Autore: maurizio

  • Fondo Espero: parte l’iscrizione automatica con silenzio-assenso

     SNADIR informa i docenti di ruolo dal 2019 su tempi, modalità e diritto di opposizione

    In seguito alla pubblicazione della circolare dell’11 giugno 2025, che avvia formalmente la procedura di iscrizione automatica al Fondo Espero mediante il meccanismo del silenzio-assenso, lo SNADIR Nazionale intende fornire a tutti gli iscritti un quadro chiaro degli adempimenti necessari, senza esprimere valutazioni di merito sull’opportunità di adesione al Fondo stesso.
    CHI È COINVOLTO
    La procedura riguarda esclusivamente i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che:
    • sono entrati in ruolo (compresi docenti di religione) dal 1° gennaio 2019 in poi;
    • non risultano già iscritti al Fondo Espero;
    • non rientrano in uno dei seguenti casi:
      • già assunti prima del 2019;
      • titolari di TFS (trattamento di fine servizio);
      • personale in mobilità, comando o assegnazione temporanea;
      • lavoratori già iscritti al Fondo Espero;
      • soggetti che hanno cambiato qualifica interna senza nuova assunzione.
    COSA SUCCEDE ORA
    1. L’informativa: le segreterie scolastiche devono consegnare ai lavoratori interessati una specifica informativa sull’iscrizione al Fondo Espero.
    2. Inserimento a sistema (SIDI): la scuola registra sul portale SIDI l’avvenuta consegna dell’informativa.
    3. Decorrenza del termine: dal momento della registrazione partono 9 mesi di tempo entro cui il lavoratore può comunicare la propria opposizione all’iscrizione automatica.
    4. Accesso alla piattaforma POLIS/Istanze Online: solo dopo che la scuola ha registrato la consegna, il lavoratore potrà accedere alla sezione "Comunicazione non adesione al Fondo Espero" sul portale POLIS per esprimere il proprio diniego. Non bisogna quindi scrivere al Fondo Espero che non può disporre e gestire il diniego. Solo il portale POLIS può gestire ed accettare il diniego.
    Attenzione: se si tenta di accedere alla funzione prima dell’inserimento da parte della scuola, il sistema non riconoscerà il nominativo del lavoratore.
    COSA SUCCEDE SE NON SI FA NULLA
    • Se nei 9 mesi non viene espresso il diniego, l’iscrizione al Fondo Espero avviene automaticamente (“adesione silente”).
    • In quel caso, il Fondo invierà una comunicazione all’interessato e da quel momento decorreranno ulteriori 30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
    • Trascorsi anche questi 30 giorni senza opposizione, l’iscrizione sarà definitiva e comporterà trattenute mensili in busta paga (1% a carico del lavoratore e 1% a carico del datore di lavoro, oltre al TFR).
    PER I NEOASSUNTI DAL 1° SETTEMBRE 2025 IN POI
    La stessa procedura si applicherà anche a chi sarà assunto in ruolo nei prossimi anni scolastici:
    • l’informativa sarà consegnata contestualmente alla firma del contratto;
    • da quel momento decorreranno i 9 mesi per esercitare il diritto di diniego.
    PER GLI INCARICATI ANNUALI DI IRC – DAL 2019 IN POI
    Stante la normativa vigente, ad oggi le scuole non sono tenute a consegnare l’informativa sul silenzio/assenso ai docenti di religione incaricati annuali (31 agosto) che hanno iniziato a insegnare dal 1° settembre 2019 in poi.
    ALTRE INFORMAZIONI UTILI
    • Anche chi esprime il diniego potrà successivamente aderire volontariamente al Fondo Espero in qualsiasi momento.
    • È preferibile l’adesione esplicita (volontaria), poiché consente al lavoratore di scegliere tra più comparti di investimento (garantito, crescita, dinamico, lifecycle).
    Lo SNADIR è come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto tecnico sulle procedure descritte. Invitiamo tutte le RSU, i referenti Snadir territoriali e gli iscritti a vigilare affinché le segreterie scolastiche rispettino correttamente le disposizioni della circolare, fornendo tempestivamente l’informativa ai lavoratori interessati e caricandone la consegna nel SIDI.
    Per una CONSULENZA PERSONALIZZATA su FONDO ESPERO chiamare il numero 02.82957760 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19. Un Consulente esperto fornirà supporto individualizzato per una scelta consapevole e per simulare il migliore scenario previdenziale integrativo.
     

