Autore: maurizio
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Diritti in merito alle assenze 2022/2023. Vademecum sui permessi da lavoro
Anche quest’anno, lo Snadir ha preparato per tutti i suoi iscritti un vademecum sui diritti in merito alle assenze per il personale di ruolo, gli incaricati annuali e i supplenti.
Una guida digitale breve e intuitiva per avere tutte le informazioni sempre a portata di mano.Scarica l’App e avrai a disposizione la Guida sul tuo cellulare o smarphone oppure potrai sfogliare la Guida con il bookSnadir – Professione i.r. – 27 settembre 2022 – h.16,30 -
Ricostruzione di carriera del personale di ruolo. Chi deve presentare domanda?
Il personale della scuola di ruolo deve presentare la domanda entro il 31 dicembre 2022 tramite il sistema di Istanze On Line,mentre gli incaricati annuali di religione devono presentarla in forma cartaceaLa legge 107/2009 all’art. 1 comma 209 stabilisce che la ricostruzione di carriera del personale della scuola a tempo indeterminato, ivi inclusi i docenti di religione cattolica di ruolo, debba essere richiesta tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il fine di tale inserimento in un preciso periodo dell’anno si rende necessario affinché il MEF possa prevedere nella pubblicazione dei bilanci consuntivi e preventivi dello Stato il capitolo di spesa destinato al personale della scuola.Su “Istanze On Line” il personale di ruolo Docente (compresi gli Insegnanti di Religione Cattolica), educativo e ATA potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2022.Ricordiamo che la Nota MIUR 17030 del 01-09-2017 e l’Avviso pubblicato al SIDI il 27 settembre 2018, al fine di progredire sulla strada della dematerializzazione, così come previsto dalla legge 183/2012 all’art. 15, hanno già reso disponibile sul portale “Istanze On Line” la funzione “Richiesta ricostruzione di carriera”.Chi potrà accedere a tale funzione telematica?I docenti a tempo indeterminato che hanno superato l’anno di formazione e prova, così come previsto dal D.M. 850/2015. Chiaramente, le domande di ricostruzione di carriera del personale di ruolo inviate alle istituzioni scolastiche prima del 1/9/2017 restano comunque valide.Docenti di religione di ruoloI docenti di religione di ruolo assunti al 1° settembre 2021, avendo superato l’anno di prova, devono quindi procedere immediatamente ad una nuova ricostruzione di carriera.Qualora qualche docente di religione cattolica, assunto a tempo indeterminato, confermato in ruolo a partire dal 1° settembre 2017, non abbia ancora fatto richiesta di ricostruzione di carriera, deve procedere immediatamente a tale richiesta al fine di bloccare l’eventuale prescrizione del diritto a vedersi riconosciuto il servizio pre-ruolo.In questi casi, potrà procedere alla richiesta tramite il portale “Istanze On line”, inviando tramite la funzione “dichiarazione dei servizi” l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, confermando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, nonché quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.Docenti di religione incaricati annualiÈ dunque evidente che non sono interessati a questa nuova procedura telematica i docenti di religione incaricati annuali aventi diritto alla ricostruzione di carriera così come previsto dalla legge 312/1980 art. 53 ultimo comma (cfr. anche la C.M. n.2/2001). Per questi ultimi, le domande, pur continuando ad essere presentate nella “finestra temporale” stabilita dalla Legge 107/2015, dovranno essere presentate in forma cartacea all’Istituzione Scolastica di servizio; permane l’obbligo da parte della stessa di elaborare i decreti e trasmetterli alla Ragioneria dello Stato di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno.Chiedi allo SnadirLa nostra trentennale azione a favore della categoria dei docenti di religione ci ha consentito di consolidare una competenza solida e aggiornata nell’elaborare ogni fattispecie di ricostruzione e progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione, così come degli stessi docenti di ruolo.Pertanto, per qualsiasi ulteriore chiarimento o elaborazione delle predette ricostruzioni, contattate la sede Snadir provinciale più vicina oppure la sede nazionale 0662280408 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 alle 19.00, oppure scrivendo a ricostruzioniestipendi@@snadir.it- Miur: avviso del 27 settembre 2018 al SIDI. Personale scuola – Ricostruzione di carriera
- Nota MIUR prot.AOODGRUF.17030 del 1 settembre 2017. Nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di carriera
- Miur: avviso dell’11 settembre 2017 al SIDI. Precisazioni sulla nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di carriera
Professione i.r.- 26 settembre 2022 – h.19,00 -
Scuole sedi di seggio elettorale, le disposizioni per il servizio di docenti e Ata
Chiarimenti sui casi che possono verificarsi nei plessi scolastici dove si voterà domenica 25 settembre
A partire dal pomeriggio di venerdì 23 settembre e fino al 26 settembre compreso, molti plessi scolastici resteranno chiusi per consentire l’allestimento dei locali sede di seggio elettorale per le votazioni di domenica 25 settembre. Scuole chiuse per tre giorni, quindi, tolta la domenica.In tali casi è necessario tenere sempre presente che possono verificarsi i seguenti casi:1) CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLAI docenti e gli Ata non presteranno servizio. Essendo equiparate alle assenze disposte per motivi come nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, che impediscono l’accesso al personale e agli alunni, anche queste astensioni dal lavoro non devono essere giustificate, né recuperate e quantomeno soggette a decurtazione stipendiale. In caso contrario, infatti, verrebbe posta in essere una condotta palesemente illegittima perché in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 1256 del Codice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (il dipendente della scuola, ndr), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.Pertanto sono considerati giorni effettivi di servizio e validi anche per il periodo di prova, per la proroga/conferma delle supplenze, eccetera.2) CHIUSURA DI UNO O PIÙ PLESSI DELLA SCUOLANei plessi non adibiti a sede di seggio elettorale si svolge normale attività didattica e pertanto tutto il personale in servizio in quel plesso dovrà recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.Nei plessi adibiti a sede di seggio elettorale, invece, trovandoci in presenza di una chiusura dell’edificio, non ci sono obblighi di servizio. A tale proposito, riportiamo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 185/1995 (art. 3, comma 30): “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.Si sottolinea che, in base alla contrattazione di istituto e in caso di motivate esigenze di servizio, il dirigente può utilizzare il personale Ata nei plessi rimasti aperti. In nessun caso possono essere utilizzati i docenti per supplenza nei plessi aperti. Richiamiamo per chiarezza il CCNL 2019 art.22, comma 8, lett. B2. “criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo e Ata”.3) CHIUSURA PARZIALE DI UN PLESSO DELLA SCUOLAIn questo caso, molto raro, il personale Ata svolge il proprio orario di servizio regolare.Fgu/Snadir – 23 settembre 2022