Autore: maurizio

  • APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO DI ASSUNZIONE DEL 2° CONTINGENTE


    APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO DI ASSUNZIONE  DEL 2° CONTINGENTE


     


    E’ stato approvato oggi (22 dicembre 2005) dal Consiglio dei Ministri il decreto che autorizza l’assunzione in ruolo del 2° contingente dei docenti di religione vincitori del concorso riservato; come abbiamo già segnalato nella nostra del 21 ottobre u.s., il decreto dovrà ora essere firmato dal Presidente della Repubblica: dopodichè, ai 9.222 assunti in ruolo il 1° settembre 2005 se ne aggiungeranno altri 3.077 a partire dal 1° settembre 2006.


    Si tratta del raggiungimento di un risultato che lo Snadir ha fortemente voluto e sollecitato, anche se non possiamo fare a meno di esprimere qualche riserva per la lentezza con cui si è portata avanti la procedura: infatti, a causa di ciò, l’assunzione in ruolo del 2° contingente ha dovuto subire il rinvio di un anno, cioè al 1° settembre 2006, seppure con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2005.


     


    Il Segretario Nazionale


    Prof. Orazio Ruscica

  • Aggiornamento interreligioso?

    Aggiornamento interreligioso?


    La realtà dell’aggiornamento nella scuola italiana è probabilmente descritta da un unico fatto che riportiamo come sintomatico: negli anni 90 il contratto nazionale degli insegnanti prevedeva come indispensabile e tassativa la frequenza di un certo numero di ore di aggiornamento perché si potesse effettuare lo scatto di anzianità maturato con il servizio. Abbiamo assistito in quegli anni a situazioni che oscillavano tra il ridicolo ed il grottesco.
    Insegnanti che frequentavano i corsi più disparati, con nessuna attinenza con la propria materia di insegnamento, scelti con l’unico criterio di essere vicini a casa propria o del numero di ore di frequenza adeguato al raggiungimento del quorum necessario. L’argomento trattato e la metodologia, la preparazione, la professionalità del docente venivano considerate in maniera minima. Chi scrive ha partecipato a corsi con colleghe che “sferruzzavano”, colleghi con la “Settimana enigmistica” sotto il banco, vicini che leggevano l’ultimo best seller e… chi più ne ha più ne metta.
    E l’ovvio risultato di tutto questo è stato che i contratti successivi, invece di cercare di correggere queste storture, hanno semplicemente abolito la norma rimandando la questione dell’aggiornamento ancora una volta alla buona volontà di chi, tra presidi che storcono la bocca perché non riescono a sostituire gli assenti, costi proibitivi delle trasferte e, talvolta, anche la commiserazione dei colleghi, chissà per quale motivo, trova ancora necessario leggere, studiare, ascoltare lezioni; in un parola: crescere.
    In questo panorama sconfortante dobbiamo invece affermare che nella nostra diocesi, un po’ grazie all’Istituto di scienze religiose, un po’ alla determinazione di alcuni insegnanti, siamo riusciti (ovviamente chi ha voluto farlo) a vivere esperienze di corsi di aggiornamento che potremmo definire paradigmatiche per un IdR che si voglia collocare consapevolmente nella scuola di oggi.
    Ne descriviamo due, fatte a distanza di tempo e con modalità quindi diverse.
    La prima: un corso di auto-aggiornamento, fatto nelle varie zone della Diocesi, in tempi e luoghi stabiliti e verificabili da parte dell’autorità sia ecclesiastica che civile. Ogni gruppo di insegnanti ha lavorato per proprio conto con la modalità seminariale e laboratoriale.
    Il tema del corso era il monachesimo e il risvolto interessante è stato che, oltre a descrivere ed analizzare il monachesimo antico e medievale (nella sue varie forme eremitiche, anacoretiche e cenobitiche) abbiamo cercato di evidenziare i tratti comuni con forme di monachesimo presenti in altre esperienze religiose. In particolare ci siamo soffermati sulla esperienza ebraica di Qumran e sul monachesimo buddhista.
