Autore: maurizio

  • Insufficienti le risorse economiche per il rinnovo del CCNL scuola

    Dati Eurydice sugli stipendi degli insegnanti: in Italia ancora troppo bassi
     
    La rete Eurydice ha pubblicato in formato open data e in anticipo sulla pubblicazione del rapporto comparativo che sarà pubblicato come tutti gli anni a ottobre, le schede nazionali su stipendi e indennità degli insegnanti e dei capi di istituto in Europa mostrando informazioni dettagliate sulle differenze di retribuzione nei vari livelli di istruzione all’inizio della professione e nel corso della carriera.
     
    Gli stipendi iniziali degli insegnanti italiani si collocano nel range tra i 24.000 e i 26.000 euro lordi annui, sulla base del grado di scuola e delle qualifiche, mentre a fine carriera si raggiungono tra i 34.000 e i 39.000 euro lordi annui. Almeno 8 mila euro in meno rispetto alla media europea e con un divario che aumenta col progredire della carriera. Un disegno del tutto assimilabile a quello dello scorso anno, compresi i dati che riguardano i capi di istituto, il cui stipendio minimo di base in Italia è circa il doppio dello stipendio di un insegnante con 15 anni di servizio, al contrario di molti altri Paesi del resto d’Europa.
     
    La vera beffa sta nelle insufficienti risorse economiche comunicate ieri dall’Aran durante l’incontro con le Organizzazioni sindacali rappresentative.
     
    L’Aran ha riportato che le risorse economiche per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto scuola sono pari a 2.002,1 milioni di euro, che permetteranno un incremento stipendiale del 4.22%, corrispondente a circa 102 euro lordi.
     
    Le risorse economiche per il rinnovo del contratto scuola avrebbe dovuto, almeno in parte, ridurre l’ampio divario con i vicini paesi europei, e invece si attesterà ancora una volta su un ridicolo aumento di circa 50/60 euro netti al mese. Una cifra tanto risibile da sembrare uno scherzo: mentre da più parti si chiedono riforme ambiziose che prevedano, a ragione, una maggiore dignità retributiva in rispetto di quella professionalità` continuamente richiesta e ampiamente dimostrata dai nostri docenti, si continua con interventi irrisori che non giovano a nulla.
     
    Adeguare le retribuzioni ai sistemi europei è  il  primo passo  per  rendere  credibile  qualsiasi ulteriore intervento nella scuola italiana. Non bastano le ridicole e offensive promesse di risorse se si omette di valutare l’aumento dei carichi di lavoro richiesti ai docenti e i nuovi impegni professionali della scuola dell’autonomia. Non basta pensare di introdurre competitività affannose col pretesto di legare al merito insufficienti scarti stipendiali. I livelli retributivi di tutta la categoria vanno opportunamente e fondamentalmente rivisti ed elevati.
     
    E` ora che si trovino le vie, con la coesione di tutte le forze in campo, per restituire dignità alla professione. Su questo fronte, la Fgu/Snadir continuerà ad  assicurare  ai  suoi  iscritti  un impegno giornaliero e costante perché ai docenti della nostra scuola vengano corrisposte le gratificazioni meritate sia sul piano retributivo e sia su quello professionale.






    Fgu/Snadir. – 21 luglio 2022 – h.10,45
  • Cassazione, altra vittoria IdR di ruolo

    Sentenza inequivocabile: dopo un’assegnazione provvisoria si rientra nella propria sede

     
    Con sentenza pubblicata il 15 luglio 2022  (Numero di raccolta generale 22438/2022) la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito alle questioni lavorative degli insegnanti di religione: questa volta in merito alla mobilità del personale docente a tempo indeterminato. Il quesito ha difatti riguardato il diritto di una docente di religione di ruolo a rientrare sulla precedente sede scolastica di servizio al termine dell’anno di assegnazione provvisoria.
     
