ADOZIONI LIBRI DI TESTO a.s. 2012/13
Il MIUR ha pubblicato, il 9 febbraio 2012, la C.M. 18 con la quale si danno indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013.
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di I e di II grado, saranno deliberate dai collegi dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. Viene ribadito che la scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado costituisce un momento di espressione dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento dei docenti e che ha ormai trovato una definitiva regolamentazione nella circolare ministeriale del 10 febbraio 2009, n. 16, che viene integralmente richiamata.
La novità di rilievo è che per le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei. Di conseguenza i libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la prima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.
Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una duplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: il mantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la scelta di un diverso testo nelle medesime forme.
I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale
Inoltre in virtù della recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali che potrebbe non aver consentito all’editoria scolastica l’integrale revisione dei testi già in uso, i collegi dei docenti potranno valutare l’opportunità di procedere ad una nuova scelta, qualora i testi in adozione si rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento, come individuati nel nuovo ordinamento.
Per quanto riguardala recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, di cui al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti,limitatamente alle classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento, qualora i testi ancora in uso non siano rispondenti ai nuovi specifici obiettivi di apprendimento.
Snadir – Professione i.r. – 11 febbraio 2012
Lascia un commento