Autore: maurizio
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Assegno Nucleo Familiare: rideterminazione rinviata al 2008. Rimossa la disparità di trattamento per i nuclei familiari con componenti inabili
Assegno Nucleo Familiare: rideterminazione rinviata al 2008
Rimossa la disparità di trattamento per i nuclei familiari con componenti inabili
Ripresentare la domanda per eventuali variazioni di reddito per il 2006
L’INPDAP – con le note operative nn. 24 e 25 del 31.5.2007 – ha impartito le disposizioni operative per l’applicazione del comma 11 dell’articolo unico della legge 206/2006.
In particolare è utile ricordare che, ai sensi della lettera e) della legge sopra citata, i livelli di reddito NON saranno oggetto di rivalutazione annuale dal 1° luglio 2007, ma soltanto dall’anno 2008.
Sono state, invece, rideterminate le tabelle C e D; infetti, l’effetto delle precedenti tabelle aveva comportato una disparità di trattamento, tale per cui, in relazione ad alcuni livelli di reddito, il nucleo familiare con componenti inabili percepiva un assegno inferiore a quello familiare senza componenti inabili. Con decreto interministeriale 7 marzo 2007, pubblicato nella G.U. dell’8 maggio 2007 n. 105 (serie generale), è stata rimossa tale disparità di trattamento. Ovviamente deve essere ripresentata la domanda per eventuali variazioni di redditi assoggettabili all’Irpef conseguiti nell’anno solare precedente (2006) dai componenti del nucleo familiare.
La Redazione
- Inpdap Nota Operativa n.24 del 31 maggio 2007 – Tabelle “C” e “D” rielaborate alla luce di quanto disposto dal decreto interministeriale 7 marzo 2007
- Inpdap Nota Operativa n.25 del 31 maggio 2007
- Decreto interministeriale 7 marzo 2007
- Comma 11 dell’articolo unico della legge 206/2006
- Assegno Nucleo Familiare: dal 1° Gennaio 2007 rivalutati i limiti di reddito
- Modello Domanda ANF
- ANF 2007. Autocertificazione studente oppure apprendista
- ANF 2007. Dichiarazione per il riconoscimento di Nucleo Familiare Numeroso
- Pagamento ANF a favore coniuge NON titolare di autonomo diritto all’ANF
Snadir – giovedì 21 giugno 2007
- Inpdap Nota Operativa n.24 del 31 maggio 2007 – Tabelle “C” e “D” rielaborate alla luce di quanto disposto dal decreto interministeriale 7 marzo 2007
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INPDAP: prestazioni creditizie agevolate erogate anche per i dipendenti iscritti ad altre gestioni previdenziali
INPDAP: prestazioni creditizie agevolate erogate anche per i dipendenti iscritti ad altre gestioni previdenziali
Il MEF con il decreto n.45 del 7 marzo 2007 (pubblicato G.U. del 10 aprile 2007) ha esteso le prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP:
- al personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni NON iscritti all’INPDAP
- ai pensionati che percepiscono le pensione dall’INPDAP.
Per i primi è prevista una trattenuta sulla retribuzione dello 0,35%, mentre per i pensionati è dello 0,15%
Il decreto stabilisce la norma del silenzio assenso; cioè la trattenuta viene attivata d’ufficio e se entro sei mesi l’interessato NON esprime il proprio volere contrario, sarà effettuato in modo continuo il prelievo della quota da destinare al fondo credito. Il 25 ottobre 2007 scade quindi la possibilità di rifiutare eventualmente l’iscrizione al “Fondo credito” e la conseguente applicazione della trattenuta.
E’ importante precisare che i dipendenti pubblici in servizio iscritti all’INPDAP (ad esempio tutti i dipendenti della scuola) hanno già la trattenuta dello 0,35% (vedere cedolini degli anni passati voce “Fondo credito”.
Pertanto è chiaro che il personale della scuola che è già iscritto alla gestione previdenziale dell’Inpdap NON AVRA’ ALCUNA ULTERIORE TRATTENUTA. Tale precisazione è doverosa per fugare inutili allarmismi tra i dipendenti in servizio sollevate da alcune notizie stampa .
