ANNO SABBATICO

 L’ANNO SABBATICO

I docenti che hanno superato l’anno di prova hanno diritto a chiedere ogni dieci anni l’aspettativa non retribuita  per un periodo massimo di un anno
 
L’art. 26 c.14 delle lg 448/1998 prevede che: .“I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”
Questo periodo di aspettativa non retribuita, comunemente denominato “anno sabbatico”, è stato spesso oggetto di fraintendimenti ed interpretazioni unilaterali. Proviamo, dunque, a fornire ai nostri lettori alcune risposte agli interrogativi più frequenti.
 
Chi ne può beneficiare?
Ne possono beneficiare – come è esplicitamente affermato dalla norma sopracitata – solo i docenti ed i dirigenti scolastici che abbiano superato l’anno di prova previsto per la conferma dell’inquadramento giuridico-contrattuale corrispondente. Il beneficio consiste in un’aspettativa non retribuita fino a un massimo di 1 anno ogni 10 anni di servizio prestato, comprensivi del primo decennio.
 
La richiesta di aspettativa è soggetta al potere discrezionale dell’amministrazione?
Secondo quanto espresso dalla Nota ministeriale del 6 marzo 2000 prot. 7574 (trasmessa con CM 96 del 28 marzo 2000), la richiesta dell’interessato è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. Inoltre, i coloro i quali producono la domanda per l’aspettativa per l’anno sabbatico non sono tenuti ad enunciare  i motivi soggiacenti la loro richiesta.
Tuttavia, in una successiva disposizione ministeriale (CM 165 del 19 giugno 2000), si afferma chela concessione dell’anno sabbatico troverebbe alcune limitazioni derivanti dalle esigenze di servizio  a cui l’amministrazione potrebbe appellarsi come già pone per l’aspettativa per motivi di famiglia.
Pertanto, l’amministrazione non può entrare nel merito della richiesta, ma è in suo potere negare la concessione dell’aspettativa qualora ravvedesse in tale esigenza un ostacolo al retto funzionamento dell’amministrazione.
 
Il periodo dell’aspettativa può essere fruito in modo frazionato?
L’aspettativa deve essere fruita in un’unica soluzione e, quindi, non può essere oggetto di frazionamento. Pertanto, l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione (Nota 6 marzo 2000).
 
Il periodo sabbatico è cumulabile con quello dell’aspettativa per motivi di famiglia?
L’aspettativa per anno sabbatico concessa a chi abbia già usufruito dell’aspettativa di 1 anno di aspettativa per motivi di famiglia non comporta il suo rientro anticipato in servizio. Inoltre, essa non è ricompresa nel computo dei 2 anni e mezzo nel quinquennio. Questo a motivo del fatto che i periodi delle due aspettative non sono cumulabili, perché regolate da disposizioni diverse e non riconducibili.
 
L’aspettativa interrompe l’anzianità di servizio?
E’ bene sapere che l’aspettativa interrompe l’anzianità di servizio. Tuttavia, i relativi periodi sono riscattabili, ossia chi ne beneficia può provvedere a proprie spese alla copertura degli oneri previdenziali. In alternativa, si può chiedere, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento d’ufficio, la proroga del collocamento a riposo oltre il limite di età,  per un periodo corrispondente alla durata dei congedi fruiti come anno sabbatico.
 
Claudio Guidobaldi
 
 
 
 
 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *