Autore: maurizio

  • Ancora sentenze dalla Cassazione: lo Snadir ha ragione!

    Le battaglie dello Snadir a favore dei docenti di religione precari continuano a produrre effetti: la Corte di Cassazione ha emesso due nuove sentenze (24144/2022 e 24146/2022) che confermano la condanna dell’abuso nella reiterazione dei contratti a termine dei docenti precari di religione.
     
    A essere cancellate sono oggi due decisioni di primo grado, del Tribunale di Termini Imerese e del Tribunale di Marsala, e le relative pronunce in appello emesse dalla Corte d’Appello di Palermo, tutte sfavorevoli ai ricorrenti.
     
    La tenacia dello Snadir e l’ineccepibile assistenza dei suoi legali hanno concretizzato la possibilità che sulla materia si riscrivesse una nuova linea giurisprudenziale con l’intervento autorevole della Cassazione.
     
    Lo Stato è venuto meno al suo obbligo di indire concorsi triennali e ciò ha determinato una condizione di precarietà sempre più problematica, condizione che oggi si prospetta di superare con una procedura straordinaria, fortemente voluta dallo Snadir, che possa progressivamente immettere in ruolo tutti i docenti che hanno maturato più di tre anni di servizio.




    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 5 agosto 2022 – h.12,30
  • Esonero collaboratori del dirigente scolastico nelle scuole in reggenza: anche gli Idr possono essere destinatari della richiesta

    Si è svolta questa mattina la riunione tra l’Amministrazione scolastica e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola e dell’area dirigenti riguardante la bozza di decreto del MI e del Mef che definisce parametri, criteri e modalità per l’individuazione delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza che possono avvalersi della facoltà di concedere ai docenti esoneri o semiesoneri dall’insegnamento, per impegnarli in attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative (cfr. articolo 1, comma 83-bis della legge 107/2015, introdotto dall’articolo 45, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79).
     
    La Fgu/Snadir, premesso che i docenti di religione sono lavoratori della scuola come tutti i docenti delle altre discipline, ha chiesto di specificare nel testo del decreto che il termine “docente” è riferito a tutti, inclusi gli insegnanti di sostegno e di religione; così da permettere ai dirigenti scolastici di poter individuare anche tra i docenti di religione i destinatari della richiesta di esonero e semiesonero.
     
    L’Amministrazione ha dichiarato che i docenti di religione rientrano tra i destinatari dei 397 esoneri o semiesoneri dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza.
     
    La Fgu/Snadir ha ritenuto soddisfacente la risposta dell’Amministrazione, perché colloca sempre più i docenti di religione all’interno dell’istituzione scolastica, riconoscendone prerogative e competenze.




    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 4 agosto 2022 – h.17,15
  • La Cassazione spazza via due sentenze e dà ragione allo SNADIR

    Arriva un nuovo intervento della Corte di Cassazione (numero registro generale 16219/2017; sentenza pubblicata il 2 agosto 2022) con il quale vengono cancellate la sentenza di primo grado del Tribunale di Marsala e la sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Palermo, entrambe sfavorevoli alla ricorrente, insegnante di religione precaria, in materia di abuso di contratti a termine. 

    La Corte di Cassazione ha quindi premiato la tenacia dello Snadir che ha saputo, ancora una volta,  sostenere in maniera efficace le ragioni degli idr precari.
     
    Con le due sentenze di primo e secondo grado, era passata l’idea che non esistesse un abuso di contratti a termine che, pertanto, potevano durare anche per l’intera vita professionale del docente, evidentemente in aperto contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali europei. In particolare, la Corte d’Appello di Palermo aveva affermato “che, ai sensi della legge numero 186/2003, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica era pari al 70% dei posti di insegnamento complessivamente in essere; la restante quota del 30% era assegnata mediante supplenze annuali, senza limiti di tempo o di numero di contratti”. 
     
    La Corte di Cassazione ha accolto, invece, le ragioni della docente di religione precaria ponendo al centro dell’attenzione proprio la recente pronuncia del 13 gennaio scorso della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ricorso sostenuto dalla Federazione Gilda-Unams/SNADIR).
     
