Autore: maurizio

  • Indire: corso di formazione per i neoassunti in ruolo

    Corso di formazione per i neoassunti in ruolo


    Anche i docenti di Religione Cattolica, come del resto i docenti delle altre discipline, nell’anno di formazione e di prova dovranno sostenere un corso di formazione promosso dal MIUR mediante l’INDIRE.
    Il sito dell’INDIRE informa che:
    Ø Il corso avrà inizio a gennaio del 2006
    Ø Si svolgerà secondo il modello e-learning integrato
    Ø Avrà a tema problematiche professionali di carattere innovativo
    All’interno del suddetto corso sarà presente un’area tematica riguardante i docenti di ReligioneNell’anno scolastico 2005/2006 dovranno partecipare  gli Idr assunti con contratto a tempo indeterminato con il primo contingente ( i 9222 immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2005).
    Nel nostro sito troverete eventuali ulteriori aggiornamenti

  • Le Domande di Trasferimento NON riguardano i docenti di religione

    LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO NON RIGUARDANO I DOCENTI DI RELIGIONE


     


     


    In merito alle domande di trasferimento e mobilità  di cui all’O.M. n° 94 ed all’art.2, comma 2 del CCNI sottoscritto il 21.12.2005 (domanda di trasferimento ai fini dell’assegnazione della sede definitiva), il MIUR ha fatto sapere con la Nota prot. 107 dell’11 gennaio 2006 che esse non riguardano gli insegnanti di religione.


    Quanto ai trasferimenti di diocesi, e comunque di regione, le relative ordinanze potranno essere emesse solo quando sarà stato costituito l’organico di fatto, cioè quando sarà stato immesso in ruolo l’intero 70% previsto dalla legge 186/03.


    La Nota prot.983 del 9 giugno 2005 ha previsto che “l’assegnazione della titolarità (…) dovrà avvenire su detta dotazione con contestuale utilizzazione dei docenti presso le istituzioni soclastiche“; analoga procedura è adottata per i docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado.  Rimanendo, quindi, le condizioni e i requisiti previsti dall’art.37, comma 5 del vigente CCNL i docenti di religione neo immessi in ruolo sono confermati automaticamente sulla sede precedentemente assegnata.


    Riteniamo che i cambiamenti di scuola nell’ambito della stessa diocesi, per coloro che attualmente si trovano nell’anno di prova, verranno ancora gestiti    per il prossimo anno e fino alla costituzione dell’intero organico del 70% – su proposta delle Curie.

  • Anno di Formazione e di prova

    Anno di formazione e di prova

    I docenti assunti in ruolo per effetto di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli (=graduatorie permanenti), devono sostenere l’anno di formazione che sostituisce l’anno di prova.
    Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti e dispone, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione d’anzianità ai fini della carriera, ecc. Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 d.lgs. 16.04.1994 n. 297), e cioè l’anno scolastico successivo alla nomina in ruolo. Ad esempio: nomina in ruolo il 1° settembre 2005 con fascia stipendiale 1^; conferma al 1° settembre 2006 ricostruzione di carriera.
    Il personale docente di religione invece conserverà la posizione stipendiale maturata al momento dell’assunzione in ruolo. Alla successiva conferma in ruolo otterrà un eventuale assegno ad personam, da riassorbire al successivo passaggio stipendiale.
    Ciò significa che nessun insegnante di religione avrà una diminuzione di stipendio al momento dell’assunzione in ruolo.

    Validità dell’anno di formazione
    Il primo anno di servizio deve avere una durata di almeno 180 giorni effettivi nell’anno scolastico, anche per orario inferiore a quello di cattedra; in questo ultimo caso le cattedre non possono superare il 5% dell’organico diocesano.
    Il servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita. La data in cui spetta la conferma in ruolo è il primo giorno dell’anno scolastico successivo al compimento dei 180 giorni.

    Assenze utili
    Nel conteggio dei giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:
    Ä Tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.
    Ä Il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.
    Ä Periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc).
    Ä Esami e scrutini.
    Ä Il primo mese d’astensione per maternità. La Circolare Ministeriale n.180 dell’11 luglio 1979 prot. n. 2263 chiarisce che, nel caso in cui, ad esempio, l’astensione obbligatoria per maternità "abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico".
    Ä Il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.
    Ä frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto.
    Ä il periodo prestato in qualità di preside incaricato.
    Ä servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.
    Ä il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979).
    Ä periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
    Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:
    Ø I giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia.
    Ø Le vacanze estive.

