AudizioneRelazione.htm

1. Premessa


Per non insignificare la memoria scolastica presente dell’irc
e


per non confonderla con quella del passato



Di che cosa stiamo parlando?


di insegnamento della religione cattolica
(= irc) nella laica scuola italiana


Non




  • di insegnamento religioso equivalente ad improntare
    ed orientare in modo religioso tutte le materie scolastiche



  • né di esclusiva educazione religiosa finalizzata
    a coloro che per propria scelta personale, familiare,
    … scelgono un’educazione religiosa e di religione cristiana
    e di religione cattolica (secondo le finalità di
    molte scuole cattoliche)



  • né di insegnare le materie scolastiche secondo
    un l’insegnamento cattolico. E poi di quale cattolicesimo?
    E’ cattolica la lettera ad una professoressa della scuola
    di Barbiana di don Milani o è cattolico (soltanto)
    chi mette in pratica tutti gli insegnamenti del Papa e
    dei vescovi?



  • né di catechesi o catechismo che ha come
    luogo la parrocchia, come ‘docente’ il catechista, come
    finalità quella di formare il cristiano secondo
    il vangelo di Gesù Cristo al quale ha aderito con
    una scelta personale



  • né di dottrina cattolica finalizzata a
    dare risposte cattoliche a domande laiche, interpretazioni
    esclusivamente cattoliche a fatti ed eventi riguardanti
    la storia della Chiesa e dei popoli



  • né di quant’altro difforme e non conforme



  • né di quello insegnato dal docente più
    bravo né di quello ancora pre-concordatario e poco
    scolastico e ancor meno culturale insegnato ancora (purtroppo)
    da qualche docente tra circa 20.000 docenti di religione.
    La legittimità della presenza di una disciplina
    culturale non la si discrimina, né la si estranea
    nella scuola per via di qualche insegnante che non la
    professionalizza. Potremmo fare lo stesso ragionamento
    anche per quei pochi o molti docenti che invece insegnano
    secondo la natura e le finalità dell’irc!




Ma dell’irc così come definito






  • dall’art. 9 della Revisione del Concordato (Legge 25/3/1985,
    n. 121): "La Repubblica Italiana, riconoscendo il
    valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi
    del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
    popolo italiano continuerà ad assicurare, nel quadro
    delle finalità della scuola, l’insegnamento della
    religione cattolica nelle scuole pubbliche …."






  • dal relativo Protocollo addizionale, n. 5.





L’irc è impartito






  • in conformità della dottrina della Chiesa e



  • nel rispetto della libertà di coscienza degli
    alunni



  • da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità
    ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità
    scolastica




 




  • dall’Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione
    e la Conferenza Episcopale Italiana circa l’irc (DPR 16/12/1985,
    n. 751)






    1. Programmi dell’irc



    2. Modalità di organizza2ione dell’irc



    3. Criteri per la scelta dei libri di testo



    4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti
      di religione







  • dai criteri e parametri che legittimano come culturale
    e scolastica la presenza di un insegnamento in una scuola
    condivisa come comunità educante ai valori della
    costituzione italiana, alla formazione dell’uomo e del
    cittadino ed agli specifici obiettivi degli ambiti professionali
    di ogni ordine e grado di scuola




E allora


di quale irc invece oggi stiamo
parlando?


di quell’irc che è





  • un sapere culturale



  • un sapere scolastico





  • Per il suo statuto epistemologico che permette di interpretare
    il patrimonio storico, culturale e religioso.. italiano,
    europeo e mondiale e di orientare e modificare le scelte
    personali e sociali per il prossimo futuro e per il terzo
    millennio



  • Perciò l’irc ha



  • un programma ministeriale specifico per la Scuola Materna,
    Elementare, Media Inferiore e Superiore



  • docenti




    • qualificati sul piano dei titoli accademici e professionali
      che



    • continuamente aggiornano le loro competenze,



    • le ampliano con altre complementari e personali



    • e sono significativamente presenti nelle diverse attività
      del PEI, negli organi collegiali e in tante altre iniziative
      che promuovono la qualità della nostra scuola
      italiana (cfr. rilevazioni statistiche)




  • libri di testo



  • si avvale




    • delle scienze pedagogiche e di comunicazione scolastica


    • delle scienze bibliche, teologiche, filosofiche, storiche,
      antropologiche. . .