    La Cassazione ha così chiarito e ribadito che la materia riguarda esclusivamente il diritto al lavoro e la previsione di una quota di cattedre da assegnare con contratti a tempo determinato si giustifica esclusivamente con la necessità di sopperire ad esigenze provvisorie di organico, non certo per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro.
     
    Una conferma di quanto afferma lo Snadir: dopo quasi vent’anni dalla legge 186/2003, va assolutamente rivista la quota del 30% di cattedre funzionanti da assegnare con contratti annuali. Tale quota va ridotta al 10%, solo in questo modo sarà superata l’inaccettabile “legittimazione del precariato” che si è determinata in questi anni.


     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 3 agosto 2022 – h.11,30
  • Supplenze 2022/2023 da GAE e GPS – Call Veloce

    Insegnamenti diversi da religione
     
    Si porta a conoscenza che in data 1° agosto 2022 il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 28656, ha dato l’avviso in merito all’apertura delle funzioni su – istanze online –  per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione delle supplenze per il nuovo anno scolastico 2022-2023.
    Operazioni:
    • 1-2 agosto pubblicazione delle GPS a livello provinciale.
    • 2 agosto avvio delle procedure da GAE e GPS per gli incarichi a tempo determinato (31 agosto-30 giugno) fino al 16 agosto.
    • 2 agosto domanda di partecipazione per la concorrenza al ruolo da GPS I fascia per il sostegno (ruolo ai sensi art 59 c. 4) con scadenza 16 agosto.
    • 4 – 8 agosto domanda call veloce inserimento in coda alle GM e GAE di altre regioni e province, per la concorrenza al ruolo su posti residui.
    • 8 – 10 agosto call veloce conferma della provincia e scelta della scuola.
    Dal 2 agosto (ore 9:00) al 16 agosto (ore 14:00) sono attive le funzioni per presentare le istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23.
    • Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    • Per accedere alla compilazione occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID-CIE).
    • La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione della procedura.
     
    Le funzioni saranno disponibili per diverse procedure:
    a)     Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188, all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili per i docenti inseriti in prima fascia GPS e successivamente previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e superamento della prova disciplinare all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022.
     
    b)     All’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili.
     
    Le graduatorie da cui si attinge per le supplenze sono le graduatorie ad esaurimento (GaE) e, in subordine (in caso di esaurimento o incapienza delle predette GaE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) scorrendo la prima e poi la seconda fascia delle medesime. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS le supplenze prima citate sono attribuite dalle graduatorie di istituto (in questo caso parteciperanno all’attribuzione i soli aspiranti presenti nelle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità).
    Domanda
    Per partecipare alla procedura di attribuzione degli incarichi al 30 giugno e al 31 agosto, come detto sopra, tutti gli aspiranti inclusi in GaE e in GPS presentano la relativa domanda, tramite Istanze Online, dalle ore 9.00 del 2 agosto alle ore 14.00 del 16 agosto 2022.
    Nella domanda gli aspiranti inclusi in GaE e in GPS indicano e scelgono:
    § la classe di concorso/tipo di posto di partecipazione (se si hanno più classi di concorso o se si preferisce sostegno);
    § le preferenze di sede (scuole, comuni, distretti), sino a 150 per tutti gli insegnamenti per cui hanno l’inclusione in graduatoria;
    § il tipo di contratto: al 30/06 – al 31/08;
    § la quantità di ore (cattedra intera o spezzane da 7 a 17 ore);
    § il tipo di cattedra (interna cioè tutte le ore nella stessa scuola, o esterna, in scuole diverse. A sua volta l’esterno può essere nella stessa città o in città diverse).
    Assegnazione incarichi
    Le supplenze, a seguito delle domande presentate, saranno assegnate dagli Uffici scolastici territoriali competenti, tramite la prevista modalità informatica.
    Nello specifico, gli USP assegnano gli aspiranti alle scuole, attraverso una procedura automatizzata, secondo la posizione occupata da ciascuno in graduatoria e secondo l’ordine delle classi di concorso/tipologia di posto e delle preferenze espresse nell’istanza.
    L’accettazione dell’incarico avviene in “automatico”, nel senso che l’assegnazione di una delle sedi espresse nella domanda, essendo la procedura informatizzata, comporta l’accettazione della medesima.
     