     

    Snadir – 27 giugno 2025 – h. 12

     

  • I ricorsi dei docenti precari: una tappa ulteriore e determinante

    Oggi è stata pubblicata la sentenza del 12 giugno 2025 della Corte d’Appello di Napoli tra il MIUR e l’Ufficio scolastico da una parte e diciassette docenti precari di religione dall’altra. Si è costituita in giudizio anche la Federazione Gilda-Unams, condividendo le ragioni dei precari portate all’attenzione del Giudice. Tutto ha origine dal ricorso depositato in data 31.7.2015 presso il Tribunale di Napoli.

    Si tratta di una sentenza molto importante perché chiamata ad esprimersi sulla misura della applicabilità al sistema legislativo italiano di quanto affermato, sul piano europeo, circa la riconversione del contratto di lavoro dei docenti precari da tempo determinato a tempo indeterminato o, in alternativa, al riconoscimento di un risarcimento che possa ritenersi dissuasivo alla reiterazione ingiustificata dei contratti temporanei.

    Fin qui potrebbe sembrare una delle tante sentenze favorevoli ottenute dallo Snadir (Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione, aderente alla Federazione Gilda-Unams) che da sempre ha sostenuto questo tipo di azioni legali a tutela dei lavoratori della scuola. Ma qui ci troviamo all’origine dello specifico contenzioso, oggi noto a tutti, determinato dal fatto che il Tribunale del Lavoro di Napoli decise di rimettere l’intera questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE, che si è poi espressa con la sentenza del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-282/19, in favore delle ragioni dei precari ricorrenti. Nel percorso giurisdizionale italiano in tema di precariato la sentenza C-282/19 della Corte di Giustizia UE rappresenta un punto di demarcazione: c’è un “prima” e un “dopo”. Oggi tutte le sentenze dei Giudici italiani si richiamano a tale pronuncia per sostenere le ragioni dei precari e si rifanno al “principio di non discriminazione”.

    L’autorevole pronuncia della Corte di Giustizia UE tuttavia non è bastata, infatti l’Amministrazione scolastica ha presentato ricorso in Corte d’Appello e oggi, con la positiva sentenza che stiamo commentando troviamo ancora conferma che i meccanismi che generano precariato sono sempre da sanzionare. Sono trascorsi esattamente dieci anni dall’inizio di questo specifico contenzioso, e nel frattempo si sono sommate quasi cinquanta sentenze di Corte di Cassazione a confermare che la fiducia riposta nello Snadir è stata premiata e che la tenacia del nostro sindacato ha lasciato, ancora una volta, il segno.

    Orazio Ruscica, Segretario nazionale dello Snadir, ha commentato:“Siamo davanti a una sentenza che non è solo il riconoscimento del diritto dei docenti precari di religione, ma anche della costanza e della visione strategica dello Snadir. Questa decisione afferma chiaramente che il precariato scolastico non può più essere trattato come una condizione ordinaria. La nostra battaglia legale, avviata oltre dieci anni fa, ha avuto un ruolo determinante nel porre le basi per questo cambiamento.”

    Ernesto Soccavo, Vicesegretario Nazionale, aggiunge: “Il risultato ottenuto oggi conferma che la strada dei ricorsi è stata ed è tuttora necessaria. Non ci siamo mai fermati, neanche di fronte alle resistenze dell’Amministrazione. Con questa sentenza si apre una nuova fase di rafforzamento del principio di tutela contro l’abuso dei contratti a termine.”

    Lo Snadir e la Federazione Gilda-Unams, costituitisi in giudizio a fianco dei ricorrenti, continueranno a sostenere i diritti dei docenti di religione, ribadendo che il precariato non può diventare la regola, ma deve essere contrastato con ogni mezzo lecito e legittimo.

    Fgu/Snadir – 26 giugno 2025, h. 18