Autore: maurizio
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Pubblicata l’Ordinanza sull’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021.
Con Ordinanza Ministeriale prot. AOOGABMI R. 0000017 del 22 maggio 2020 il MIUR ha fornito indicazioni circa le adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 2020/2021.A causa dell’epidemia di Coronavirus, anche in questo settore troviamo delle novità; infatti entro l’11 giugno i Collegi docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie possono operare nuove scelte riguardo alle adozioni dei libri di testo. Ma qualora non si verifichino le condizioni organizzative e sanitarie per procedere a nuove scelte, i Collegi docenti, sentiti i consigli di classe e di interclasse, possono deliberare per l’a.s. 2020/2021 la conferma dei libri di testo già adottati per l’a.s. 2019/2020.E’ stato inoltre disposto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali esclusivamente in videoconferenza, modalità che va adottata entro il 14 giugno.Le istituzioni scolastiche comunicheranno i dati adozionali on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozionale.it, entro il 22 giugno.Riguardo ai tetti di spesa della scuola primaria e dell’intera dotazione della scuola secondaria sono ridotti del 10 per cento solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013).Invece il tetto di spesa viene ridotto del 30 per cento solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013).Il collegio dei docenti può deliberare con motivazione il superamento del tetto di spesa entro il limite massimo del 10%.Relativamente all’insegnamento della religione cattolica – oltre al fatto che i testi per l’insegnamento della religione cattolica devono essere conformi alle Indicazioni didattiche e Linee guida per tutti i diversi ordini di scuola (Dpr 11 febbraio 2010 e Dpr 20 agosto 2012), avere il nulla osta e l’imprimatur – è importante tenere presente che la Nota ministeriale del 2014 specifica che con l’espressione “testi consigliati” devono intendersi testi aventi carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento: “I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati”. Detto in altri termini non si può far passare come “testo consigliato” quello riguardante l’insegnamento della religione cattolica che è invece “libro di testo” a tutti gli effetti (compreso il tetto di spesa).I dirigenti scolastici hanno l’obbligo di vigilare affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docentiSnadir – Professione i.r. – 25 maggio 2020 – h.17,52
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ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
- Crediti – Documento Consiglio di Classe – Scrutini Finali – Valutazione dell’Irc e del comportamento – a.s. 2019/2020
- Tabelle per attribuire il credito scolastico – a.s. 2019/2020 (le schede sono puramente orientative)
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2019/2020
- O.M. valutazione: una saldatura tra due diversi anni scolastici
- Esami di Stato del secondo ciclo
- Esami primo ciclo al via con tante necessarie novità
- Adempimenti fine anno scolastico 2019/2020 – Tutta la documentazione (file zip)
Snadir – Professione i.r. – 24 maggio 2020 -
Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolas
Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico
Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del………………. si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l’interesse e il profitto – dimostrati da chi ha frequento l’insegnamento della religione cattolica – nell’attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell’art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012, dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013, dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014 e dall’art. 8, comma 13 dell’O.M. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 ; ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l’insegnamento della religione cattolica concorre all’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009),DICHIAROe faccio rilevare ai presenti, sulla base della normativa sopra indicata, LA NULLITA’ dell’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.Snadir – Professione i.r. – 24 maggio 2020 -
CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – SCRUTINI FINALI – VALUTAZIONE DELL’IRC E DEL COMPORTAMENTO – a.s. 2019/2020
I crediti
I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …" (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 60 punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione[1] (dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.Occorre tener presente che ai sensi del D.Lgs 62 del 2017 e successivamente O.M. n.10 del 16 maggio 2020 (Allegato A) sono state modificate le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico.La commissione di esame, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui al comma 5 dell’art.18 D.Lvo 62/2017, a condizione che:a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.Con specifico riferimento al credito scolastico, l’insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi[2] (dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020):- il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico (art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica;
- il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione [3] nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa[4] ( dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 ).
