Autore: maurizio
-
Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/2023
Dopo l’Intesa siglata con le organizzazioni sindacali (16/06/2022), Il Ministero dell’Istruzione – con la Nota del 17 giugno 2022 prot. 23439 – ha comunicato le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2022/2023; tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo in modalità cartacea, compilando gli appositi modellidal 20 giugno al 4 luglio 2022Gli insegnati di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:- “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
- “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
- “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
- Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
- Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
- Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) – che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto – di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti – se in servizio su più scuole – svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art.2, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022).
Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 2 comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022).
Inoltre:- per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni di cui all’art.1, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022 , cioè: valutazione dell’anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi; età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);
- le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute ( all’art.7, comma 2 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022);
- l’O.M. n. 107/2021 ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1, Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
- per le assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
- Per l’a.s. 2021/2022 i docenti di religione che richiedono l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell’a.s. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 fruiscono della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
- I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (art.2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
- I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).
- I docenti di religione hanno la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (art.2, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
- I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno procedente (art. 2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
- La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli Ambiti territoriali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 6 marzo 2019 e valido per il triennio 2019/2022.
- Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022) si applicano le norme stabilite dall’art. 18 del CCNI del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n.46 del 25 febbraio 2022. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti.
- Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica – fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – sono effettuate d’Intesa tra il Direttore Regionale Generale e l’Ordinario diocesano competente (art. 4 comma 1 CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022).
- Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l’insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4, comma 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
Da sottolineare inoltre che:- Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 6 marzo 2019 valido per il triennio 2019/2022 – art. 27 comma 8).
______________________________- Intesa del 16 giugno 2022 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le organizzazioni sindacali relativa alla proroga del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno 2022/2023
- Nota MI prot.23439 del 17 giugno 2022. Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2022/23
- CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. triennio 2019-2022
- O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022. Mobilità del perosnale docente di religione cattolica – Anno scolastico 2022/2023
- CCNI 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025 . Mobilità del personale Docente e ATA
- Art. 27 del CCNI 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025 – Mobilità insegnanti di religione cattolica
- Modello UR1 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell’infanzia/primaria – a.s. 2022/2023
- Guida alla compilazione del Modello UR1 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell’infanzia/primaria – a.s. 2022/2023 (versione 18 giugno 2021)
- Modello UR2 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria – a.s. 2022/2023
- Guida alla compilazione del Modello UR2 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria – a.s. 2022/2023 (versione 18 giugno 2021)
- FAQ – Frequently Asked Questions – Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti – Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie – a.s. 2022/2023 (versione 18 giugno 2021)
- Tabella Valutazione continuità Utilizzazioni 2022/2023 (versione 18 giugno 2021)
- Guida per l’attuazione dell’art.18 CCNI sulla mobilità del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025 – dimensionamento (versione 18 giugno 2021)
- FAQ – Frequently Asked Questions – Unificazioni e dimensionamenti a.s. 2022/2023 (versione 18 giugno 2021)
- Domanda di utilizzazione “a disposizione” nella scuola di titolarità a seguito di riduzione oraria fino ad 1/5 – a.s. 2022/2023 (versione 18 giugno 2021)
- Domanda di riarticolazione cattedra orario / posto orario (spostamento ore da istituto di completamento in istituto prevalente) – a.s. 2022/2023 (versione 18 giugno 2021)
- Domanda di utilizzazione a seguito di Unificazione/ Dimensionamento – a.s. 2022/2023 (versione 18 giugno 2021)
- Pluridichiarazione per fruire della precedenza di cui alla legge 104/92, art. 33 commi 5 e 7 – a.s. 2022/2023
- Pluridichiarazione per fruire della precedenza di cui alla legge 104/92, art. 33 comma 6 – a.s. 2022/2023
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per utilizzazioni – a.s. 2022/2023
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per assegnazioni provvisorie – a.s. 2022/2023
- Bollettino Ufficiale Scuole Statali del Ministero dell’istruzione (file zippato)
- Elenco delle diocesi
N.B.- Se trovi difficoltà ad entrare nelle aree riservate, telefona al 329/0399658, il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00.
- Per l’assistenza compilazione delle domande contattare
- lo 0662280408 – selezionando 4 – l’ufficio nazionale nei seguenti giorni: lunedì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13; il mercoledì dalle ore 15,30 alle 19 oppure scrivere a snadir@snadir.it
- oppure la sede provinciale Snadir : scarica l’APP Snadir per trovare la sede più vicina.
