Autore: maurizio

  • IL MIUR RENDE NOTE LE MODALITA’ DELLE PROVE DI ACCESSO ALLE SSIS

    IL MIUR RENDE NOTE LE MODALITA’ DELLE PROVE DI ACCESSO ALLE SSIS


     


    Il MIUR ha definito – con decreto ministeriale del 12 aprile 2006 – le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario  relativi all’anno accademico 2006/2007.


    Secondo tale decreto le Università  emaneranno il bando di ammissione per esami e titoli e predisporranno la prova scritta ; si tratterà di cinquanta quesiti a risposta multipla ( una sola esatta tra le cinque indicate), di cui venti si riferiscono all’indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l’abilitazione (i contenuti di tali quesiti sono stati fissati a suo tempo dal decreto ministeriale n° 357 dell’11 agosto 1998).


    I candidati classificatisi nella graduatoria  – ottenuta dalla somma dei punteggi  attribuiti ai titoli e alla prova scritta – entro il numero  corrispondente al doppio dei posti messi a bando, dovranno sostenere una seconda prova, consistente in un colloquio o in un elaborato scritto.


    Per la valutazione del candidato le commissioni giudicatrici utilizzeranno i seguenti criteri: quaranta punti riservati alla prova scritta, trenta per la valutazione dei titoli, trenta per la seconda prova, per un totale di 100 punti.


    Da ricordare che i titoli validi per l’accesso alle Ssis consistono esclusivamente nel diploma di laurea ex lege 341/90 o nella laurea specialistica/magistrale ex DDMM 509/99 e 270/04, nonché nei diplomi delle Accademie di Belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati.

    Il DM del 12 aprile 2006 riporta anche i calendari delle prove scritte (che si svolgono in date differenti a seconda degli indirizzi) e il dettaglio dei punteggi attribuibili ai vari titoli valutabili. 

  • Scrutini finali, credito scolastico, adoz. libri r.c., documento consiglio di classe – a.s. 2005/06

    crediti – documento consiglio di classe – adozioni libri religione cattolica


    i crediti
    i “crediti” che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
    i crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …” (d.m. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
    il credito scolastico (d.p.r. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (o.m. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
    con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 o.m. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.
    dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà dell’amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’i.r.c. : quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
    si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. la precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei tar. infatti il voto dell’insegnante di religione “ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.” (vedi le sentenze tar toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998; tar toscana n.5528 del 3 novembre 2005).
    riepilogando:
    – tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
    – anche l’i.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
    il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3. l’ i.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’i.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).
    quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione ?
    sono :
    a – giudizio formulato dal docente di religione.
    b – assiduità della frequenza scolastica.
    c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’i.r.c.).
    d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
    e – eventuali crediti formativi documentati.
    l’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (o.m. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).
    da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della persona (d.m. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    i docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.


    il documento del consiglio di classe
    alla commissione degli esami di stato dev’essere consegnato, entro il 15 maggio, il documento elaborato dal consiglio di classe relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. in esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. prima della elaborazione del testo definitivo del documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
    il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (o.m. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; o.m. n.29 del 13 febbraio 2001; o.m. n.43 dell’11 aprile 2002; o.m. n.21 del 9 febbraio 2004; om n.32 del 21 febbraio 2005). il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del regolamento recante le norme dello statuto delle studentesse e degli studenti (o.m. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; o.m. n.29 del 13 febbraio 2001; o.m. n.43 dell’11 aprile 2002; o.m. n.21 del 9 febbraio 2004; om n.32 del 21 febbraio 2005).


    adozioni libri di testo
    come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade per la scuola secondaria superiore, la terza decade per la scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
    la circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. “l’adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il piano dell’offerta formativa”. ricordando subito dopo che la scelta del libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio dei docenti” la circolare esorta i docenti ad effettuare “una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novità editoriali intervenute”.
    il decreto ministeriale del 13 febbraio 2002 (decreto scuola primaria; decreto scuola secondaria) fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola media e della scuola superiore. tale tetto può essere sforato nel limite del 10%. in ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicente consigliato. la c.m. n. 46 del 22 aprile 2005  e la c.m. n.15 del 20 febbraio 2006 hanno indicato le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica nella primaria e nella scuola secondaria di 1° grado. nulla è invece cambiato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado cattolica.


    redazione

  • Lo Snadir chiede al Miur una verifica delle cattedre disponibili per il secondo contingente

    Lo Snadir chiede al Miur una verifica delle


    cattedre disponibili per il secondo contingente


     


     


          Il D.M. n.37 del 13 aprile 2006 sulle assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente di religione ha disposto la ripartizione del contingente di 3.077 docenti a livello regionale, tenendo conto dei posti disponibili in organico nell’anno scolastico in corso.  


          L’organico  presenta però un dato allarmante per le regioni Campania, Molise, Sardegna e Sicilia,  infatti in queste regioni si evidenzia nell’a.s. 2005/2006 una rilevante  diminuzione di cattedre; in particolare destano perplessità i dati della regione  Sardegna.


          Non si può escludere che qualcosa non abbia adeguatamente funzionato nella rilevazione degli organici e la successiva comunicazione tra le istituzioni scolastiche e l’amministrazione provinciale e regionale.


          Lo Snadir ha chiesto al Miur e, attraverso questo,  agli Uffici Scolastici Regionali della Campania, Molise, Sardegna e Sicilia una verifica dei dati trasmessi, affinché si possa procedere poi ad una rettifica dell’organico e di conseguenza ad un recupero, per le predette regioni,  delle cattedre spettanti.


     


     


    La Segreteria Nazionale dello Snadir


     

  • Il Miur trasmette i provvedimenti di ripartizione regionale degli IdR

    il miur trasmette i provvedimenti  di ripartizione regionale degli idr

     

    il miur – come da impegno preso durante l’incontro del 6 aprile u.s. con le oo.ss. – ha trasmesso oggi (13/04/2006) con nota n. 523 del 13-4-2006 il decreto ministeriale n. 37  del 13 aprile 06  e la tabella di ripartizione del 2° contingente su base regionale.

    la nota precisa che

    • le assunzioni avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2005 ed economica dal 1° settembre 2006;
    • ogni candidato, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà scegliere tra le diverse graduatorie;
    • occorre rispettare le quote dei riservisti;
    • è stata richiesta al ministero dell’economia e della funzione pubblica l’autorizzazione ad assumere il 3° contingente di 3.060 docenti di religione.

    la segreteria nazionale dello snadir