Autore: maurizio
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Diritti in merito alle assenze 2023/2024. Vademecum sui permessi da lavoro
Lo Snadir ha preparato per tutti i suoi iscritti un vademecum – aggiornato con le novità del CCNL – sui diritti in merito alle assenze per il personale di ruolo, gli incaricati annuali e i supplenti.
Una guida digitale breve e intuitiva per avere tutte le informazioni sempre a portata di mano.Scarica l’App e avrai a disposizione la Guida sul tuo cellulare o smarphone oppure potrai sfogliare la Guida con l’e-bookSnadir – Professione i.r. – 19 febbraio 2024 – h.09,30 -
Legge di bilancio, le penalizzanti pensioni anticipate
Domande entro il 28 febbraio 2024
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato oggi (14 febbraio 2024) la Circolare 16553 con la quale ha fornito indicazioni per le cessazioni anticipate “opzione donna”, “Quota 103” e Ape sociale.Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei Dirigenti scolastici della scuola, delle domande di collocamento a riposo per coloro che maturano i requisiti delle predette cessazioni per gli effetti, dal 1° settembre 2024, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 28 febbraio 2024.Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2024 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).Il personale delle provincie di Trento e Bolzano è escluso.Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:- presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione. (utilizzando lo SPID – CIE – CNS)
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.Di seguito i requisiti pensionistici richiesti dalla legge di bilancio 2024
"Opzione donna"Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2023 hanno almeno 61 anni di età e almeno 35 anni di contributi. L’età anagrafica “è ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni oppure al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%”.Quota 103Per coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 103 è necessario che entro il 31/12/2024 abbiano almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Il calcolo della rata pensionistica di tutti i periodi lavorativi sarà effettuato interamente con la modalità del “calcolo contributivo” e per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento pensionistico minimo. Soltanto al raggiungimento dell’età anagrafica dei 67 anni l’importo pensionistico sarà liquidato per intero.Ape SocialeColoro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o formale entro il 31 agosto 2024.I requisiti anagrafici per l’accesso all’Ape sociale sono stati innalzati a 63 anni e 5 mesi e riguardano le cosiddette attività gravose, che per la scuola si applicano agli insegnanti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Il possesso dei requisiti deve essere maturato entro il 31 dicembre 2023.Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i nostri uffici:CAF & Patronato Snadir Nazionale – Tel. 0662280408 – tasto 3 previdenza@snadir.it
CAF & Patronato Snadir Lombardia – Tel. 0282957760 cafpatronato.lombardia@snadir.it
CAF & Patronato Snadir Lazio – Tel. 06443411 cafpatronato.lazio@snadir.it
Snadir – Professione i.r. – 14 febbraio 2024 – h.20,30
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Il 15 marzo 2024 è il termine ultimo per presentare la domanda per il Part-Time a.s. 2024/2025 (dall’art. 7 – comma 2 – della O.M. n.55 del 13.2.1998)
Scade il 15 marzo 2024 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2024/2025 (interessa anche i docenti di religione di ruolo)La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale.Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8 C.C.N.L. 2006/2009).Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno.La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI (*) delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.La Redazione- Modello di domanda richiesta Part-Time – Allegato n.1 (file docx)
- Dichiarazione anzianità di sevizio complessiva – Allegato n.2 (file docx)
- Dichiarazione (eventuale) circa il possesso di titoli di precedenza – Allegato n.3 (file docx)
(*) L’acquisizione al SIDI – in genere diversi giorni prima della scadenza – è soltanto un supporto all’operatività dell’Ufficio territoriale provinciale (ex Provveditorato). Pertanto i docenti di religione di ruolo presenteranno la domanda cartacea e l’istituzione scolastica la trasmetterà all’Ufficio territoriale provinciale per gli adempimenti di competenza.Riferimenti normativi:Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge 23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
Snadir – Professione i.r. – 12 febbraio 2024, h.10,20