    A conclusione di questo lavoro abbiamo effettuato una visita e un incontro con i monaci del monastero buddhista di Pomaia, situato sulle colline toscane, in provincia di Pisa.
    La seconda esperienza, più recente (1),  e organizzata in maniera ufficiale dall’ISSR, è stata un corso di aggiornamento in Terra Santa. In questi anni avevamo effettuato classici corsi sull’ebraismo, sul dialogo ebraico cristiano, sull’Islam, sull’ebraismo post-biblico e il viaggio in Israele è stato il logico sviluppo di questo itinerario.
    Guidato dal biblista della nostra diocesi, abbiamo effettuato non il classico pellegrinaggio, ma abbiamo visitato la terra di Gesù alla luce della Parola, guidati dalla Scrittura, e siamo arrivati a Gerusalemme per la Pasqua ebraica, ortodossa, armena, copta ecc. ecc.
    “A  Gerusalemme affluiranno tutte le genti”; mai affermazione biblica è stata vissuta da noi con maggiore intensità.
    L’esperienza è stata arricchita anche da alcuni incontri estremamente significativi: con i monaci della comunità ecumenica di Bose; una vista ad asilo/orfanotrofio di Betlemme e un incontro con giovani della scuola francescana del luogo.
    Attraversare il muro di separazione tra Israele e territori, toccare con mano la povertà e l’odio, la disperazione e la volontà di fuggire da una realtà che viene percepita come insopportabile: è stato ben più che una lezione frontale.
    Quali sono allora i tratti che abbiamo definito “paradigmatici” di queste esperienze?
    Cerchiamo di evidenziarli brevemente. Prima di tutto la caratterizzazione di un corso come un itinerario che preveda lezioni, studio personale, esperienza di insegnamento e comunicazione (tutte  realtà presenti nella didattica seminariale/laboratoriale), avendo come termine parò l’esperienza concreta.
    Il sapere staccato dalla vita, dal territorio in cui si vive, dalla possibilità concreta della verifica, è ciò che costituisce l’esperienza più frustrante per i nostri alunni. Imparando invece a vivere itinerari concreti di apprendimento forse saremo in grado di allestirli anche durante la nostra didattica quotidiana.
    E infine, come elemento ultimo, ma certo non tra i meno importanti, il fatto che entrambe le esperienze hanno previsto elementi di ascolto, di dialogo con credenti in altre religioni.
    Già il capitolo V della Nostra aetate individuava nel dialogo il punto fondamentale del rapporto, in quel caso, con i fratelli maggiori appartenenti all’ebraismo, eppure questa esperienza rischia di non appartenere al nostro insegnamento.
    Crediamo che ognuno di noi faccia quotidianamente i conti con alunni che, pur avvalendosi dell’IRC, non vivono nessuna esperienza religiosa, pur avendo compiuto tutte le tappe dell’iniziazione cristiana, o non hanno mai avuto nessun rapporto neppure sacramentale con la religione, o addirittura hanno vissuto, magari in lontani paesi di origine, esperienze di religioni diverse. Crediamo davvero che sia possibile trascurare ancora l’aspetto interreligioso dell’IRC?
    Il 28 ottobre (2)  è passato nel più assoluto silenzio, sia nelle nostre chiese che nei nostri istituti; aspettiamo il prossimo 17 gennaio (3): ci auguriamo e lavoriamo per un esito diverso


    L. Cioni


    ____________
    (1) E’ stata svolta nell’aprile 2005
    (2) Giornata per il dialogo cristiano-musulmano.
    (3) Giornata per il dialogo ebraico-cristiano.

  • Unità di apprendimento sul silenzio di Dio e sull’olocausto

    Unità di apprendimento sul silenzio di Dio
    Unità di apprendimento sull’olocausto

    a cura di L. Cioni e B. Pandolfi


    A scuola la Giornata del 27 gennaio normalmente si celebra, si “ricorda”; per gli insegnanti di religione che propongono  non solo un ricordo, ma anche riflessioni e ricerche, i professori Cioni e Pandolfi hanno predisposto delle unità di apprendimento sul silenzio di Dio e sull’olocausto. Potete trovare il materiale nel sito http://www.adierre.org cliccando a sinistra su “Didattica”.