    La ricorrente, sostenuta dai legali dello Snadir, aveva ottenuto una sentenza a lei favorevole in primo grado e, successivamente, anche presso la Corte d’Appello di Firenze ma, nonostante l’esito dei due gradi di giudizio, il Ministero dell’Istruzione aveva comunque proseguito con un ricorso in Cassazione, uscendone sconfitto per la terza volta.
     
    Interessanti sono le argomentazioni esposte dalla Magistratura che chiariscono in quale ambito di diritti può muoversi il docente di religione con contratto a tempo indeterminato: “Il giudice d’appello, condividendo l’iter argomentativo della sentenza di primo grado, ha escluso che la disciplina legale e contrattuale del rapporto di impiego degli insegnanti di religione attribuisca all’Ordinario Diocesano il potere di disporre ogni anno trasferimenti d’ufficio dei docenti all’interno della Diocesi di appartenenza ed ha evidenziato che, al contrario, l’iniziale assegnazione della sede continua a produrre effetti negli anni successivi sino a quando permangono i requisiti previsti allo scopo, ossia l’idoneità diocesana dell’insegnante e la disponibilità oraria presso la sede assegnata.”
     
    Il docente di religione di ruolo che chiede una assegnazione provvisoria ha diritto, al termine dell’anno scolastico, a rientrare nella sede scolastica precedentemente occupata. La sede scolastica lasciata provvisoriamente dal docente di ruolo “non è vacante ma solo disponibile e va coperta con incarichi di carattere temporaneo.”
     
    Diverso è ovviamente il caso degli incaricati annuali, i quali non sono titolari di sede.
     
    Si tratta di una linea contrattuale sostenuta da sempre dallo Snadir: adesso che la Corte di Cassazione si è pronunciata appare sempre più concreta la necessità di uno stretto vincolo dell’attività lavorativa degli insegnanti di religione in ruolo con quanto dispone il CCNL-Scuola e i CCNI.
     
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 15 luglio 2022 – h.17,50
  • Ancora conferme per lo Snadir: la Corte di Cassazione si pronuncia in favore degli idr con due nuove sentenze

    Si rafforza l’orientamento favorevole della Corte di Cassazione in merito alla necessità di rimuovere la condizione precaria degli insegnanti di religione, con due nuove sentenze (n. 22260 e n. 22261 del 14 luglio 2022) che si pronunciano circa il ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione sulla materia, contro due sentenze della Corte d’Appello di Firenze in merito ai ricorsi sostenuti dallo Snadir a tutela dei propri iscritti e dell’intera categoria.
     
    Le sentenze ribadiscono due questioni di estrema rilevanza:
    1. L’attestazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano – che, come già dichiarato dalla CGUE,  “opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale” – ha carattere permanente, pertanto non può essere indicata come causa e giustificazione del susseguirsi dei contratti a tempo determinato.
    2. Le  quote di organico (il 70% del totale delle cattedre e il rimanente 30% attribuite con incarico annuale) possono motivare l’uso dei contratti a termine ma non l’abuso di essi; pertanto non può ritenersi “illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato”.
    Inoltre, l’ingiustificabile reiterazione dei contratti emerge non solo dal fatto che i precari hanno superato tre anni di incarico ma anche dal fatto che quasi sempre questi tre (e più) anni di servizio sono prestati nella medesima sede scolastica, elemento che, ulteriormente, apre ad una presunzione di stabilità del posto di lavoro.
     
    La Corte di Cassazione evidenzia che le proprie argomentazioni si richiamano alla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 gennaio 2022, che, ricordiamolo, riguarda un ricorso sostenuto dallo Snadir.
     
    In chiusura di sentenza la Corte di Cassazione, venendo al piano dei rimedi, evidenzia che “l’elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno”.
     
    Sono esattamente queste due ultime strade che lo Snadir sta percorrendo: la procedura straordinaria e il risarcimento per l’ingiusta e prolungata condizione di precariato. Il nostro Sindacato ha saputo vedere lontano e perseguire gli obiettivi giusti: i risultati sono una continua conferma della validità delle nostre azioni.
     


