Camera
dei Deputati
Regolamento
Art. 73
1.
Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il
parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato
ad altra Commissione, pu richiederlo prima che si deliberi
sul progetto. La Commissione competente pu, previo assenso
del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra
Commissione.
1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione,
reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza
di altra Commissione, il Presidente della Camera pu stabilire
che il parere di quest’ultima Commissione sia stampato ed
allegato alla relazione scritta per l’Assemblea.
2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime,
di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuziorie
dello stampato. Il termine di tre giorni per i progetti
di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di
conversione di decreti-legge. La Commissione competente
per il merito pu concedere una proroga di durata pari al
termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono
consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione
espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini
scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione
competente per il merito pu procedere nell’esame del progetto.
3. Quando un progetto di legge esaminato per il parere,
la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto
da parte del relatore designato dal Presidente della Commissione.
Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole
o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente
a modificazioni specificamente formulate. Il parere pu
anche esprimersi con la formula: <<nulla osta all’ulteriore
corso del progetto>>.
4. La Commissione consultata pu stabilire che il parere
sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale
destinato. Pu altres richiedere, per il parere espresso
ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato
e allegato alla relazione scritta per l’Assemblea.