  • Sciopero_Nazionale/Sciopero_24_maggio_2000_resocontobreve.asp


    Ha
    scioperato il 31,5% dei docenti di religione


    Lo
    sciopero nazionale e il sit-in
    proposto dallo Snadir ha raggiunto gli obiettivi


    1)
    Il Presidente del Senato, Nicola Mancino, si impegnato
    a far calendarizzare la discussione sullo stato giuridico
    degli Idr nel periodo 6 – 9 giugno 2000;


    2)
    I numerosi parlamentari (v. elenco ) che hanno voluto manifestare
    la loro solidariet ai docenti di religione (circa 800 provenienti
    dalla Lombardia, Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, Lazio,
    Sardegna, Toscana, Veneto, Molise)
    presenti al sit-in
    davanti al senato, si sono dichiarati
    contrari alle illegittime e strumentali richieste del senatore
    Biscardi ed hanno espresso il loro impegno per approvare
    in senato al pi presto il ddl sullo stato giuridico degli
    Idr.


     












    Elenco
    parlamentari presenti durante il sit-in


    Elenco
    parlamentari incontrati dalle delegazioni Snadir


    Sen.
    Patrizia Toia (Ministro per i rapporti
    con il Parlamento
    )


    On.le
    Valentina Aprea


    Sen.
    Franco Asciutti


    Sen.
    Francesco Bevilacqua


    Sen.
    Guido Brignone (relatore del ddl sullo
    stato giuridico degli Idr
    )


    Sen.
    Ombretta Fumagalli Carulli


    Sen.
    Renzo Gubert


    Sen.
    Giuseppe Lo Curzio 


    Sen.
    Italo Marri


    Sen.
    Alberto Monticone


    Sen.
    Mario Occhipinti (sottosegretario ai
    Trasporti
    )


    Sen.
    Angelo Rescaglio


    Sen.
    Renato Giuseppe Schifani


    Sen.
    Giuseppe Specchia


    Sen.
    Mario Tassone



    prof.
    Beniamino Brocca (responsabile ufficio
    istruzione e formazione CCD
    )


    On.le
    Pierferdinando Casini


    On.le
    Giuseppe Drago


    On.le
    Giuseppe Gambale (sottosegretario alla
    P.I.
    )


    On.le
    Cosimo Faggiano


    Sen.
    Adriano Ossicini (presidente VII commissione)


    On.le
    Soave Sergio (vice presidente VII commissione)


     

  • Stato_Giuridico_due/resocontoVII_16_10_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI –
    XIV LEGISLATURA

    Resoconto della VII Commissione permanente
    (Cultura, scienza e istruzione)

    TESTO AGGIORNATO AL 17 OTTOBRE 2002

    RISOLUZIONI
    Mercoledì 16 ottobre 2002. – Presidenza del presidente
    Ferdinando ADORNATO. – Intervengono il viceministro per
    l’istruzione, l’università e la ricerca Guido Possa
    ed il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università
    e la ricerca Valentina Aprea.

    La seduta comincia alle 14.10.

    Omissis

    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 2480 Governo.
    (Parere alla XI Commissione).
    (Esame nuovo testo e rinvio).

    La Commissione inizia l’esame.

