Art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988


DPR 23/8/1988, n. 399

Accordo
contrattuale del personale della scuola per il triennio
1988-90.

Art. 3

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6. Il personale docente di cui all’ultimo
comma dell’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso,
ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a
seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello
spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore
ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il
posto orario di insegnamento con trattamento economico intero
è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali
a decorrere dal 1° settembre 1988 e con venticinque ore
settimanali dal 1° settembre 1990.

7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti
dall’ultimo comma dell’articolo 53 della legge
11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988,
i periodi computati ai sensi della normativa concernente
l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio
sono utili, nei limiti previsti per il personale docente
di ruolo, per l’inquadramento economico di cui all’articolo
4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale
con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento
non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari,
nonché, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali,
nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico
è corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale
di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello
previsto per la costituzione del posto orario.

8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio
nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi
dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore
a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale
limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante
è corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del
cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante
periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione
del posto senza assegni.

9. Le disposizioni di cui al comma 8. si applicano al personale
docente supplente annuale, nominato ai sensi dell’art.
15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n.
270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio
scolastico continuativo.

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