Autore: maurizio
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Il Tribunale di Firenze conferma le tesi sostenute dallo Snadir sui precari di religione
Confermata anche la possibilità dei ricorsi bis per periodi non sovrapponibiliDopo la sentenza della CGUE del 13 gennaio scorso – seguita a un ricorso sostenuto dalla Fgu/Snadir – che condannava l’Italia in tema di reiterazione dei contratti a tempo determinato dei docenti di religione cattolica, continuano ad essere pubblicate le sentenze dei Tribunali circa l’abuso della reiterazione dei contratti di lavoro degli insegnanti di religione oltre i 36 mesi di servizio.Ricordiamo che a seguito della predetta sentenza della CGUE, oltre a diverse sentenze di appello, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito, in più interventi, l’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato dei docenti precari di religione.La recente sentenza del Tribunale di Firenze (376/2021) aggiunge ulteriori elementi che confermano quanto già lo Snadir ha dichiarato, e cioè che è possibile presentare ricorso anche per periodi diversi e non sovrapponibili in quanto tali periodi costituiscono “una distinta ed autonoma serie di rapporti a tempo determinato”.Inoltre, il tribunale – riprendendo la sentenza della CGUE – ribadisce in modo preciso che le variazioni demografiche e l’idoneità ecclesiastica “sono circostanze neutre rispetto al problema in causa”, cioè del rapporto di lavoro, e che “quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile”.La sentenza del Tribunale di Firenze essendo passata in giudicato, obbliga l’amministrazione a liquidare il risarcimento del danno comunicato nella misura che va dalle 5 alle 12 mensilità.Ci auguriamo che questa ulteriore sentenza solleciti il nuovo Governo ad affrontare da subito e in modo risolutivo il problema del precariato dei docenti di religione con oltre 36 mesi di servizio, intervenendo immediatamente per aumentare la quota di organico da mettere a disposizione per le immissioni in ruolo dall’attuale 70% al 95%.Per informazioni su questa tipologia di ricorso, puoi scrivere l’indirizzo email dedicato ricorsi@snadir.it
Snadir – Professione i.r. – 25 ottobre 2022 – h.17,30 -
La nostra iscritta Maria Raspatelli vince il Global Teacher Award
La nostra iscritta Maria Raspatelli, docente di religione della scuola superiore ITT “Panetti-Pitagora” di Bari, ha vinto il Global Teacher Award, uno tra i più prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale per gli insegnanti. Il premio, istituito annualmente dal centro di ricerca e formazione indiano Alert Knowledge Service (AKS), ha l’obiettivo di identificare quei docenti che, in ogni parte del mondo, hanno dimostrato l’eccellenza nell’insegnamento di diverse materie, fornendo un contributo eccezionale agli studenti e alla comunità locale, anche al di fuori della scuola.Oltre a insegnare religione, Raspatelli cura da anni l’ambizioso progetto “Radio Panetti”: un modo diverso di fare scuola grazie alla progettazione di format radiofonici originali con contenuti oggetto di studi curriculari, compreso l’inglese, o relativi a problematiche sociali: educazione alla legalità, lotta non violenta alle mafie, inclusione, intercultura, rispetto dell’ambiente e della persona, attenzione al territorio attraverso l’approfondimento delle tradizioni culturali locali.“Una conferma di quanto l’Insegnamento della Religione Cattolica sia una disciplina scolastica a tutti gli effetti, con una valenza culturale pari a quella delle altre discipline” ha dichiarato Orazio Ruscica, Segretario Nazionale Snadir. Lo ribadisce la stessa Raspatelli ai colleghi che si congratulano per il suo successo: “credo che questo premio faccia bene a tutta la categoria. Altro che materia di serie B!”.