    Si ricorda che i docenti di religione, che hanno presentato domanda d’inserimento/aggiornamento GPS 2022/2024, posso produrre l’istanza della scelta delle 150 preferenze.
    Call Veloce
    Dal 4 all’8 agosto 2022 è possibile presentare le domande per la call veloce, la procedura a chiamata diretta per le immissioni in ruolo dei docenti. Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato le date previste per l’apertura delle istanze finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato degli insegnanti in regioni o province diverse da quelle delle graduatorie in cui sono inseriti. L’elaborazione degli esiti è prevista entro l’11 agosto.
    Subito dopo la fase ordinaria delle immissioni in ruolo dei docenti, si aprono le istanze per la call veloce. La procedura prevede l’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), dopo le operazioni di immissione in ruolo ordinarie, al fine di coprire gli eventuali posti comuni e di sostegno rimasti vacanti.
    Chi può presentare domanda
    La domanda di partecipazione alla call veloce può essere presentata (si tratta di una possibilità e non di un obbligo) dagli aspiranti che non sono stati destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. di riferimento, ossia per l’a.s. 2022/23, per ciascuna graduatoria di provenienza (GaE e/o GM), per i posti di una o più province di una sola regione.
     
     
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 1° agosto 2022 – h.21,15
  • Contratti automatizzati degli incaricati annuali di religione a.s. 2022/2023: prime indicazioni

    Inserimento dei contratti nel SIDI nel periodo 26 – 31 agosto 2022; presa di servizio il 1° settembre e invio del contratto dematerializzato a NoiPa

     
    Dal 1° settembre 2015, i contratti degli incaricati annuali di religione sono stati informatizzati. Il Ministero dell’istruzione con la Nota n. 15826 del 31 luglio 2017 – recependo le nostre osservazioni –  ha fornito agli interessati coinvolti la procedura corretta d’avvio di ogni anno scolastico relativamente alla stipula, gestione e trasmissione dei contratti automatizzati degli incaricati annuali di religione. Il ministero ha poi sottolineato che tale procedura “risulta efficace soltanto se tutti gli attori coinvolti nella stessa operano all’insegna della puntualità”.
     
    In particolare, il Ministero dell’istruzione, oltre a ribadire il contenuto delle note sopracitate, ha accolto anche per questo anno la nostra indicazione circa l’inserimento dei contratti annuali nel sistema SIDI, da parte delle segreterie scolastiche, già dalla fine del mese di agosto. Inserimento che dovrà utilizzare le specifiche funzioni, dettate dalle disposizioni fornite dalla Nota n. 2966 del 1 settembre 2015 della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica e aggiornate con la Nota prot. 214 del 29 gennaio 2018.
     
    Sarà obbligo dei Dirigenti scolastici, appena accertata la presa di servizio, provvedere a convalidare e trasmettere a NoiPA i contratti suddetti per permettere la regolare corresponsione degli emolumenti ai docenti incaricati annuali di religione, seguendo le disposizioni dettate dalla nota di rilascio funzioni pubblicata con Avviso SIDI.
     
    Quindi, in sintesi:
    • Consegnare in segreteria – entro il 31 agosto 2022 – la proposta di nomina della Curia e chiedere che i propri dati (forniti esibendo il tesserino fiscale o tessera sanitaria) relativi al contratto di lavoro, vengano inseriti nel SIDI nel periodo 26 – 31 agosto 2022; i dati non dovranno essere inseriti prima del predetto periodo.
    • Informare la scuola, se si ha diritto, di disporre la corresponsione dell’Assegno Unico e Universale o dell’Assegno per nucleo familiare.
    • Verificare che la scuola abbia individuato correttamente il tipo di contratto (N05, N27 oppure N28) e l’orario di servizio.

         Il 1° settembre

    • prendere servizio
    • chiedere alla segreteria che il contratto – già in parte inserito nel SIDI – venga

          VALIDATO dal dirigente

        TRASMESSO alla Ragioneria (entro e non oltre la prima decade di settembre).