    Antonio PALMIERI (FI), relatore, illustrando il provvedimento,
    sottolinea che, a suo avviso, due sono i punti qualificanti
    del testo di legge licenziato dalla Commissione lavoro,
    in merito al quale la VII Commissione deve esprimere un
    parere cosiddetto «rinforzato».
    Innanzitutto, con questa legge si dà finalmente attuazione
    a quanto stabilito dal nuovo Concordato tra la Santa Sede
    e lo Stato Italiano, siglato il 18 febbraio 1984 tra il
    presidente del consiglio Bettino Craxi e il cardinale Agostino
    Casaroli.
    A tale riguardo ricorda che l’articolo 9, punto 2 del testo
    dell’Accordo del 1984 tra Repubblica e Santa Sede, afferma
    che «la Repubblica italiana, riconoscendo il valore
    della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
    cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
    italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle
    finalità della scuola, l’insegnamento della religione
    cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni
    ordine e grado». Inoltre, l’articolo 4, comma 1, punto
    a) dell’Intesa tra autorità scolastica italiana e
    Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della
    religione cattolica nelle scuole pubbliche, (decreto del
    Presidente della Repubblica. n. 751, 16 dicembre 1985) afferma
    che: «L’insegnamento della religione cattolica, impartito
    nel quadro delle finalità della scuola, deve avere
    dignità formativa e culturale pari a quella delle
    altre discipline».
    Ricorda, inoltre che nel testo dell’Intesa tra autorità
    scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana per
    l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
    il Governo si era impegnato a risolvere la questione dello
    stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica:
    «(…)fermo restando l’intento dello Stato di dare
    una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti
    di religione».
    Ricorda, inoltre che nella passata legislatura, dopo tre
    anni di dibattito, il Senato approvò il 19 luglio
    2000 un testo di legge, sul quale la Camera non ha avuto
    modo di pronunciarsi causa la fine della XIII legislatura.
    In questa legislatura sono state presentate otto proposte
    di legge di iniziativa parlamentare e un testo del Governo,
    che è stato assunto come testo di base, successivamente
    lievemente emendato nel corso del dibattito. La materia
    trattata rientra nella competenza esclusiva dello stato
    alla luce di quanto disposto dall’articolo 117 secondo comma,
    lettere c) (rapporti tra la Repubblica e le confessioni
    religiose) e lettera n) (norme generali sull’istruzione).

    Ricorda ancora che l’accordo tra Repubblica italiana e Santa
    Sede ha trasformato l’insegnamento della religione cattolica.
    Da obbligatorio (seppur con possibilità di chiedere
    l’esonero, come detto agli articoli 1 e 2 della legge n.824
    del 5 giugno 1930) è divenuto una libera scelta degli
    alunni e delle famiglie : «Nel rispetto della libertà
    di coscienza e della responsabilità educativa dei
    genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere
    se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento»
    (articolo 9 n.2, Accordo 18 febbraio 1984).
    Il secondo punto qualificante del testo in esame è
    che con questa legge si mette finalmente fine alla condizione
    di precariato a vita che ha caratterizzato dal 1930 a oggi
    lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica,
    che attualmente sono 22.225, l’80 per cento dei quali laici.

    Evidenzia che la legge ha il merito di stabilire con chiarezza
    lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    e le procedure di reclutamento, di ribadire le modalità
    di accesso alla professione nonché «l’atipicità»
    degli insegnanti di religione cattolica rispetto agli altri
    docenti, in quanto essi hanno un duplice rapporto professionale,
    da un lato con la Chiesa cattolica e dall’altro con lo Stato.