Dalla lettura del dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020[5] si deduce la volontà dell’amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione che prevedeva che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto fosse risultato determinante, sarebbe diventato un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998; TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010).Riepilogando:- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
- l’insegnamento della religione cattolica non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
- l’insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla determinazione del credito scolastico per la parte inerente alla cosiddetta “banda di oscillazione”.
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020[6]. L’Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 12 a 13 (il credito scolastico).Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all’interno della banda di oscillazione?Sono :a – valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).b – assiduità della frequenza scolastica.c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’Insegnamento della religione cattolica).d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.e – eventuali crediti formativi documentati.L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [7].Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo che faccia riferimento ai contenuti disciplinari dell’insegnamento della religione (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2019/2020
- Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2019/2020 (le schede sono puramente orientative)
Il Documento del Consiglio di ClasseAlla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 30 maggio (dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [8] relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.Il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.Il documento illustra inoltre:a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»;b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.Il documento del consiglio di classe è pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020)[9].Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [10].Scrutini finaliE’ importante fare una distinzione: la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte dell’insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la “Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. a.s. 2019/2020”).Chiaramente quest’anno scolastico non si porrà la questione riguardante la deliberazione a maggioranza per l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami, in quanto gli studenti sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni che prevedono l’ammissione alla classe dei soli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, oltre alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (cfr. art. 4, commi 5 e 6, e art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n.122).Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamentoLa Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che “le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi”; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell’insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che “è espressa senza attribuzione di voto numerico” (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell’insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall’art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.L’art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla “valutazione del comportamento degli studenti” del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85, del D.Lgs. 296/94 e D.P.R. 175/2012 l’insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.La Redazione- O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
- Allegato A – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Crediti
- Allegato B – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Griglia di valutazione della prova orale
- Il documento del Cts
- La convenzione con la Croce Rossa
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2019/2020
- Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2019/2020 (le schede sono puramente orientative)
- O.M. valutazione: una saldatura tra due diversi anni scolastici
- Esami di Stato del secondo ciclo
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
- TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è “determinante” in sede di scrutinio finale – L’Insegnamento della religione concorre all’attribuzione del credito scolastico
- Il TAR Lazio conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico
- Consiglio di Stato – Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010. L’insegnamento della religione concorre alla determinazione del credito scolastico
- SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
- O.M. n.350 del 2 maggio 2018- Istruzioni esami di stato secondo ciclo – 2017-2018
- O.M. prot.257 del 4 maggio 2017. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. A.S. 2016/2017
- O.M. n. 252 del 19-04-2016 esami di Stato conclusivi a.s. 2015/2016 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali
- O.M. n.11 prot. 320 del 29 maggio 2015. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015
- O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014
- O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012
- Decreto Ministeriale n. 42 dell’11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 – Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2012/2013
- Decreto Ministeriale n. 43 dell’11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 – Tetti di spesa per le adozioni libri di testo negli Istituti d’istruzione secondaria di I e di II grado, per l’anno scolastico 2012/2013
- O.M. n. 42 del 6 maggio 2011
- O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010
- D.M. n.99 del 16 dicembre 2009
- Allegato al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Tabelle A, B e C
- D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009
- Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008 n.137, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009
- Circolare Ministeriale n.50 del 20 maggio 2009. Disposizioni in vista della conclusione dell’anno scolastico 2008-2009
- Circolare Ministeriale n.51 del 20 maggio 2009. anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Circolare Ministeriale n.46 prot.4777 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009)
- O.M. n.40 dell’8 aprile 2009
- Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009
- O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008
- GRANDI NOVITA’ SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE
- Consiglio di Stato – Sez. Sesta – Ordinanza n.2920/2007. Respinta l’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007. L’Irc entra nel credito scolastico
- MPI – Nota prot. 5664 del 31 maggio 2007
- Consiglio di Stato – Sez. VI – n.2699/2007sospensione dell’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007
- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007
- Tar Toscana – Sent. 5528 del 3 novembre 2005 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L’insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
- Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
- TAR TRENTO – Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L’IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
- Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell’IRC hanno diritto a vedersi riconosciuto l’impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline
- TAR Lombardia – Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E’ illegittima l’omessa considerazione dell’insegnante di religione ai fini del computo per la determinazone della maggioranza