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 18 giugno 2021, h.12,00 -
Carta docente ai precari ricorrenti: presto l’attivazione!
L’Ufficio legale dello Snadir è stato interpellato dal Ministero nella prospettiva di mettere in esecuzione la sentenza del Consiglio di Stato del 16 marzo scorso (n. 1842/2022) che riconosce anche al personale docente con contratto a tempo determinato il diritto ad ottenere la Carta Docente per la formazione.Il Consiglio di Stato afferma che il limite ai soli docenti di ruolo del bonus Carta Docente “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.Lo Snadir è orgoglioso di aver conseguito un risultato che tornerà a vantaggio dei docenti precari di religione e di tutti gli altri docenti precari della scuola italiana.Nei prossimi giorni l’ufficio legale dello Snadir fornirà al Ministero tutti i dati dei ricorrenti, utili a disporre nelle prossime settimane l’attribuzione del bonus sin dal 2015.Lo Snadir provvederà a dare tempestiva comunicazione ai ricorrenti circa l’evoluzione della suddetta fase esecutiva.N.B. Coloro che NON hanno partecipato a nessun ricorso relativo alla Carta docente possono compilare il FORM per la manifestazione di interesse al ricorso per ottenere il bonus 500 euro – Al via il secondo gruppo di nuovi ricorsi – (scadenza 26 giugno 2022)Fgu/Snadir – Professione i.r. – 17 giugno 2022 – h.9,15 -
Sit-in degli insegnanti di religione al Ministero dell’Istruzione: ottenuto lo scorrimento della GM 2004
Questa mattina una delegazione dello Snadir si è ritrovata davanti al Ministero dell’Istruzione per protestare contro l’imminente definitiva approvazione del Decreto legge 36 su reclutamento, formazione e carriera degli insegnanti che nega, ancora una volta, una soluzione ai precari docenti di religione con 36 mesi di servizio.
Tra i motivi della manifestazione, l’urgenza di reclamare per gli inseganti precari di religione i seguenti diritti:
- una procedura straordinaria non selettiva per i docenti di religione con 36 mesi di servizio;
- lo scorrimento annuale delle graduatorie della procedura straordinaria sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria;
- lo scorrimento della Graduatoria di Merito del 2004 in modo da raggiungere il suo completo esaurimento nel prossimo anno scolastico;
- l’aumento delle dotazioni organiche dal 70% al 90% in un triennio.
L’hashtag che ha guidato la giornata di protesta è #Snadirforrights: un grido simbolico in linea con le battaglie che lo Snadir porta avanti da anni, in particolare la richiesta che i docenti precari di religione abbiano le stesse opportunità di stabilizzazione dei precari delle altre discipline.Al termine della manifestazione, i rappresentanti del ministero hanno chiesto di incontrare la delegazione dello Snadir, che ha ribadito le richieste sopra riportate.I rappresentanti del Ministero hanno riferito che le richieste relative agli emendamenti, che propongono una soluzione per i precari di religione, sono state presentante al Ministro Bianchi, e che la richiesta di ulteriore scorrimento della GM 2004 è stata presa in carico dal ministero e che per tale procedura è stata presentata formale richiesta al Mef di autorizzare l’immissione in ruolo a seguito di scorrimento della GM 2004 nella misura di 422 posti.L’azione dello Snadir ha dunque prodotto per il terzo anno consecutivo lo scorrimento della GM2004. Pur essendo soddisfatti di questo risultato, rimaniamo in attesa di una risposta definitiva da parte del Ministro e dei Sottosegretari in favore del superamento del precariato dei docenti di religione attraverso una procedura straordinaria, così come è stato fatto per i precari abilitati di scuola secondaria e per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria di posto comune.Fgu/Snadir – Professione i.r. – 16 giugno 2022 – h.17,00 -
La Cassazione dalla parte dei precari ricorrenti SNADIR sulla questione dell’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato
I ricorsi dei docenti di religione precari trovano la definitiva legittimazione
La Corte suprema di Cassazione emette una sentenza (n. rg. 11055/2017) che risolve, in via definitiva la questione dell’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato degli insegnanti di religione precari in servizio su cattedre libere e vacanti già in organico di diritto.La sentenza si pronuncia in merito ai ricorsi sostenuti dallo Snadir a tutela dei propri iscritti e dell’intera categoria.Il Giudice di primo grado (Tribunale di Viterbo) aveva già riconosciuto le ragioni dei ricorrenti, allo stesso modo anche la Corte d’Appello di Roma, ma l’Avvocatura aveva proposto ricorso in Cassazione, contestando tali decisioni favorevoli “… sostenendo che spettasse semmai ai ricorrenti addurre e comprovare la violazione delle regole speciali di reclutamento e l’esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale…”.Nel corso dei vari gradi di giudizio è stata contestata dai legali dello Snadir al Ministero la mancata indizione di concorsi triennali, come indicato dalla legge n. 186/2003. La Suprema Corte ha recepito tali difese affermando che non può ritenersi un successivo adempimento, da parte dell’Amministrazione scolastica, lo scorrimento di graduatoria di merito 2004 (D.L. n.126/2019 Art. 1-bis comma 3).Gli Ermellini si richiamano anche alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 gennaio scorso (anche questa emessa su azione promossa dallo Snadir e dalla Federazione Gilda-Unams) che pertanto risulta essere un fondamentale traguardo circa il principio di non discriminazione posto a tutela dei docenti precari di religione e di tutti gli altri precari docenti della scuola pubblica.La Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Roma, ha condannato il Ministero dell’istruzione anche a tutte le spese di giudizio.Adesso la politica deve intervenire per assicurare a tutti i docenti di religione precari con oltre 36 mesi di servizio una procedura straordinaria che rimedi all’abuso reiterato dei contratti a tempo determinato.