  • Congedo retributivo di due anni per i genitori dei diversamente abili

    Congedo retributivo di due anni per i genitori dei diversamente abili

    Il secondo comma dell’art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria), ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53 al comma 2 dell’art. 4 e dall’art. 42 comma 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001, n. 151, introducendo l’opportunità per i genitori (in alternativa)  – o, dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli conviventi – di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito e coperto da contribuzione figurativa.
    Per la fruizione di tale permesso è necessario che il genitore richiedente abbia titolo a fruire dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 per l’assistenza al figlio. (legge finanziaria per il 2004; art. 3 comma 106, Legge 24 dicembre 2003, n. 350); viene abolita, invece, la situazione di gravità per il disabile da almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92, così come prevedevano il testo originale del decreto legislativo e la Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001. Resta invece la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Il non ricovero a tempo pieno può essere documentato con atto notorio o con autocertificazione, salva per l’Amministrazione la possibilità di compiere eventuali verifiche.
    Il periodo di congedo retribuito può avere durata massima complessiva di due anni, anche frazionati, può essere fruito anche da entrambi i genitori nell’arco della vita lavorativa, ma alternativamente. Questo significa che i genitori possono "dividersi" i due anni, fruendo l’uno del periodo di congedo quando l’altro svolge attività lavorativa. Il congedo è quindi fruibile anche in maniera frazionata. In ogni caso:
    a) se il figlio è minorenne, il dipendente ha diritto al congedo anche se l’altro genitore non lavora;
    b) se il figlio è maggiorenne, il congedo viene riconosciuto a patto che il lavoratore dimostri di assistere l’handicappato in via continuativa ed esclusiva: quindi, se l’altro genitore non lavora il congedo non può essere dato. Esiste, però, un’eccezione: se il lavoratore convive con il disabile e dimostra che l’altro genitore, pur non lavorando, è impossibilitato a curare il figlio (ad esempio, per gravi problemi fisici personali), il congedo viene concesso.
    Lo stesso vale per i fratelli e sorelle (naturali o adottivi), nel caso di "decesso di entrambi i genitori" (Circolare INPS n. 64, del 15 marzo 2001, punto n. 2.b; Circolare INPDAP n. 2, del 10 gennaio 2002, punto a); ai fratelli viene però richiesta la situazione di gravità e la convivenza con il diversamente abile.
    Altri soggetti che hanno diritto a questo congedo sono gli affidatari. Al riguardo è utile richiamare i chiarimenti forniti dall’INPS nella circolare 138 del 10 luglio 2001.
    L’Istituto ricorda:
    Ø l’affidamento può riguardare soltanto soggetti minorenni (art. 2, legge 149/01);
    Ø l’affidamento è concesso per un periodo massimo di due anni, rinnovabile non oltre la maggiore età dell’affidato;
    Ø gli "affidatari" sono individuabili esclusivamente nei soggetti indicati nel provvedimento di affidamento da produrre a cura degli interessati alla Sede INPS competente.
    La Legge 388/00 (art. 80 comma 2) prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
    La legge dispone, inoltre, che durante il periodo di congedo di un genitore l’altro non possa usufruire nello stesso mese dei tre giorni di permesso mensili o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art. 33 della 104/92 (attestazione del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 12 febbraio 2000).
    La disposizione non prevede l’estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l’applicazione del beneficio a lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all’assistenza.
    In caso di più figli handicappati, fermo restando che non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del raddoppio del beneficio, sarà l’altro genitore, se non ha già usufruito dei due anni individuali concessigli per i motivi contemplati, ad utilizzare tutto o parte del congedo straordinario per l’altro figlio anch’esso con handicap grave.
    In caso di malattia o maternità il lavoratore può interrompere la fruizione del congedo straordinario e ripresentare successivamente una nuova domanda.
    La domanda per fruire del congedo in questione va compilata sugli appositi modelli predisposti dall’INPS (modello Hand.4 [congedi straordinari genitori] e modello Hand.5 [congedi straordinari fratelli] reperibili sul sito www.inps.it) e deve essere inoltrata all’INPS in duplice copia. 
    La copia timbrata dall’INPS deve essere consegnata al datore di lavoro. Sarà comunicato soltanto l’esito negativo; mentre nel caso di esito positivo e di accoglimento della domanda, non è previsto alcun provvedimento esplicito di autorizzazione.
    Nella domanda va indicato con precisione il periodo di congedo e va allegata la dichiarazione dell’altro genitore di non aver fruito del beneficio. Va allegata anche la documentazione relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della competente ASL.
    Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data di presentazione della domanda, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro. Questi è comunque tenuto ad accogliere la domanda entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. La disposizione sta a significare che, in presenza dei requisiti previsti della legge, il datore di lavoro non potrà mai addurre motivazioni di tipo tecnico, organizzativo o produttivo per negare o procrastinare la fruizione del congedo. 
    È da ricordare che l’art. 42 "Riposi e permessi per i figli con handicap grave", del decreto legislativo 151/2001 (che ormai è il Testo Unico della materia) comma 5, prevede la contribuzione figurativa per tutto il periodo di congedo, valida sia ai fini del diritto che della misura di tutte le prestazioni pensionistiche (Circolare INPS n. 85, del 26 aprile 2002, punto 1.3). L’accredito figurativo dei periodi di congedo avviene a richiesta degli interessati.
    Non ha diritto, invece, al concedo straordinario retribuito, chi ha genitori handicappati; in questo caso si può fruire delle legge 53/00 art. 4 "Congedi per eventi e cause particolari" comma 2 (possibilità di chiedere per gravi e documentati motivi familiari un congedo non retribuito, continuo o frazionato, per un massimo di due anni, senza copertura previdenziale, ma con possibilità di riscatto o versamento volontario). 