- Tar Toscana – Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l’istanza di sospensiva. Nello strutinio finale Il voto dell’IdR vale
- TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell’insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza
Snadir – Professione i.r. – 24 maggio 2020
[1]O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art.8 dell’O.M. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015 , art.8 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018,dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019 , dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[2]Art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007,art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009; art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[3] L’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dell’art.8 dell’O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, dell’art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 , dell’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[4] Punto n.2. dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, all’art. 8, comma 14 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, all’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013 e dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019 , dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[5]Comma 3 dell’art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009,dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011,art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019 , dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[6] Punto n. 3 dello stesso art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, dal comma 14 dell’art. 8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, dall’art.6, comma 3 del DPRn.122 del 22giugno 2009,dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[7]O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell’art.8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; comma 6 dell’art. 8 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 aggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[8]Art.6 dell’O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art.6 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell’art.6 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.6 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .[9] O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008,art. 6dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art. 6 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 6 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.6 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell’art.6 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.6 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.6 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020.[10] O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009;O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012, O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; l’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, O.M. n.250 del 2 maggio 2018, O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, O.M. n.10 del 16 maggio 2020 . -
O.M. valutazione: una saldatura tra due diversi anni scolastici
Con l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 sono state fissate alcune regole in merito alla valutazione degli alunni frequentanti le classi non terminali del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti (cfr. art. 1, commi 1 e 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 22).L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020, anche in modalità a distanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Quindi, in sintesi, “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”La valutazione comprende anche il comportamento, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, di cui sono parte integrante lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalleistituzioni scolastiche.Le riunioni degli organi collegiali previste dall’ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.I consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali non affrontati o che necessitano di approfondimento, da inserire in un piano di integrazione degli apprendimenti.Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia, delibera l’integrazione, ove necessario, dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa.Nel primo ciclo di istruzione gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga al vincolo di frequenza di almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato e anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.I docenti procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi, in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, gli insegnanti del consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.Nella scuola secondaria di secondo grado, sempre per quanto riguarda la valutazione degli studenti delle classi non terminali, il consiglio di classe procede sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni che prevedono l’ammissione alla classe dei soli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, oltre alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (cfr. art. 4, commi 5 e 6, e art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n.122).Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i consigli di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.I docenti del consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
- Esami primo ciclo al via con tante necessarie novità
- Esami di Stato del secondo ciclo
Snadir – Professione i.r. – 18 maggio 2020 – h.17,00 -
Esami di Stato del secondo ciclo
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di frequenza e dello svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato;b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito.In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”.L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari.La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni. Sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro chea) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;b) dimostrano di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo;d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo.A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati.Il dirigente scolastico, sentito il competente consiglio di classe, valuta le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, disponendo la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.Il documento illustra inoltre:a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»;b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.Il documento del consiglio di classe è pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base delle tabelle allegate all’ordinanza.I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica (art.10, comma 3 dell’O-M. n.10 del 16 maggio 2020).L’Insegnamento della religione cattolica, essendo una disciplina che sollecita al dialogo e al confronto, diventa in questo contesto di esami, nel panorama culturale attuale, una presenza altamente significativa, con la possibilità di inserirsi nei vari percorsi formativi, anche in chiave pluridisciplinare.I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020.Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all’USR, se l’assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto sede d’esame, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.La commissione fissa i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti. Fissa infine i criteri per l’attribuzione della lode.Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
- c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.
