1. Premessa
Per non insignificare la memoria scolastica presente dell’irc
e
per non confonderla con quella del passato
Di che cosa stiamo parlando?
di insegnamento della religione cattolica
(= irc) nella laica scuola italiana
Non
- di insegnamento religioso equivalente ad improntare
ed orientare in modo religioso tutte le materie scolastiche - né di esclusiva educazione religiosa finalizzata
a coloro che per propria scelta personale, familiare,
… scelgono un’educazione religiosa e di religione cristiana
e di religione cattolica (secondo le finalità di
molte scuole cattoliche) - né di insegnare le materie scolastiche secondo
un l’insegnamento cattolico. E poi di quale cattolicesimo?
E’ cattolica la lettera ad una professoressa della scuola
di Barbiana di don Milani o è cattolico (soltanto)
chi mette in pratica tutti gli insegnamenti del Papa e
dei vescovi? - né di catechesi o catechismo che ha come
luogo la parrocchia, come ‘docente’ il catechista, come
finalità quella di formare il cristiano secondo
il vangelo di Gesù Cristo al quale ha aderito con
una scelta personale - né di dottrina cattolica finalizzata a
dare risposte cattoliche a domande laiche, interpretazioni
esclusivamente cattoliche a fatti ed eventi riguardanti
la storia della Chiesa e dei popoli - né di quant’altro difforme e non conforme
- né di quello insegnato dal docente più
bravo né di quello ancora pre-concordatario e poco
scolastico e ancor meno culturale insegnato ancora (purtroppo)
da qualche docente tra circa 20.000 docenti di religione.
La legittimità della presenza di una disciplina
culturale non la si discrimina, né la si estranea
nella scuola per via di qualche insegnante che non la
professionalizza. Potremmo fare lo stesso ragionamento
anche per quei pochi o molti docenti che invece insegnano
secondo la natura e le finalità dell’irc!
Ma dell’irc così come definito
- dall’art. 9 della Revisione del Concordato (Legge 25/3/1985,
n. 121): "La Repubblica Italiana, riconoscendo il
valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
popolo italiano continuerà ad assicurare, nel quadro
delle finalità della scuola, l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche …."
- dal relativo Protocollo addizionale, n. 5.
L’irc è impartito
- in conformità della dottrina della Chiesa e
- nel rispetto della libertà di coscienza degli
alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità
ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità
scolastica
- dall’Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione
e la Conferenza Episcopale Italiana circa l’irc (DPR 16/12/1985,
n. 751)
- Programmi dell’irc
- Modalità di organizza2ione dell’irc
- Criteri per la scelta dei libri di testo
- Profili della qualificazione professionale degli insegnanti
di religione
- dai criteri e parametri che legittimano come culturale
e scolastica la presenza di un insegnamento in una scuola
condivisa come comunità educante ai valori della
costituzione italiana, alla formazione dell’uomo e del
cittadino ed agli specifici obiettivi degli ambiti professionali
di ogni ordine e grado di scuola
E allora
di quale irc invece oggi stiamo
parlando?
di quell’irc che è
- un sapere culturale
- un sapere scolastico
- Per il suo statuto epistemologico che permette di interpretare
il patrimonio storico, culturale e religioso.. italiano,
europeo e mondiale e di orientare e modificare le scelte
personali e sociali per il prossimo futuro e per il terzo
millennio - Perciò l’irc ha
- un programma ministeriale specifico per la Scuola Materna,
Elementare, Media Inferiore e Superiore - docenti
- qualificati sul piano dei titoli accademici e professionali
che - continuamente aggiornano le loro competenze,
- le ampliano con altre complementari e personali
- e sono significativamente presenti nelle diverse attività
del PEI, negli organi collegiali e in tante altre iniziative
che promuovono la qualità della nostra scuola
italiana (cfr. rilevazioni statistiche) - libri di testo
- si avvale
- delle scienze pedagogiche e di comunicazione scolastica
- delle scienze bibliche, teologiche, filosofiche, storiche,
antropologiche. . .