Snadir – Professione i.r. – 24 ottobre 2022 – h.19,14 -
Per avvalersi del diritto allo studio – anno solare 2023
Entro il 15 novembre (salvo diversa altra scadenza stabilita dall’USR o AT dove l’interessata/o presta servizio) è possibile, a chi ne ha esigenza,presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2023Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblicoLa concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009 (confermato CCNL 2016/2018), i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.La C. M. n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo e personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi; infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”. Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio), pena decadenza. La domanda deve essere redatta in carta semplice.Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti il diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).E’ anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.Si ricorda, infine, che alcuni Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli; pertanto si invita a verificare nei siti istituzionali degli UUSSRR o degli Ambiti territoriali la presenza dei predetti modelli.La Redazione- Modello di domanda in carta libera richiesta 150 ore – anno solare 2023 (file docx)
- C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) (file pdf)
- C. M. n. 319 del 24 ottobre 1991 (file pdf)
Snadir – Professione i.r. – 13 ottobre 2022 , h.18,00 -
FMOF 2022/2023: firmata l’ipotesi di contratto
Le risorse ammontano a 800.860.000 euro. I 330 milioni stanziati dalla legge di Bilancio andranno al rinnovo del CCNLNei giorni scorsi è stata siglata tra Ministero dell’Istruzione e sindacati di categoria l’ipotesi di CCNI sui criteri di ripartizione alle scuole delle risorse finanziarie relative al “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” (FMOF) relativo all’anno scolastico 2022/2023 destinato a retribuire le attività aggiuntive del personale scolastico (docenti, personale educativo ed ATA).Le risorse disponibili, pari a 800.860.000 euro, sono le stesse dello scorso anno, e sono stati confermati anche i criteri di riparto alle scuole.Il Ministero dell’istruzione comunicherà nei prossimi giorni alle istituzioni scolastiche l’importo esatto del FMOF. La trattativa si è conclusa positivamente, in quanto le risorse aggiuntive stanziate dalla legge di Bilancio 2022 (330 milioni di euro circa) e destinate alla valorizzazione della professionalità non sono confluite nel FMOF, ma saranno disponibili per il rinnovo del CCNL che ne stabilirà l’utilizzo, così come proposto dalla Federazione Gilda-Unams/Snadir in accordo con le altre OO.SS.Vedremo poi in sede di contrattazione all’Aran gli ulteriori sviluppi. Per il momento riteniamo soddisfacente l’esito del negoziato poiché il Ministro dell’Istruzione ha già rappresentato al Ministro della Funzione Pubblica la decisione di integrare l’atto di indirizzo per la contrattazione all’ARAN.
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 7 ottobre 2022 – h.18,30 -
Dati Ocse sulla scuola: troppo bassi gli stipendi degli insegnanti italiani
I dati Ocse sull’Istruzione e l’apprendimento nel nostro Paese e negli altri dell’unione, pubblicati sul rapporto Education at a glance 2022, non smentiscono le problematiche che già da tempo condanniamo: previsioni di spesa in calo, lavoro sommerso e retribuzioni dei docenti basse e poco dinamiche (le retribuzioni nei paesi OCSE vanno in media dai 42.000 dollari del livello pre-primario a più di 53.500 della secondaria di II grado, mentre in Italia si collocano a livelli inferiori, rispettivamente a 40.000 e 46.000 dollari. Inoltre, dal 2015 al 2021 la retribuzione media OCSE di un insegnante di scuola secondaria di I grado è aumentata del 6%, ma in Italia l’incremento è stato inferiore, solo dell’1%.I dati stupiscono maggiormente se si accostano alle retribuzioni dei dirigenti scolastici che, rispetto a quelle di un lavoratore full time laureato, sono più alte del 73 per cento, contro una media europea del 31 per cento.Ci auguriamo che con il nuovo governo si torni a pensare a una scuola che possa restituire dignità e valore ai suoi insegnanti, che garantisca l’adeguamento degli stipendi di docenti e personale ATA agli standard europei, che rimuova gli ostacoli e le barriere e che sia in grado di creare ovunque condizioni di uguaglianza e non discriminazione.Lo Snadir e la sua federazione Gilda-Unams saranno sempre in prima linea nella difesa e nella seria valorizzazione degli inseganti e di tutto il personale scolastico e del loro preziosissimo lavoro.Fgu/Snadir – Professione i.r. – 4 ottobre 2022 – h.12,15