L’esame è così articolato:a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione;d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. Essa procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente.- O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
- Allegato A – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Crediti
- Allegato B – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Griglia di valutazione della prova orale
- Il documento del Cts
- La convenzione con la Croce Rossa
- Nota 6299 del 15 giugno 2007. Compensi maturità 2006-2007 – Tabella 1
- Nota prot.1033 del 29 maggio 2020. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
- Crediti – Documento consiglio di classe – scrutini finali – a.s. 2019/2020
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2019/2020
- Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2019/2020 (le schede sono puramente orientative)
- Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. a.s. 2019/2020”.
Snadir – Professione i.r. – 16 maggio 2020 – h.18,54 – aggiornamento 29 maggio 2020
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Esami primo ciclo al via con tante necessarie novità
L’O.M. n.9 del 16 maggio 2020 sulla valutazione per l’anno scolastico 2019/2020 vista l’emergenza Covid-19 stabilisce specifiche modalità di valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni confermando nella sostanza il passaggio alla classe successiva anche in presenza di numerose insufficienze (Decreto legge n.22 dell’8 aprile). Gli unici due casi in cui si può deliberare la non ammissione alla classe successiva sono, o per gravi sanzioni disciplinari ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (Dpr 249/98) o in assenza totale di alcun elemento valutativo in tutto il corso dell’anno scolastico.
Quando il quadro delle valutazioni presenti insufficienze, il consiglio di classe deve elaborare un PAI – Piano di apprendimento individualizzato che indichi gli obiettivi di apprendimento da conseguire o consolidare e le opportune strategie per raggiungerli. Le strategie per il raggiungimento degli obiettivi del PAI saranno messe in atto con attività didattiche dal primo settembre 2020 e possono eventualmente continuare anche con la ripresa dell’ anno scolastico L’O.M. stabilisce che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe: in sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno e trasmesso al consiglio di classe, in modalità telematica.L’elaborato è inerente ad una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno, individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli dicompetenza dei singoli alunni. Attraverso l’elaborato l’alunno potrà evidenziare le sue conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale diintegrazione tra discipline.L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.Il dirigente scolastico, entro il termine delle lezioni, dispone un momento di presentazione orale degli elaborati, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio di classe.Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile, lo svolgimento della presentazione in data successiva entro il termine delle lezioni e, comunque, in casi eccezionali, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.La valutazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.Le operazioni d’esame si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020.L’elaborato è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri:a) originalità dei contenutib) coerenza con l’argomento assegnatoc) chiarezza espositivaNel valutare l’elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale con particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delleclassi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/2020.Nella seduta di scrutinio il consiglio di classe dovrà valutare il percorso triennale dell’alunno, l’attività didattica svolta (sia in presenza che a distanza) e l’elaborato. La valutazione finale, espressa in decimi, sarà resa pubblica con affissione all’albo. In sede di scrutinio finale va elaborata anche la certificazione delle competenze e preparato l’eventuale Piano degli apprendimenti individualizzato per gli alunni che presentino insufficienze.La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.Le disposizioni dettate dall’O.M. si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e diBolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti.Circa l’esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti all’esito dello scrutinio è attribuito all’adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cuiall’allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro,assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione dall’adulto alleattività didattiche svolte..All’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.All’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA le carenze individuateai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di stato conclusivo del percorso di studio all’articolo 4, comma2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2021.E per gli IRC?Quest’anno non è previsto l’esami finale del primo ciclo, sostituito dallo scrutinio finale, quindi nessuna prova scritta né colloquio finale.Al fine di consentire una piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, ciascun alunno presenterà l’elaborato finale, in modalità telematica, davanti ai docenti del consiglio di classe.Gli elaborati degli alunni potranno, in una logica di trasversalità, abbracciare anche tutti gli apprendimenti ed i contenuti sviluppati durante le ore di Religione."La presentazione dell’elaborato (…) deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe; l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline" (Nota prot.8464 del 28 maggio 2020).- O.M. n. 9 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
- MI – Nota prot. AOODGOSV 8464 del 28 maggio 2020. Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative
Snadir – Professione i.r. – 16 maggio 2020 – h.18,16