    F. Pisano

    ________________________

    NORMATIVE DI RIFERIMENTO

    q LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n°104, ARTICOLO 4 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
    q LA LEGGE 388 DEL 23 DICEMBRE 2000 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
    q LEGGE 8 MARZO 2000, n°53 Ha ampliato la sfera dei benefici previsti dall’articolo 33 legge 104/92
    q TESTO UNICO 26.03.2001, n°151 Ha sistematizzato e armonizzato l’intera normativa sui riposi e i permessi per i genitori di figli con handicap grave.
    q DECRETO LEGISLATIVO 26.3.2001, N. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
    q CIRCOLARE INPS n. 64, del 15 marzo 2001 "Legge 23.12.2000, n. 388, all’art. 80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti."
    q CIRCOLARE INPS n. 138 del 10 luglio 2001 "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92."
    q CIRCOLARE INPS n. 85, del 26 aprile 2002 Criteri per l’accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario in applicazione dell’art.42 del D.Lgs.151/200 ai  familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità

  • Pensioni: scadenza presentazione domande 10 gennaio 2006

    PENSIONI:  LE RECENTI INDICAZIONI DAL MIUR
    Scadenza presentazione domande
    10 gennaio 2006


    Lo scorso mese di novembre sono stati diramati la circolare e il decreto (C.M. n.88 del 18 novembre 2005 che trasmette il Decreto Ministeriale n.87 del 18/11/2005) in materia di pensioni che contribuiscono a chiarire un panorama normativo di lettura spesso difficile e di altrettanto difficile interpretazione.  D’altra parte la materia pensionistica è ritornata all’attenzione delle forze politiche, orientate ad una ulteriore e sostanziale riforma, ed all’attenzione dei cittadini, diretti interessati, che vorrebbero essere aiutati in una valutazione circa la tutela del loro reddito futuro.
    Vediamo intanto, in maniera schematica, gli elementi più significativi sull’argomento.  
    Nel corrente anno scolastico maturano il diritto alla pensione per limiti d’età (pensione di vecchiaia) tutti coloro, uomini e donne, che entro il 31 agosto 2006  compiono 65 anni di età. Qualora l’interessato compia sia l’età anagrafica che l’anzianità di servizio dopo il 31 agosto 2006 ed entro il 31 dicembre 2006, a richiesta può cessare dal servizio al 1° settembre 2006, altrimenti cesserà d’ufficio al 1° settembre 2007.
    La domanda va presentata al Dirigente scolastico entro il 10 genaio 2006.
    Chi vuole può chiedere il trattenimento in servizio per altri due anni (fino a 67 anni di età).  Questa proroga viene concessa a tutti coloro che ne fanno richiesta in quanto l’Amministrazione scolastica non pone nessuna valutazione di merito delle domande.
    E’ invece a discrezione dell’Amministrazione scolastica concedere una ulteriore proroga di 3 anni, fino al raggiungimento di un massimo di 70 anni di età.  Questi ulteriori tre anni non sono assoggettati a contribuzione e non incidono, di conseguenza, sull’importo della successiva pensione (Legge 27 luglio 2004 n.186, art. 1 – quater).
    Con riferimento all’età anagrafica è utile osservare che molti Idr sono entrati in servizio in tarda età e possono quindi ritrovarsi nella condizione di aver raggiunto i 65 anni con un ridotto numero di anni di servizio.   Per loro si pone il problema di sapere quali sono i requisiti minimi.
    La pensione minima si consegue con 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi, 16 giorni).  E’ evidente che questi colleghi devono chiedere una proroga di due anni + tre anni, fino al raggiungimento dei 70 anni di età.