- presente legittimamente nella scuola italiana
- per la sua natura e le sue finalità
scolastiche
L’irc
- si contestualizza nel quadro delle finalità
della scuola italiana - concorre a promuovere, insieme alle altre discipline,
il pieno sviluppo della personalità degli alunni - contribuisce a un più alto livello di conoscenze
e di capacità critiche - promuove la riflessione sul patrimonio di esperienze
degli alunni e - contribuisce a dare specifica risposta al bisogno
di significato di cui essi sono portatori - abitua l’alunno a comunicare sul piano dei valori
fondamentali, anche in dialogo con differenti credenze
e culture.
- per un accordo di concordato firmato e sottoscritto
dalla S. Sede e dalla Repubblica italiana. (Legge 25/3/1985,
n. 121) - E per l’Intesa fra il Ministero della Pubblica
Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (DPR
16/12/1985, n. 751)
Oggi,
l’irc e gli insegnanti di
religione,
- contribuiscono a promuovere una scuola aperta, multireligiosa,
multiculturale, multietnica e di qualità - nel pieno rispetto della libertà di coscienza
degli studenti e - nella consapevolezza che una scuola democratica non
può essere privata e discriminata dalla presenza
di una componente culturale così rilevante come
quella proposta dall’irc.
Ed oltre ai motivi precedentemente
illustrati esistono tanti altri che solo i docenti e gli
studenti nella loro faticosa opera quotidiana di interazione
educativa e didattica possono evidenziare e dimostrare.
2. Motivazioni per uno “status giuridico”
degli insegnanti di religione (Idr)
- Nel sistema Amministrativo italiano, ogni rapporto
di lavoro con la Pubblica Amministrazione, instaura
con la stessa un rapporto di servizio tra chi ne è
investito e l’Amministrazione stessa. Il riconoscimento
dello status giuridico degli Idr è quindi un
diritto degli Idr come personale in servizio presso
la Pubblica Amministrazione, ma nello stesso tempo costituisce
una garanzia e una tutela per la Pubblica Amministrazione
stessa. - La legge Quadro sul Pubblico Impiego (legge 29/03/1983,
n.93) stabilendo i principi di regolamentazione di tutti
i rapporti di lavoro presso la Pubblica Amministrazione,
ai quali devono conformarsi i profili e gli status delle
varie qualificazioni professionali, motiva ulteriormente
la richiesta di riconoscimento dello stato giuridico
degli Idr. - Il riconoscimento dello status giuridico degli Idr
è anche un’applicazione dell’art.3 della Costituzione
italiana secondo la quale ” tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge”. Diritto peraltro ribadito nel Decreto Legislativo
del 16/4/1996 (T.U. sull’istruzione) art.309: gli idr
“fanno parte della componente docente degli organi scolastici,
con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti.”. - Per di più, numerosi interventi della Suprema
Corte Costituzionale (203/1989; 11-14/01/1991; 209/1992)
hanno più volte ribadito che l’irc appartiene
alle discipline fondamentali di ogni indirizzo e grado
scolastico e gli è riconosciuto quindi la pari
dignità delle discipline scolastiche - Il riconoscimento dello status giuridico realizza
finalmente “l’intento dello Stato di dare una nuova
disciplina dello stato giuridico degli idr (DPR 751/1985).
Queste motivazioni non sono state completamente
soddisfatte. Infatti la Contrattazione Collettiva, negli
ultimi anni ha svolto un ruolo lodevole nelle “conquiste”
degli idr, ma non sufficienti visto che si è svolta
secondo contrattazioni contingenti frutto di volontà
e presupponendo uno status giuridico che per gli idr non
esiste. Quindi tutto si è svolto fino ad ora al di
fuori di qualsivoglia regolamentazione giuridica, così
come previsto dalle garanzie costituzionali.
Orbene, nonostante lo Stato italiano abbia
un obbligo giuridico amministrativo, e nonostante l’ulteriore
impegno assunto con la legge 25/3/1985, n.121 e i circa
quattordici anni, oramai trascorsi dalla revisione del Concordato
del 1984, ancora non esiste un preciso e definitivo profilo
di qualificazione professionale degli idr che invece questo
Parlamento e questa Commissione sta affrontando con impegno
e apprezzabile interessamento.
- Un contributo alle possibili obiezioni.