La Redazione
Snadir – martedì 26 giugno 2007
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IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA: L’IRC CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA: L’IRC CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il Consiglio di Stato, con una sentenza definitiva, ha bocciato la sospensiva emanata dal Tar Lazio, sez. terza “quater”, nei confronti della O.M. n.26 del 15 marzo scorso (segnatamente ai commi 13 e 14 dell’art. 8) sulla valutazione dell’insegnamento della religione nel credito scolastico. Come si ricorderà, a seguito di un ricorso, la suddetta sezione del Tar Lazio aveva pensato bene, contraddicendo un’altra sezione (la terza bis) dello stesso Tar, di sospendere gli effetti della Ordinanza Ministeriale che confermava la valutazione dell’insegnamento della religione nella determinazione del credito scolastico.
Lo Snadir ha subito presentato un contro-ricorso al Consiglio di Stato, il quale aveva bocciato la sospensiva del Tar con un provvedimento la cui urgenza si era resa necessaria per l’incalzare degli scrutini. Ieri il Consiglio di Stato è entrato nel merito della questione e ha confermato la sua precedente decisione: l’insegnamento della religione concorre a pieno diritto alla determinazione del credito scolastico e, di conseguenza, è riconfermata la validità e l’efficacia dei commi di cui sopra inseriti nell’O.M. n° 26 del 15 marzo 2007.
Già in precedenza avevamo avuto modo di esprimere la nostra soddisfazione per gli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato sull’argomento, ancor di più adesso per i contenuti di questa sentenza.
Abbiamo fermamente creduto nel fatto che l’insegnamento della religione avesse pieno diritto a concorrere alla determinazione del credito scolastico (tant’è che ci siamo costituiti in giudizio) e ciò non solo perché riteniamo che tale valutazione rappresenti una ulteriore conferma dell’importante ruolo dell’insegnamento della religione nella formazione dello studente al pari delle altre discipline scolastiche, ma soprattutto perché siamo convinti che vada tutelato il diritto degli studenti a vedere riconosciuto il profitto con cui hanno studiato e lavorato nel corso dell’anno scolastico, sia che si tratti di religione cattolica che di materia alternativa. E’ evidente poi che la pronuncia del Consiglio di Stato è, indirettamente, il riconoscimento della dignità professionale dei docenti di religione e della legittimità della loro collocazione nel contesto scolastico.
Non abbiamo nessun timore di affermare che, secondo noi, gli studenti che si impegnano a seguire una materia in più hanno diritto a vedersi riconosciuto il profitto che ne hanno tratto, rispetto a coloro che invece di scegliere l’alternativa alla religione scelgono di uscire da scuola.
Se il profitto ottenuto nell’ora di religione (o in quella della materia alternativa) non fosse valutato nel credito scolastico, la vera discriminazione sarebbe perpetrata nei confronti degli studenti (la maggioranza) che hanno scelto l’impegno, mentre sarebbero favoriti coloro che hanno scelto il nulla. E’ questa la scuola che vogliamo? Vogliamo a tutti i costi favorire il disimpegno, solo per essere “alla moda”? Noi, avendo a cuore la formazione dei nostri studenti, vogliamo impegnarci per una scuola “non selettiva, ma esigente, impegnata, severa, non permissiva, con una forte carica culturale”
Certo, la Flc-CGIL non ha gradito quando, senza mezzi termini, abbiamo portato alla luce il suo reale intento di favorire il disimpegno degli studenti: ma noi abbiamo deciso di aspettare con fiducia la decisione del Consiglio di Stato e abbiamo avuto ragione, perché il ricorso è stato definito dall’Eccellentissimo tribunale privo di “sufficiente consistenza”. Se si vuole veramente tutelare il futuro degli studenti non è necessario alzare pretestuosi polveroni.
Orazio Ruscica
Snadir – mercoledì 13 giugno 2007