Ancora chiarimenti dal Miur sulla mobilità dei docenti di religione
In data 23 luglio il Ministero dell’Università e Ricerca con Nota prot.12441 ha fornito ulteriori chiarimenti sulla mobilità del personale docente di religione cattolica.
In particolare il Ministero ha specificato che
I docenti di religione con il requisito dei cinque anni di servizio maturato con l’anno scolastico 1985/86 possono far valutare i servizi prestati, “ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione”.
La graduatoria regionale è finalizza esclusivamente alla individuazione, da parte dell’amministrazione scolastica, dell’insegnante di religione cattolica eventualmente in esubero sull’organico regionale.
L’applicazione della riduzione di un quinto (art.2, comma 5 del CCNI 16 giugno 2008) deve intendersi riferita al territorio diocesano e al caso in cui si verifichino, per un numero limitato di insegnanti, riduzioni d’orario che non siano diversamente recuperabili mediante utilizzazione presso altre sedi scolastiche.
La Redazione
Snadir – mercoledì 23 luglio 2008
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