     

    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 14 luglio 2022 – h.19,15

     

  • #SnadirforRights – La politica ha risposto “presente”

    Questa mattina a Roma, presso l’Hotel delle Nazioni, lo Snadir (con una numerosa rappresentanza da tutte le Regioni) ha incontrato i Parlamentari che hanno sottoscritto l’emendamento 47.14 per la procedura di assunzione straordinaria riservata ai docenti IRC (Insegnanti di Religione Cattolica): i Senatori Riccardo Nencini (Presidente VII Commissione), Daniela Sbrollini, Roberto Rampi, Maria Saponara. Con loro, anche l’On. Flora Frate che ha presentato due PdL per il superamento del precariato degli Idr e l’On. Valentina Aprea.
     
    Un momento importante, fortemente voluto dallo Snadir e dal suo Segretario nazionale Orazio Ruscica a coronamento di un lungo percorso che ha portato al riconoscimento di un diritto finalmente sancito da un emendamento che ha corretto anni di storture ai danni degli insegnanti di religione: una procedura straordinaria per il reclutamento degli insegnanti di religione con almeno 36 mesi di servizio.
     
    La presenza di parlamentari, rappresentanti l’intero arco governativo, ha sottolineato l’azione concorde verso quello che hanno detto essere un diritto sacrosanto da riconoscere all’intera categoria di docenti di religione.
     
    Ogni intervento ha ribadito quanto fosse legittima e necessaria questa azione del parlamento per portare a compimento anni di azioni sindacali a lungo rimaste inascoltate.
     
    La politica rispondeal claim #SnadirforRights, che ha accompagnato questo incontro durante il quale Orazio Ruscica ha riconosciuto ai Parlamentari presenti e a tutti i firmatari dell’emendamento 47.14 la capacità di essere senzienti e di aver agito in maniera efficace.
     
    La risposta della politica all’azione pressante di Snadir ha certificato la volontà di “rendere l’insegnamento della religione uguale a quello degli altri docenti della scuola pubblica”, come ha più volte sottolineato durante l’incontro il segretario nazionale, Orazio Ruscica.
     
    Ufficio stampa Snadir
     
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 6 luglio 2022 – h.18,15
  • L’autonomia di pensiero politico del docente di religione non è gradita al vescovo emerito Zenti

    Lo Snadir a difesa della posizione lavorativa del prof. Campedelli
     
     
    Tale decisione non ha lasciato indifferente Marco Campedelli, teologo e insegnante di religione nella scuola superiore, il quale con una “lettera aperta” ha sottolineato che agli elettori bisogna riconoscere la maturità necessaria per poter scegliere con consapevolezza il proprio sindaco. Il prof. Campedelli, con il suo riferimento al libero pensiero desiderava probabilmente aprire un confronto, ma, evidentemente il vescovo non ha gradito il dissenso e ha disposto per un suo “licenziamento”.
     
    Non sappiamo se il prof. Campedelli abbia subito la revoca della sua idoneità ad insegnare, se così fosse il licenziamento del professore, incaricato annuale, ne sarebbe la inevitabile conseguenza. La dichiarazione fatta dal vescovo su l’Arena.it non lascia dubbi sulla volontà del monsignore di revocare l’idoneità.
     
    Ricordiamo che ai sensi delle norme interne della Conferenza episcopale italiana la revoca dell’idoneità può essere attivata qualora “sia accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l’abilità pedagogico didattica oppure che risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica”. Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso del prof. Campedelli.
     
    Le prerogative dell’ordinario diocesano in merito alla revoca dell’idoneità ad insegnare sussistono senza dubbio ma devono fondarsi su motivazioni che devono rigorosamente connettersi con il codice di diritto canonico, diversamente, come ha sostenuto la giustizia amministrativa,  vengono meno i criteri di “ragionevolezza e di non arbitrarietà”.
     