- Lo Stato ha l’obbligo di garantire in ogni modo alle
famiglie l’insegnamento della religione cattolica (irc)
perché a queste possa essere riconosciuto e garantito
il loro diritto di avvalersi o non avvalersi dell’irc. - L’obiezione secondo la quale no sarebbe possibile
costituire un organico di idr a causa delle scelte o
meno dell’irc, risulta contraddittoria rispetto ad altre
situazioni similari presenti nella scuola: - Per esempio un docente di lettere durante un anno
scolastico può avere la cattedra mentre l’anno
successivo, per una diminuzione delle classi, diventa
perdente posto; - D’altra parte lo Stato garantisce il diritto allo
studio assicurando insegnamenti facoltativi, ma i
professori che li impartiscono sono di ruolo (come
avviene attualmente nell’ambiente universitario e
come si tende a configurare gli insegnamenti nella
prospettiva di un rinnovamento della scuola). - Il protocollo addizionale n.5 della Revisione del
Concordato prevede che gli insegnanti siano riconosciuti
idonei. Se tale idoneità è necessaria
per insegnare religione, la revoca viene quindi a configurarsi
come ovvia applicazione a tutela della qualità
dell’insegnamento soprattutto nei confronti degli studenti.
Pertanto, così come avviene nei casi di decadenza
dell’impiego, richiamati dall’art.111 del DPR 31 maggio
1974, n.417, nel caso specifico degli idr si deve aggiungere
la perdita dell’idoneità a seguito di revoca
da parte dell’ordinario diocesano che l’ha rilasciata.
Lo SNADIR, ascoltata in più occasione
l’opinione degli idr a livello nazionale, e dopo essersi
confrontato più volte con i componenti della Consulta
Nazionale per l’irc della CEI e con le diverse componenti
politiche, ritiene opportuno ribadire quanto segue:
- Istituzione delle classi di concorso per l’irc nei vari
ordini e gradi scolastici. - Nuove procedure per il reclutamento e l’abilitazione
dei docenti di religione che tengano conto dell’idoneità
per impartire l’irc. - Misure idonee per l’immissione in ruolo dei docenti
di religione già in servizio basate sul riconoscimento
della professionalità acquisita.
Questi punti sono stati oggetto di una
petizione popolare e sottoscritti da circa 50.000 cittadini
italiani. Entro pochi giorni la petizione sarà consegnata
al Presidente del Senato.
Entrando nello specifico del ruolo dell’insegnante
di religione ritiene indispensabile il riconoscimento dei
seguenti punti:
- Istituzione delle classi di concorso per l’irc nei vari
ordini e gradi scolastici. - Ruoli provinciali e subprovinciali (coincidenti con
le scuole ricadenti nel territorio delle diocesi). - Concorso per esami e titoli non sui contenuti (per concordato
di competenza della Chiesa) ma sull’ordinamento scolastico
e sulle scienze pedagogico-didattiche. - Graduatorie permanenti subprovinciali (coincidenti con
le scuole ricadenti nel territorio delle diocesi). - L’accesso al concorso per esami e titoli richiede:
- L’idoneità riconosciuta, come prevista dal
punto 2.5. del DPR n.751/1985, da un ordinario diocesano - Titolo di studio previsto dai punti 4.3, 4.4 del DPR
751/1985 - Cattedra di religione:
- 15 + 3 nelle scuole medie inferiori e superiori
- 20 +2 (programmazione) + 2 (attività di cui
ai commi 2 e 5 dell’art.9 della legge 148/90 e al punto
2.2 della C.M. n.271 del 10/9/1991) - trattamento di cattedra per ogni 14 sezioni nella
scuola materna - L’organico determinato sul 90% della disponibilità
complessiva di ciascun ruolo - Applicazione di tutte le disposizioni di stato giuridico
previste dal DPR 31 maggio 1974, n.417 e successive modificazioni
ed integrazioni - Valutabilità del servizio ai fini del passaggio
ad altre classi di concorso - Istituzione di ispettori ministeriali
- In sede di prima applicazione: immissione in ruolo dei
docenti di religione incaricati annuali a tempo determinato
- Con un orario non inferiore a 12 ore settimanali nelle
scuole materne ed elementari - Con un orario non inferiore a 9 ore settimanali nelle
scuole medie e superiori,
che abbiano maturato 360 giorni di servizio
e che siano in possesso dei titoli di qualificazione professionali
previsti dal DPR 751/1985
- I docenti di religione, con almeno dieci anni di servizio,
a cui sia stata revocata l’idoneità, saranno assegnati
ad altri compiti, qualora ne abbiano i requisiti.
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