Autore: maurizio

  • Lo Snadir a Troilo: “Si informi: prima di attaccare”

    Torna immancabilmente come ogni anno l’articoletto a firma Carlo Troilo, affezionatissimo detrattore dell’ora di religione e dei suoi insegnanti. Questa volta giunge come in anniversario, al ricorrere dei 93 anni esatti dalla firma dei Patti Lateranensi, per ricordarci che sarebbe opportuno e confacente ai tempi “abolire definitivamente l’ora di religione così come la conosciamo da sempre”.
     
    A questo punto il dotto giornalista suggerisce addirittura due ipotesi: quella di sostituire l’ora di religione (cattolica) con una “ora delle religioni” e quella di inserire ampi riferimenti alle religioni nelle ore di storia e filosofia o in quelle di educazione civica. Segue poi con una sfilza di dati sul processo di secolarizzazione della società italiana (cosa c’entra?).
     
    Abbiamo già risposto alle provocazioni di Troilo ben più di una volta, ci terremmo però a precisare una cosa: la base su cui si fondano le teorie di Troilo e le sue ipotesi è fuorviante per diversi motivi. Uno di questi è già evidente nel virgolettato che abbiamo riportato. Troilo parla “dell’ora di religione così come la conosciamo da sempre”, ammettendo senza rendersene conto che la sua conoscenza dell’ora di religione rimane ancorata a quella che era quaranta/cinquanta anni fa. Dunque, sulla base di questo ricordo Troilo giudica quello che oggi è un progetto didattico assolutamente diverso e pienamente inserito nelle finalità della scuola pubblica.
     
    La conferma la troviamo negli studenti che ancora oggi in percentuali altissime (87%) scelgono di avvalersi di tale insegnamento: non si tratta di un’ora di catechesi o di indottrinamento, né tantomeno di un’ora che avrebbe la forza o l’intento di mettere in discussione la laicità dello Stato.
     
    Si tratta invece di offrire agli studenti contenuti culturali e formativi indispensabili per cogliere aspetti fondamentali della vita, dell’arte, delle tradizioni del nostro Paese, e strumenti utili per una riflessione critica sulla complessità dell’esistenza umana, anche e soprattutto nell’idea di un confronto tra il cristianesimo e altre religioni, mettendo sempre al centro l’idea di tolleranza e accoglienza. È un’ora pensata e offerta anche per chi non crede: utile a impiantare semi di curiosità e stimoli intellettuali nei ragazzi, utile ad accendere dibattiti che si calino nella realtà di tutti i giorni, utile al confronto, al dialogo, allo scambio.  Insomma, si studia religione perché si è innamorati di assaporare il sapere.
     
    Dunque, che ci si informi prima di attaccare, che si studi cos’è davvero quest’ora che tanto spaventa gli intellettualoidi e i paladini della laicità, e dopo – solo dopo – se ne potrà parlare.

    Orazio Ruscica, Segretario nazionale Snadir

    Snadir – Professione i.r. – 11 febbraio 2022 – h.19,15

  • Elezioni RSU, alcune Faq dell’Aran. Chiarimenti su liste e diritto all’elettorato attivo e passivo legato agli obblighi vaccinali da parte del personale scolastico

    1. LE LISTE POSSONO ESSERE FIRMATE DIGITALMENTE DAI LAVORATORI CHE SOSTENGONO LA LISTA?

    I lavoratori che sostengono la lista devono apporre la loro firma analogicamente.

    E’ ammessa solo la firma digitale del presentatore di lista che, potendo trasmettere via pec la lista all’amministrazione/sede RSU, può optare per tale modalità di sottoscrizione così da non necessitare di un’autentica della firma stessa.

    Sotto tale profilo, la circolare n.1/2022 al paragrafo 7 prevede che "in caso di invio tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità". Tale precisazione è da riferirsi al solo presentatore di lista e non anche ai lavoratori firmatari della stessa.

     

    2. IL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO PERCHÉ NON HA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI VACCINALI MANTIENE IL DIRITTO ALL’ELETTORATO ATTIVO NELL’ELEZIONE DELLE RSU? SE SI, PUÒ ACCEDERE AI LOCALI?

    Con riferimento alla prima questione posta, si rappresenta che hanno diritto all’elettorato attivo i dipendenti in “forza” presso una Amministrazione o sede di RSU. Con tale locuzione si intende il personale in servizio nell’accezione più ampia del termine – ovvero non limitandone il significato al concetto di servizio attivo. Da tale novero restano, pertanto, esclusi solo coloro che, pur dipendenti dell’Amministrazione, prestano la loro attività in altra amministrazione / ente / ufficio sede afferente a diversa RSU ovvero usufruiscano di un istituto contrattuale o previsione normativa finalizzata a consentire al lavoratore di svolgere un’altra attività presso soggetti pubblici o privati (in via esemplificativa e non esaustiva si fa riferimento a fattispecie quali il mandato parlamentare, l’aspettativa di cui all’art. 18 della legge n. 183/2010, aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.165/2001).