     
    N.B. Fino al 31 agosto 2022 le scuole NON dovranno trasmettere i dati relativi al nuovo contratto al SIDI.
     
    Al momento dell’apertura delle funzioni da parte del Ministero dell’istruzione, pubblicheremo ulteriori indicazioni per sollecitare la sottoscrizione e la trasmissione dei i predetti contratti al fine di ottenere la liquidazione dello stipendio di settembre entro le regolari scadenze.
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 29 luglio 2022 – h.18,00

     

  • Scorrimento della graduatoria 2004: lo Snadir chiede di più!

    Il nuovo Governo e Parlamento dovranno rideterminare la quota dei posti di ruolo degli Idr al 90%
     
    “Tutti i nodi vengono al pettine”: così dice il noto proverbio, ed è quanto si sta evidenziando in queste settimane in cui ci si appresta al terzo scorrimento della graduatoria di merito del 2004.
     
    A fronte di un numero di pensionamenti che si mantiene costante da un anno all’altro, rimane il problema della denatalità che fa diminuire il numero di alunni che si iscrivono a scuola; segno evidente che le politiche in favore della famiglia arrivano in ritardo e comunque non sono sufficienti per dare la necessaria tranquillità a chi vuole crescere dei figli. La denatalità, d’altra parte, potrebbe essere un’opportunità per mantenere stabile il numero delle classi diminuendo il numero di alunni per aula, ma anche per questo aspetto non si prospettano interventi specifici da parte di chi ci governa.
     
    Ecco allora che questo pomeriggio ci siamo ritrovati a discutere, presso il Ministero dell’Istruzione, nel corso dell’informativa relativa al D.M. concernente le immissioni in ruolo da scorrimento GM 2004, di poche decine di cattedre da assegnare per lo scorrimento della graduatoria di merito del 2004.
     
    Lo Snadir ha fatto presente che occorre procedere così come si è fatto nel 2007, e cioè assegnando i posti all’interno dello stesso settore fino al solo limite regionale del 70% e attribuendo eventuali posti non utilizzati in un settore all’altro settore. Inoltre, ha proposto che nella nota di accompagnamento sia espresso chiaramente che le istituzioni scolastiche dovranno procedere all’invio immediato tramite pec del contratto di lavoro a tempo indeterminato alle competenti RTS. Inoltre ha evidenziato che , tenendo conto delle ultime sentenze di Cassazione, occorre formulare il decreto di immissione in ruolo sfrondandolo da elementi che non appartengono alla stipula dei contratti di lavoro.
     
    Il rappresentante del Ministero ha assicurato di riportare le osservazioni presentate all’ufficio dipartimentale.
     
    Il problema è evidente e lo Snadir lo ripete da anni: se si vuole salvare un’intera generazione di precari insegnanti di religione va rivista la quota del 70% relativa alle cattedre da attribuire a ruolo, aumentandola fino al 90%. È un problema che va discusso adesso, altrimenti lo ritroveremo sul “tavolo” di confronto sindacale nel momento in cui si discuterà della procedura straordinaria di assunzione in ruolo degli insegnanti di religione, ed allora tutto potrebbe risultare più complicato.
     
    La quota del 70% prevista nella legge n.186/2003 va ridiscussa perché non si può essere precari “per legge”. La CGUE e la Corte di Cassazione hanno ribadito che la causa del numero enorme di precari di religione va individuato nell’eccessiva quota del 30% da destinare a contratti a tempo determinato, che “dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali”. Pertanto la distinzione 70% e 30% va superata nella prospettiva di assicurare una quota cuscinetto, utile a riassorbire eventuali realistiche eccedenze, non superiore al 5%-10%.
     
    Dopo aver assicurato per legge la procedura straordinaria per i precari di religione con almeno 36 mesi di servizio e la graduatoria ad esaurimento, l’impegno dello Snadir, con il nuovo Governo e Parlamento, sarà quello di trovare la soluzione di maggior vantaggio possibile per i colleghi precari.




     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 26 luglio 2022 – h.17,30