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 13 giugno 2022 – h.19,30
-
Sit in al Ministero, 16 giugno 2022
La settimana prossima sarà cruciale per l’approvazione del Decreto legge 36 su reclutamento, formazione e carriera degli insegnanti.
Per questo è importante un presidio a sostegno delle nostre richieste, in particolare in favore di una procedura straordinaria per gli insegnanti di religione.
#SnadirforRightsSnadir – Professione i.r. – 8 giugno 2022 – h.19,00
-
Organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2022/2023
Il Ministero dell’istruzione ha presentato, durante la riunione in video conferenza con le OO.SS. , la Tabella relativa allo schema di Decreto interministeriale sugli organici regionali per l’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2022-23; il predetto Decreto è in corso di perfezionamento presso il Ministero Economia e Finanze e il Ministero per la Pubblica Amministrazione.Il decreto specifica anche che “in via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale”.Occorre comunque tenere conto che l’ammontare complessivo delle cattedre indicato nella tabella allegata al decreto non necessariamente corrisponde al numero dei docenti che saranno in servizio: infatti, per ciò riguarda la quota del 30% attribuita agli incaricati annuali, parte delle cattedre potrebbe essere attribuita ad orario parziale per motivi correlati alla distribuzione della rete scolastica sullo specifico territorio.In attesa che gli Uffici Scolastici Regionali ripartiscano i posti con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, lo Snadir, tenendo conto dei dati dell’organico dello scorso anno, calcola l’aumento di 34 posti per l’insegnamento della religione secondaria di 1° e 2° grado, che determina un incremento dei posti nella misura dello 0,30%. Così come nei posti comuni, registriamo una leggera criticità nel settore infanzia-primaria, a causa del calo demografico.La Fgu/Snadir, ha chiesto che nel prossimo decreto ministeriale per lo scorrimento delle GM 2004, ai sensi dell’art.1bis, comma 3 della legge 159/2019, venga disposta la possibilità all’interno di ogni Regione di assegnare per compensazione ad altro settore i posti attribuiti in un settore scolastico e non utilizzati per esaurimento della graduatoria di settore. In questo modo tutti i posti assegnati ad ogni Regione verrebbero utilizzati per le assunzioni in ruolo dei docenti di religione.Inoltre, la Fgu/Snadir ha chiesto alla Dott. Ummarino, rappresentante dell’amministrazione, di farsi portavoce presso il Capo dipartimento e presso l’ufficio di Gabinetto del Ministro in merito ai contenuti della sentenza della CGUE del 13 gennaio scorso e della sentenza n.2893 del 25.05.22 del Tribunale di Napoli. Quest’ultima pronuncia ha disposto un maxi-risarcimento per i docenti di religione precari ci auguriamo, pertanto, che il Ministero dell’istruzione piuttosto che soccombere davanti alla magistratura voglia invece predisporre una procedura straordinaria per l’assunzione in ruolo dei precari con oltre 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione e dichiarare ad esaurimento le relative graduatorie redatte a seguito della predetta procedura straordinaria.- Tabella organico docenti di religione cattolica a.s. 2022/2023
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 7 giugno 2022 – h.13,00