    Per coloro che prevedono di andare in pensione nei prossimi anni è utile, in via generale, una considerazione in merito alla recente proposta del fondo pensione integrativo denominato Fondo Espero.    Le modalità di adesione a questo fondo e gli elementi utili a valutarne la convenienza dovrebbero essere resi noti dal MIUR e dai sindacati che ne hanno promosso la costituzione; ad oggi però risultano veramente pochi i dati comparativi offerti ai lavoratori.   Tuttavia, con i pochi dati disponibili e in via del tutto orientativa, a nostro giudizio l’adesione al fondo è tanto più consigliabile quanto più si è giovani in termini di anni di servizio e, viceversa, diventa meno conveniente per chi è già in servizio da molti anni.
    Per offrire uno spunto di riflessione personale sulla questione è opportuno tenere conto che attualmente tutti i docenti sono collocati o nel sistema TFS  (trattamento di fine servizio), spettante a tutti coloro che sono stati assunti entro il 31 dicembre 2000   oppure nel sistema TFR  (trattamento di fine rapporto), spettante a tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1 gen.2001 e a coloro che, pur assunti precedentemente, ne hanno fatto richiesta (1).
    Per coloro che sono in regime TFS, trattamento di fine servizio, (è possibile verificare leggendo l’ultimo rigo in basso del proprio cedolino paga) l’adesione ai fondi pensionistici integrativi deve essere valutata con attenzione in quanto, come si legge nella norma specifica, all’Allegato 3,  “(…) la sottoscrizione della domanda di adesione ad un Fondo di previdenza complementare produce, per un dipendente pubblico, effetti diretti sul regime del fine servizio di appartenenza (passaggio dal TFS al TFR per gli assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001) e sulla misura del TFR finale da erogare al lavoratore”.   (cfr. C.M. n. 58 del 21 luglio 2004 -Prot.4663/MR – Fondo scuola Espero).
    Antonino Abbate
    _____________
    (1) Circa le modalità di calcolo del TFS e del TFR vedi AA.VV., Norme per la scuola, Ed. Adierre, pag.75 ss.

  • Firmato oggi in via definitiva il contratto scuola; biennio economico 2004/2005

    Firmato in via definitiva il contratto scuola;


    biennio economico 2004/2005


     


       E’  stato finalmente firmato oggi (7/12/2005) – dopo la ratifica del Consiglio dei Ministri avvenuta dopo due mesi dalla sottoscrizione – a seguito della certificazione positiva da parte della Corte dei Conti (6/12/2005)  il nuovo contratto di lavoro per la scuola.  Tale tardiva firma conclusiva difficilmente consentirà di avere aumenti ed arretrati entro il mese di dicembre 2005.


       Non possiamo però esprimere piena soddisfazione in quanto si tratta comunque di un atto dovuto ritardato inutilmente per oltre due mesi. Auspichiamo che il Governo acceleri le procedure per accreditare quanto prima le somme dovute (arretrati e aumenti contrattuali).


       Ricordiamo che il Contratto scuola sottoscritto tra l’Aran (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e  CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA-UNAMS consentirà di avere nelle buste paga degli insegnanti circa 120 euro lordi medi di aumento (119,83 per un docente di scuola media con 21 anni di servizio); allo stesso docente andranno inoltre 81 euro una tantum e 2.371,66 euro lordi di arretrati.


     


    La Segreteria Nazionale Snadir


     


    Accordo firmato CCNL 2004/2005