    Paolo VI nella sua Enciclica Octogesima Adveniens a proposito della politica afferma che “essa si sforza di dare soluzioni ai rapporti fra gli uomini” e, ancora “i cristiani, sollecitati a entrare in questo campo di azione, si sforzeranno di raggiungere una coerenza tra le loro opzioni e l’evangelo e di dare, pur in mezzo a un legittimo pluralismo, una testimonianza personale e collettiva della serietà della loro fede mediante un servizio efficiente e disinteressato agli uomini”.  Il legittimo pluralismo è quanto viene offeso, come anche il vizio clericale di considerare ogni cristiano un chierichetto perenne, incapace di valutare l’ordine temporale e dimenticando che la Chiesa “in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata a nessun sistema politico” (Concilio Vat. II, Gaudium et spes, 76), cosa che, evidentemente non è stata presa in considerazione.
     
    Infine, ricordiamo quanto Giovanni Paolo II ha richiamato sulla giusta autonomia delle realtà terrene (le scelte politiche sono tra queste): in esse devono essere affermati e testimoniati i valori umani ed evangelici .
     
    La Gaudium et Spes al n.75 indica a tutti i cristiani la speciale vocazione alla comunità politica: essi “devono essere d’esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune (…) In ciò che concerne l’organizzazione delle cose terrene, devono ammettere la legittima molteplicità e diversità delle opzioni temporali e rispettare i cittadini che, anche in gruppo, difendono in maniera onesta il loro punto di vista”.
     
    La decisione di monsignor Zenti è dunque un atto dal sapore censorio e di ritorsione, clericalismo da cui Papa Francesco ha sempre messo in guardia in particolare i Pastori.
     
    Lo Snadir, qualora ci siano effettivamente provvedimenti di revoca dell’idoneità in corso, intende sostenere le legittime ragioni del prof. Campedelli, pertanto si impegnerà nella difesa della sua posizione lavorativa nelle sedi che saranno individuate.
     
    Orazio Ruscica, Segretario Nazionale Snadir
     
     


    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 3 luglio 2022 – h.11,50
  • Il Giudice amministrativo dichiara illegittima la ritenuta IRPEF operata sui risarcimenti riconosciuti ai precari

    Il risarcimento del danno va liquidato senza ritenuta Irpef
     
    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente pronuncia, ha confermato la sentenza del TAR Sicilia n. 1594/2022 con la quale è stata dichiarata illegittima la trattenuta IRPEF operata dal Ministero sugli importi riconosciuti dal Giudice Lavoro, con sentenza passata in giudicato, agli insegnati di religione a titolo di indennità risarcitoria per ricorso abusivo al contratto a termine.
     
    La predetta pronuncia trae origine dal giudizio di ottemperanza promosso innanzi al TAR Sicilia da alcuni insegnanti di religione, che lamentavano di avere ottenuto una somma inferiore rispetto a quella stabilita dal Giudice ordinario, avendo l’amministrazione erroneamente assoggettato gli importi dovuti alla ritenuta Irpef.
     
    Il Tar ha accolto il ricorso degli insegnanti, promosso dallo Snadir, evidenziando che la sentenza della quale si chiedeva l’ottemperanza si riferiva non già a retribuzioni non percepite, bensì al risarcimento del danno e, pertanto, l’importo dovuto ai ricorrenti non avrebbe dovuto essere sottoposto alla ritenuta Irpef.
     
    In linea con la pronuncia del Tar si è posta anche la sentenza n. 00299/2022 del CGA che ha riconosciuto che il risarcimento spettante agli insegnanti ingiustamente danneggiati dal ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ha natura sanzionatoria ed è da commisurare esclusivamente alla perdita di chance e non già alle retribuzioni non godute. Per tali ragioni l’importo da corrispondere a ciascun insegnante non è soggetto alla ritenuta Irpef.
     
    Le superiori pronunce segnano un importante ed ulteriore traguardo per gli insegnanti di religione cattolica, i quali, assistiti dallo Snadir, hanno visto ancora una volta riconosciuti i loro diritti.


     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – h.13,00