  • presente legittimamente nella scuola italiana






    • per la sua natura e le sue finalità
      scolastiche





L’irc






    • si contestualizza nel quadro delle finalità
      della scuola italiana



    • concorre a promuovere, insieme alle altre discipline,
      il pieno sviluppo della personalità degli alunni



    • contribuisce a un più alto livello di conoscenze
      e di capacità critiche



    • promuove la riflessione sul patrimonio di esperienze
      degli alunni e



    • contribuisce a dare specifica risposta al bisogno
      di significato di cui essi sono portatori



    • abitua l’alunno a comunicare sul piano dei valori
      fondamentali, anche in dialogo con differenti credenze
      e culture.







    • per un accordo di concordato firmato e sottoscritto
      dalla S. Sede e dalla Repubblica italiana. (Legge 25/3/1985,
      n. 121)



    • E per l’Intesa fra il Ministero della Pubblica
      Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (DPR
      16/12/1985, n. 751)





Oggi,


l’irc e gli insegnanti di
religione,





  • contribuiscono a promuovere una scuola aperta, multireligiosa,
    multiculturale, multietnica e di qualità



  • nel pieno rispetto della libertà di coscienza
    degli studenti e



  • nella consapevolezza che una scuola democratica non
    può essere privata e discriminata dalla presenza
    di una componente culturale così rilevante come
    quella proposta dall’irc.



Ed oltre ai motivi precedentemente
illustrati esistono tanti altri che solo i docenti e gli
studenti nella loro faticosa opera quotidiana di interazione
educativa e didattica possono evidenziare e dimostrare.



 


2. Motivazioni per uno “status giuridico”
degli insegnanti di religione (Idr)






    1. Nel sistema Amministrativo italiano, ogni rapporto
      di lavoro con la Pubblica Amministrazione, instaura
      con la stessa un rapporto di servizio tra chi ne è
      investito e l’Amministrazione stessa. Il riconoscimento
      dello status giuridico degli Idr è quindi un
      diritto degli Idr come personale in servizio presso
      la Pubblica Amministrazione, ma nello stesso tempo costituisce
      una garanzia e una tutela per la Pubblica Amministrazione
      stessa.



    2. La legge Quadro sul Pubblico Impiego (legge 29/03/1983,
      n.93) stabilendo i principi di regolamentazione di tutti
      i rapporti di lavoro presso la Pubblica Amministrazione,
      ai quali devono conformarsi i profili e gli status delle
      varie qualificazioni professionali, motiva ulteriormente
      la richiesta di riconoscimento dello stato giuridico
      degli Idr.



    3. Il riconoscimento dello status giuridico degli Idr
      è anche un’applicazione dell’art.3 della Costituzione
      italiana secondo la quale ” tutti i cittadini hanno
      pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
      legge”. Diritto peraltro ribadito nel Decreto Legislativo
      del 16/4/1996 (T.U. sull’istruzione) art.309: gli idr
      “fanno parte della componente docente degli organi scolastici,
      con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti.”.



    4. Per di più, numerosi interventi della Suprema
      Corte Costituzionale (203/1989; 11-14/01/1991; 209/1992)
      hanno più volte ribadito che l’irc appartiene
      alle discipline fondamentali di ogni indirizzo e grado
      scolastico e gli è riconosciuto quindi la pari
      dignità delle discipline scolastiche



    5. Il riconoscimento dello status giuridico realizza
      finalmente “l’intento dello Stato di dare una nuova
      disciplina dello stato giuridico degli idr (DPR 751/1985).





Queste motivazioni non sono state completamente
soddisfatte. Infatti la Contrattazione Collettiva, negli
ultimi anni ha svolto un ruolo lodevole nelle “conquiste”
degli idr, ma non sufficienti visto che si è svolta
secondo contrattazioni contingenti frutto di volontà
e presupponendo uno status giuridico che per gli idr non
esiste. Quindi tutto si è svolto fino ad ora al di
fuori di qualsivoglia regolamentazione giuridica, così
come previsto dalle garanzie costituzionali.


Orbene, nonostante lo Stato italiano abbia
un obbligo giuridico amministrativo, e nonostante l’ulteriore
impegno assunto con la legge 25/3/1985, n.121 e i circa
quattordici anni, oramai trascorsi dalla revisione del Concordato
del 1984, ancora non esiste un preciso e definitivo profilo
di qualificazione professionale degli idr che invece questo
Parlamento e questa Commissione sta affrontando con impegno
e apprezzabile interessamento.





  1. Un contributo alle possibili obiezioni.





    1. Lo Stato ha l’obbligo di garantire in ogni modo alle
      famiglie l’insegnamento della religione cattolica (irc)
      perché a queste possa essere riconosciuto e garantito
      il loro diritto di avvalersi o non avvalersi dell’irc.