    Il testo approvato tiene conto di questa atipicità
    e su di essa ha costruito un impianto che offre una serie
    di positive e concrete risposte alle esigenze di questa
    particolare categoria di insegnanti. Propone quindi una
    rassegna dei principali contenuti del testo approvato. A
    questo fine sottolinea che sono istituiti due distinti ruoli
    regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
    alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai
    cicli scolastici previsti dall’ordinamento. (articolo 1,
    comma 1); agli insegnanti di religione cattolica inseriti
    nei ruoli regionali si applicano le norme di stato giuridico
    e il trattamento economico previsti dal testo unico delle
    disposizioni legislative (articolo 1, comma 2), salvo quanto
    stabilito in ossequio ai contenuti dell’Accordo del 1984
    e dell’Intesa de11985.
    Aggiunge che la consistenza della dotazione organica degli
    insegnanti di religione cattolica è determinata nella
    misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento complessivamente
    funzionanti (articolo 2, comma 1). La misura del 70 per
    cento dei posti disponibili è data dal fatto che
    – essendo l’insegnamento fruito in base alla libera scelta
    – non tutti i posti teoricamente disponibili potrebbero
    essere coperti. Tocca al Dirigente regionale determinare
    il numero delle cattedre per diocesi. La restante quota
    viene coperta con contratti a tempo determinato di durata
    annuale.
    Sottolinea che l’accesso al ruolo avviene previo superamento
    di concorsi indetti su base regionale a cadenza triennale
    per titoli ed esami (articolo 3, commi 1, 2). I titoli sono
    quelli previsti all’articolo 4.3 dell’Intesa del 1985. Per
    le scuole secondarie, titolo accademico in teologia o altre
    discipline ecclesiastiche, conferito da facoltà approvata
    dalla Santa Sede; attestato di compimento studi in un seminario
    maggiore; diploma accademico in magistero di scienze religiose
    rilasciato da istituto approvato dalla Santa Sede; diploma
    di laurea italiano unito a diploma rilasciato da un istituto
    di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.
    Aggiunge che il testo recepisce l’istituto della dichiarazione
    della idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica
    da parte della autorità ecclesiastica competente
    per territorio. (articolo 3, comma 4). Ciascun candidato
    deve essere inpossesso del riconoscimento di idoneità
    rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio
    e può concorrere soltanto per i posti disponibili
    nel territorio di pertinenza della diocesi. Le prove d’esame
    prevedono l’accertamento della preparazione culturale generale
    e didattica come quadro di riferimento complessivo, con
    esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della
    religione cattolica. (articolo 3, comma 5).
    Inoltre, il testo prevede che vi sia un’intesa tra le due
    autorità, l’Ordinario diocesano e il Dirigente scolastico
    per individuare sia la persona dell’insegnante che la sede
    dove tale docente eserciterà la sua funzione. Il
    dirigente regionale approva l’elenco di coloro che hanno
    superato il concorso ed invia all’ordinario diocesano competente
    per territorio i nominativi di coloro che si trovano in
    posizione utile per occupare i posti della dotazione organica
    di cui all’articolo 2. Dall’elenco dei docenti che hanno
    superato il concorso il dirigente regionale attinge per
    segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari
    per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti
    nella dotazioneorganica durante il periodo di validità
    del concorso. (articolo 3 comma 7). L’assunzione con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente
    regionale, d’intesa con l’ordinario diocesanocompetente
    per territorio. (articolo 3, comma 8).
    Per quanto riguarda la mobilità (articolo.4), ricorda
    che agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
    ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni
    vigenti in materia di mobilità professionale nel
    comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi,
    per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola.
    Tale mobilità professionale è subordinata
    all’inclusione nell’elenco degli idonei, relativo al ciclo
    di scuola richiesto e al riconoscimento dell’idoneità
    rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
    ed all’intesa con il medesimo ordinario. La mobilità
    territoriale degli insegnanti di religione cattolica è
    subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneità
    rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
    e all’intesa con il medesimo ordinario. L’insegnante di
    religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    al quale sia stata revocata l’idoneità, ovvero che
    si trovi insituazione di esubero a seguito di contrazione
    dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità
    professionale nel comparto del personale della scuola, con
    le modalità previste dalle disposizioni vigenti e
    subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per
    l’insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a
    partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di
    mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    Ricorda, inoltre, che le norme transitorie (articolo 5,
    comma 5) disciplinano il primo concorso bandito dopo la
    data di entrata in vigore della legge. Esso sarà
    è riservato agli insegnanti di religione cattolica
    che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno
    quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un
    orario complessivamente non inferiore alla metà di
    quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi,
    e siano in possesso dei requisiti ecclesiastici previsti.
    Per questo primo concorso si intenderanno per titoli anche
    il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica.
    Il programma di esame del primo concorso sarà volto
    unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento
    scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
    agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il
    concorso e degli elementi essenziali della legislazione
    scolastica.
    Sottolinea, in conclusione, di aver scelto di essere aderente
    al testo licenziato dalla Commissione lavoro, senza approfondire
    la riflessione sulla identità e sul compito dell’Insegnante
    di Religione Cattolica, nel quadro delle finalità
    della scuola. Crede, infatti, che ci sarà modo di
    farlo nel corso del dibattito in aula.
    In definitiva, per le considerazioni sopra esposte, riassumibili
    nel fatto che il testo di legge licenziato dalla Commissione
    lavoro è pienamente rispettoso tanto dell’Accordo
    del 1984 e dell’Intesa del 1985 (che definiscono le competenze
    dello Stato e quelle dell’Autorità Ecclesiastica)
    e soddisfi compiutamente le aspettative dei docenti di Religione
    Cattolica, preannuncia la formulazione di una proposta di
    parere favorevole.

    Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell’esame
    ad altra seduta.

    La seduta termina alle 15.50.