Autore: maurizio
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Educazione motoria alla scuola primaria, nota di chiarimento del Ministero
Per la classe quinta l’insegnamento è introdotto da quest’anno scolastico, per la classe quarta dal prossimo
Per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dalle scuole, il ministero dell’Istruzione ha inviato una nota che cerca di spiegare i punti ancora poco chiari relativi all’introduzione dell’Educazione motoria tra gli insegnamenti della primaria.Come previsto dalla legge n. 234/2021, la materia entra nelle classi quinte a decorrere dal questo anno scolastico e nelle classi quarte a partire dal prossimo. Le ore di Educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale e la loro frequenza è obbligatoria per gli alunni.L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che "il docente di Educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto?allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione". Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria.
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 12 settembre 2022 -
Pensioni 2023: pubblicate le istruzioni operative
DOMANDE ENTRO IL 21 ottobre 2022
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’8 settembre 2022 la Nota prot 31924 con la quale ha trasmesso il Decreto Ministeriale n. 238 dell’8 settembre 2022 , relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2023.Il Ministero ha accolto la nostra richiesta di collocare la frase “ivi compresi gli insegnanti di religione” subito dopo la parola “docenti” per meglio sottolineare l’appartenenza a tutti gli effetti di questi insegnanti al personale docente.Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2023, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 21 ottobre 2022.Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2023.Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.Le domande di cessazione dal servizio ( saranno attive tre istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà la tipologie con le domande di cessazioni consuete, la seconda e la terza conterranno esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100 e quota 102) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2023 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 21 ottobre 2022.Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:- presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.Di seguito i requisiti pensionistici richiestiPer l´anno 2023 le regole da applicarsi sono le seguenti.Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2023 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2023 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2023.L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2023.Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2023. (circolare Inps n. 126 del 2018)Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.Trattenimento oltre i limiti di età
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.Ape socialeColoro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o formale entro il 31 agosto 2023.QUOTA 100Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.QUOTA 102Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 102 è necessario che entro il 31/12/2022 abbiano almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i nostri uffici:CAF & Patronato Snadir Lombardia – Tel. 0282957760 cafpatronato.lombardia@snadir.it
CAF & Patronato Snadir Lazio – Tel. 06443411 cafpatronato.lazio@snadir.it
CAF & Patronato Snadir Triveneto – Tel. 0444955025 cafpatronato.veneto@snadir.it
CAF & Patronato Snadir Sardegna – Tel. 0704657231 cafpatronato.sardegna@snadir.it
- Nota prot.31924 dell’8 settembre 2022. D.M. n.238 dell’8 settembre 2022. Cessazione dal servizio personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative
- Decreto Ministeriale n. 238 dell’8 settembre 2022. Cessazione dal servizio personale scolastico dal 1° settembre 2023
- Tabella requisiti pensionistici per trattamento di quiescenza al 1° settembre 2023
- Facile guida alle pensioni 1° settembre 2023 (flipbook – file pdf)
- Modello di comunicazione di cessazione dal servizio – personale a tempo determinato (compresi gli incaricati annuali di religione N05, N27 e N28)
Snadir – Professione i.r. – 9 settembre 20922, h.11,30 -
Contratto docenti, FGU: Servono altre risorse
Un testo irricevibile sia sul piano economico che su quello normativo. La Federazione Gilda-Unams/Snadir boccia la bozza del contratto presentato dall’Aran ai sindacati e di cui si è tornati a discutere ieri pomeriggio (7 settembre 2022) nel primo incontro della trattativa per il rinnovo dopo la pausa estiva.
“In linea con le altre sigle sindacali – dichiara Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams – riteniamo che siano necessarie altre risorse da destinare all’aumento delle retribuzioni dei docenti, perché con un’inflazione galoppante che ormai ha raggiunto il 9%, non è possibile accettare un incremento del 4,2% per un triennio contrattuale tra l’altro già scaduto e senza aver stanziato ancora nulla per quello che sta per iniziare”.Giudizio fortemente negativo anche sul fronte normativo, nella parte riguardante il sistema delle sanzioni disciplinari.“La sanzioni disciplinari, così come sono state proposte dall’Aran, risultano in contrasto con il dettato Costituzionale sulla libertà di insegnamento. L’insegnamento non è una attività impiegatizia, ma un’azione professionale. Non occorre riscrivere (male) quanto già previsto nelle sanzioni per i docenti dagli artt. 492-493 dle D.Lvo 297/1994”, ha rimarcato Orazio Ruscica, Presidente della Federazione-Gilda-Unams/Snadir.
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 8 settembre 2022 – h.9,00 -
Sindacati e partiti politici a confronto sui temi dell’istruzione e della formazione
Sindacati e partiti politici a confronto sui temi dell’istruzione e della formazione in una tavola rotonda che si terrà giovedì 8 settembre, dalle ore 10 alle 13, e che sarà possibile seguire in streaming collegandosi al link https://youtu.be/IIcCD7AOx5o.
Parteciperanno in rappresentanza delle forze politiche gli onorevoli: Valentina Aprea (Forza Italia), Carmela Bucalo e Paola Frassinetti (Fratelli d’Italia), Eleonora Forenza (Rifondazione Comunista), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Manuela Ghizzoni e Irene Manzi (PD), Rossano Sasso (Lega – Salvini), Daniela Sbrollini (Italia Viva), Manuel Tuzi (M5S), Enzo Maraio (PSI), Massimo Arcangeli (Unione Popolare).
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 7 settembre 2022