    Corso di formazione
    Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall’amministrazione scolastica. La frequenza di quest’ultimo corso è valida a condizione che l’insegnante frequenti non meno di due terzi del corso.
    Nell’arco dell’anno di formazione il docente "in prova" verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. Il docente nell’anno di formazione redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali, la relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione, sulla base di ciò e sulla base della relazione del dirigente scolastico, il comitato esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato.

    Il dirigente scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, compreso il parere del comitato, redige una relazione in base a cui dovrà essere emesso il decreto di conferma del contratto a tempo indeterminato, ora di competenza dello stesso dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 14 della legge 3.5.1999 n. 124.

    In questi ultimi anni i seminari di formazione sono stati svolti con le modalità dell’e-learning (Piattaforma PUNTOEDU INDIRE): 40 ore, di cui 25 on-line e 15 ore in presenza, articolate in quattro incontri per gruppi di circa 20 docenti.
    In caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato senza limitazioni, nei successivi anni scolastici.
    Ricordiamo inoltre che, ai sensi della circolare telegrafica 2.11.1984 n. 357, la docente in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 gg. di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale con il comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del dirigente scolastico.

    NON SONO COMPUTABILI AI FINI DELLA PROVA
    1) i periodi di assenza a qualunque titolo, quali periodi di ferie, permessi retribuiti e non, assenze per infermità e le aspettative, eccetto quella per mandato parlamentare;
    2) i periodi di chiusura della scuola per le vacanze estive, salvo il computo dei periodi prestati per la partecipazione agli esami.
    3) le due giornate che vanno aggiunte alle ferie, a norma della Legge 23.12.1977, n. 937

    Retrodatazione giuridica della nomina
    La retrodatazione giuridica (non quella economica) della nomina, qualora un’assenza abbia prolungato nel tempo il periodo dei 180 gg. necessari per il superamento del periodo di prova, è possibile nei seguenti casi:
    – astensione obbligatoria per maternità, di cui al d. lgs 151/2001: è l’unica ipotesi in cui la retrodatazione spetta anche ai fini economici;
    – ufficio di giudice popolare, che abbia impedito l’effettuazione della prova (v. citata nota Min. Tesoro – Rag. Gen. Stato – I.G.O.P. – prot. 154102 del 22.09.1980 e cm n. 302 del 31.10.1980).

  • ISCRIZIONI 2006/2007 E SCELTA DELL’IRC

    ISCRIZIONI 2006/2007 E SCELTA DELL’IRC


     


    Come già anticipato il 29 novembre scorso, il MIUR con la Circolare n.93, datata 23-12-2005, ha dato le disposizioni riguardo alle iscrizioni per l’anno scolastico 2006-2007 e ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande al 25 gennaio 2006. Tale scadenza riguarda le iscrizioni per le scuole di ogni ordine e grado e cioè dalle scuole dell’infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado. Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia resta prorogata la fase sperimentale per l’anticipo per cui per l’anno scolastico 2006/2007 hanno facoltà di presentare domanda  di iscrizione anticipata i genitori dei bambini e delle bambine che compiranno i tre anni entro il 28 febbraio del 2007. L’accoglienza di tale domanda è legata a diversi fattori dettagliati nella circolare medesima. Riguardo alla scuola primaria, per l’anno scolastico 2006/2007, possono presentare domanda di iscrizione anticipata i genitori dei bambini che compiranno i sei anni entro il 30 aprile 2007. La Circolare tiene a precisare che “è opportuno sottolineare che la domanda di iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria costituisce, una volta esercitata tale facoltà, un diritto delle famiglie, cui consegue l’obbligo di accoglimento da parte delle scuole”. La scuola secondaria di primo grado il prossimo anno completerà il percorso della riforma Moratti per cui i nuovi assetti educativi e didattici si applicheranno anche alle classi terze. L’unica novità consiste nella modifica del quadro orario obbligatorio a seguito di un’ora di lingua inglese e di un’ora tecnologia in più. Ne deriva che l’orario obbligatorio settimanale passa da 27 a 29. Per gli interessati all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ci sono novità rispetto al passato in quanto l’avvio della riforma Moratti per questo grado scolastico è rinviato all’anno scolastico 2007-2008. La Circolare, però, si premura di precisare che con il superamento dell’esame di Stato (terza media) gli alunni hanno l’obbligo di iscriversi agli istituti secondari di secondo grado o ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione. Riguardo alla scelta dell’Irc resta valido quanto avevamo scritto precedentemente .


    S. Modica