Assegnazione delle classi e contrattazione integrativa d’istituto
La normativa sulla mobilità del personale della scuola, destinata ai docenti con contratto a tempo indeterminato, affronta anche una questione che riguarda, di riflesso, i docenti di religione, quella della assegnazione ai plessi, nell’ambito della scuola primaria.
La mobilità nella scuola elementare e dell’infanzia, dove è vigente l’organico funzionale, opera fra circolo e circolo (anche Istituti comprensivi), ma non più fra plesso e plesso.
All’interno dell’istituzione scolastica l’assegnazione ai plessi compete al dirigente scolastico e, con il contratto del 1999, l’indicazione dei criteri è da ricercarsi nella contrattazione decentrata stipulata tra il dirigente scolastico e le RSU.
Sfogliando il testo di alcune di tali contrattazioni integrative d’istituto, con riferimento anche alla scuola secondaria, possiamo individuare i criteri riportati con maggior frequenza, che sono:
- Fatto salvo il potere discrezionale dei dirigente scolastico in ordine alla valutazione delle attitudini professionali, il docente mantiene le classi dell’anno precedente se l’orario corrispondente è pari ad almeno la metà della cattedra.
- Il docente titolare presso altra scuola che completa il suo servizio con un ridotto numero di ore è assegnato prioritariamente a classi di corsi non completi.
- Il docente che intende cambiare classi ne fa domanda al dirigente scolastico entro il 30 maggio (data orientativa e suscettibile di variazione a seconda delle esigenze organizzative delle singole istituzioni scolastiche) indicando le proprie preferenze.
- Le richieste del docente già in servizio di assegnazione su classi diverse (e/o diverso plesso) vengono soddisfatte in via prioritaria rispetto alle medesime richieste formulate dal docente neo-trasferito.
- Le richieste del docente con contratto a tempo indeterminato sono soddisfate prioritariamente rispetto alle richieste espresse dal docente a tempo determinato.
- Il prospetto definitivo di assegnazione delle classi (e plessi) è pubblicato all’albo almeno cinque giorni prima dell’inizio delle lezioni.
- Il dirigente scolastico deve motivare per iscritto il mancato accoglimento delle richieste dei docenti in ordine alla assegnazione delle classi (o dei plessi). La continuità didattica non può essere elemento ostativo all’assegnazione, su richiesta, ad altre classi e/o altro plesso.
E. Soccavo
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