    2. L’obiezione secondo la quale no sarebbe possibile
      costituire un organico di idr a causa delle scelte o
      meno dell’irc, risulta contraddittoria rispetto ad altre
      situazioni similari presenti nella scuola:




      1. Per esempio un docente di lettere durante un anno
        scolastico può avere la cattedra mentre l’anno
        successivo, per una diminuzione delle classi, diventa
        perdente posto;



      2. D’altra parte lo Stato garantisce il diritto allo
        studio assicurando insegnamenti facoltativi, ma i
        professori che li impartiscono sono di ruolo (come
        avviene attualmente nell’ambiente universitario e
        come si tende a configurare gli insegnamenti nella
        prospettiva di un rinnovamento della scuola).




    3. Il protocollo addizionale n.5 della Revisione del
      Concordato prevede che gli insegnanti siano riconosciuti
      idonei. Se tale idoneità è necessaria
      per insegnare religione, la revoca viene quindi a configurarsi
      come ovvia applicazione a tutela della qualità
      dell’insegnamento soprattutto nei confronti degli studenti.
      Pertanto, così come avviene nei casi di decadenza
      dell’impiego, richiamati dall’art.111 del DPR 31 maggio
      1974, n.417, nel caso specifico degli idr si deve aggiungere
      la perdita dell’idoneità a seguito di revoca
      da parte dell’ordinario diocesano che l’ha rilasciata.





Lo SNADIR, ascoltata in più occasione
l’opinione degli idr a livello nazionale, e dopo essersi
confrontato più volte con i componenti della Consulta
Nazionale per l’irc della CEI e con le diverse componenti
politiche, ritiene opportuno ribadire quanto segue:




  1. Istituzione delle classi di concorso per l’irc nei vari
    ordini e gradi scolastici.



  2. Nuove procedure per il reclutamento e l’abilitazione
    dei docenti di religione che tengano conto dell’idoneità
    per impartire l’irc.



  3. Misure idonee per l’immissione in ruolo dei docenti
    di religione già in servizio basate sul riconoscimento
    della professionalità acquisita.




Questi punti sono stati oggetto di una
petizione popolare e sottoscritti da circa 50.000 cittadini
italiani. Entro pochi giorni la petizione sarà consegnata
al Presidente del Senato.


Entrando nello specifico del ruolo dell’insegnante
di religione ritiene indispensabile il riconoscimento dei
seguenti punti:




  1. Istituzione delle classi di concorso per l’irc nei vari
    ordini e gradi scolastici.



  2. Ruoli provinciali e subprovinciali (coincidenti con
    le scuole ricadenti nel territorio delle diocesi).



  3. Concorso per esami e titoli non sui contenuti (per concordato
    di competenza della Chiesa) ma sull’ordinamento scolastico
    e sulle scienze pedagogico-didattiche.



  4. Graduatorie permanenti subprovinciali (coincidenti con
    le scuole ricadenti nel territorio delle diocesi).



  5. L’accesso al concorso per esami e titoli richiede:




    1. L’idoneità riconosciuta, come prevista dal
      punto 2.5. del DPR n.751/1985, da un ordinario diocesano



    2. Titolo di studio previsto dai punti 4.3, 4.4 del DPR
      751/1985




  6. Cattedra di religione:




    1. 15 + 3 nelle scuole medie inferiori e superiori



    2. 20 +2 (programmazione) + 2 (attività di cui
      ai commi 2 e 5 dell’art.9 della legge 148/90 e al punto
      2.2 della C.M. n.271 del 10/9/1991)



    3. trattamento di cattedra per ogni 14 sezioni nella
      scuola materna




  7. L’organico determinato sul 90% della disponibilità
    complessiva di ciascun ruolo



  8. Applicazione di tutte le disposizioni di stato giuridico
    previste dal DPR 31 maggio 1974, n.417 e successive modificazioni
    ed integrazioni



  9. Valutabilità del servizio ai fini del passaggio
    ad altre classi di concorso



  10. Istituzione di ispettori ministeriali



  11. In sede di prima applicazione: immissione in ruolo dei
    docenti di religione incaricati annuali a tempo determinato





  • Con un orario non inferiore a 12 ore settimanali nelle
    scuole materne ed elementari



  • Con un orario non inferiore a 9 ore settimanali nelle
    scuole medie e superiori,




che abbiano maturato 360 giorni di servizio
e che siano in possesso dei titoli di qualificazione professionali
previsti dal DPR 751/1985





  1. I docenti di religione, con almeno dieci anni di servizio,
    a cui sia stata revocata l’idoneità, saranno assegnati
    ad altri compiti, qualora ne abbiano i requisiti.

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