Attribuzione del Credito scolastico in sede di integrazione dello scrutinio finale
Nell’ipotesi in cui, in sede di formulazione del giudizio finale successivo all’accertamento del recupero delle carenze formative, abbiano per assurdo ad insorgere perplessità sulla partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, in particolare a causa della nota sentenza n. 7076/2009 del TAR-Lazio, con cui quest’ultimo (in contrasto con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede cautelare) ha annullato le OO.MM. n. 26/07 e n. 30/08 nella parte in cui prevedevano la partecipazione a pieno titolo dei docenti di religione cattolica alle deliberazioni del consiglio di classe per l’attribuzione del credito scolastico agli alunni avvalentesi dell’IRC, si invitano i docenti di religione a chiedere l’inserimento a verbale della seguente puntualizzazione:
“L’O.M. n. 26/07 e l’O.M. n. 30/08, dichiarate illegittime dal TAR-Lazio con sentenza n. 7076/2009 nella parte in cui prevedevano il concorso a pieno titolo dei docenti di religione cattolica all’attribuzione del Credito scolastico agli alunni avvalentesi del relativo insegnamento, hanno esplicato efficacia limitata rispettivamente all’a.s. 2006/2007 e 2007/2008. Per l’a.s. 2008/2009 la materia è stata regolata dalla O.M. n. 40 dell’8 aprile 2009, segnatamente all’art. 8 c. 13, che testualmente dispone: “I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernente l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento”.
La O.M. n. 40/2009 non è stata mai sospesa nè tantomeno annullata da alcun organo di giustizia e pertanto conserva piena efficacia.
In ogni caso e comunque, con l’art. 6 c.3 del d.p.r. del 22.06.2009 n. 122 (pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2009) è stata normativamente previsto, a regime, che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall’articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonchè gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.”
In questo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetta dichiarazione, sono invitati a segnalarci tempestivamente il mancato inserimento dell’insegnamento della religione nel credito scolastico per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.
Infine ricordiamo che la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte del docente di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la nota “Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. A.S. 2008/2009”) e la sezione quater del Tar Lazio NON HA MESSO in discussione tale orientamento giurisprudenziale.
Orazio Ruscica
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (G.U. n. 191 del 19.8.2009)
- Consiglio di Stato – Sez. Sesta – Ordinanza n.2920/2007. Respinta l’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007. L’Irc entra nel credito scolastico
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