    Ne consegue che il personale sospeso dal servizio per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale mantiene il diritto all’elettorato attivo.

    Per quanto attiene, invece, alla seconda problematica evidenziata, è opinione dell’Agenzia che per l’accesso ai locali dell’Amministrazione vadano in ogni caso rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni previste dal datore di lavoro e/o dal legislatore, ivi incluso, allo stato, l’esibizione del greenpass.

      

    3. IL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO PERCHÉ NON HA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI VACCINALI MANTIENE IL DIRITTO ALL’ELETTORATO PASSIVO NELL’ELEZIONE DELLE RSU?

     

    L’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998 – parte II, come rinovellato dall’art. 1 del CCNQ 9/2/2015 prevede, ai commi da 3 a 5 che:
     
    a) sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
     
    b) per gli ambiti diversi dagli ex comparti Scuola e AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
     
    c) negli ex comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

     

    Nel rispetto delle condizioni specifiche previste per il personale con rapporto a tempo determinato, la regola generale che sottende la previsione normativa è quella di riconoscere l’elettorato passivo al personale dipendente dall’amministrazione (per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare 1/2022).

     

    Ne consegue che l’eventuale sospensione del rapporto di lavoro non comporta la perdita del diritto all’elettorato passivo.
     
     
     
    FGU/Snadir – 8 febbraio 2022 – h.18,00

     

  • Emendamenti al decreto Milleproroghe: procedura straordinaria per gli insegnanti di religione

    Accogliamo con la massima soddisfazione la decisione degli On. Bucalo e On. Frassinetti (entrambi primi firmatari) di presentare rispettivamente gli emendamenti 5.021 5.022  al decreto Milleproroghe proponendo una procedura straordinaria riservata per gli insegnanti di religione con almeno 36 mesi di servizio.
     
    Da prime informazioni ricevute, sembrerebbe che i due emendamenti siano stati dichiarati ammissibili; segno evidente del primo effetto della sentenza del CGUE del 13 gennaio scorso a favore degli insegnanti di religione. Attendiamo adesso la successiva approvazione degli stessi.
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 1° febbraio 2022 h.11,00
  • Riaperti I termini per la presentazione delle domande di pensione Quota 102, opzione donna e ape sociale, domande entro il 28 febbraio 2022

    A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, in data 31 gennaio 2022 è stata pubblicata da parte del Ministero dell’Istruzione la nota n. 3430 avente ad oggetto le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.
     
    Si riapre al 28 febbraio 2022 il termine per la presentazione delle domande di pensionamento di alcune categorie di lavoratori.
     
    Le novità introdotte riguardano:
    la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola al raggiungimento di almeno 64 anni di età anagrafica e di 38 anni di anzianità contributiva (quota 102) entro il 31 dicembre 2022;
    opzione donna: il termine per la maturazione del requisito pensionistico matura anziché al 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
     
    Le domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate tramite il sistema Polis, dal 2 al 28 febbraio 2022, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nella sezione Istanze Online.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale attraverso le seguenti modalità:
     presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
     presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
     presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
     
    Un’ulteriore novità riguarda anche l’Ape sociale.
    Grazie al nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’Ape sociale, oltre agli insegnanti della scuola dell’infanzia, anche gli insegnanti di scuola primaria rientrano tra I lavoratori che svolgono attività cosiddette gravose.
     
    Coloro che sono interessati all’accesso potranno, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inps, presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 31 agosto 2022.
     
    Le lavoratrici che hanno presentato cessazione di servizio con opzione donna e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale entro e non oltre il 31 marzo 2022 potranno, nel caso di esito positivo da parte dell’Inps dei requisiti per l’Ape sociale, comunicare all’Inps territorialmente competente la rinuncia di pensionamento opzione donna già presentata.
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
     
    Le domande di cessazione dal servizio, comprese quelle dei docenti di religione di ruolo, devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, devono  invece  presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2022 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).
     
    Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i nostri uffici:  
     previdenza@snadir.it linea diretta 06 62280408 – tasto 3 (lunedì 15.30 – 19; mercoledì 10.30 – 13.00; venerdì 10.30 – 13.00).,
     cafpatronato.lombardia@snadir.it Tel. 0282957760 (mercoledì – giovedì – venerdì dalle 15 alle 18), 
     cafpatronato.lazio@snadir.it Tel. 0644341118 (mercoledì – giovedì – venerdì dalle 15 alle 18),
     cafpatronato.veneto@snadir.it Tel. 0444955025 (da lunedì a venerdì9:00/13:00-15:30/19:00, sabato9:00/12:00)
     
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 1° febbraio 2022 – h.10,20