Gli emendamenti 4.48 e 4.49 al D.L. 25/2025, nella loro formulazione originaria, proponevano la soppressione, ai commi 1 e 2 dell’articolo 1-bis della legge 159/2019, del riferimento alle assunzioni nel rispetto delle “procedure autorizzatorie di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
Una modifica di questo tipo, priva di adeguata giustificazione normativa e finanziaria, avrebbe comportato seri rischi di impugnativa da parte del MEF o della Corte dei Conti – oltre a possibili rilievi di incostituzionalità per violazione del principio di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e criticità in sede di controllo preventivo (es. Presidenza della Repubblica).
Per tale motivo, nel corso della seduta di martedì 15 aprile, la relatrice Senatrice Tiziana Nisini (Lega) ha espresso parere favorevole su due emendamenti identici fra loro, a firma Sasso (4.48) e Amorese (4.49) ma a condizione che venissero riformulati così: “Per l’anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l’anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili”. Il giorno dopo, l’approvazione dopo la riformulazione suggerita…
Dal punto di vista tecnico-normativo, la disposizione approvata non introduce elementi innovativi o di deroga rispetto al quadro giuridico vigente ma si limita a ribadire quanto già previsto dall’articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019, n. 159, introdotto con l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito poi in legge 21 giugno 2023, n. 74).
La sostanza – come evidenziano i commi 1 e 2 dell’articolo 1-bis – è che le assunzioni siano effettuate nel limite dei posti vacanti e disponibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento e soprattutto quanto deciso richiama espressamente le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che costituiscono il fondamento del controllo centrale sulla sostenibilità finanziaria e sulla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.
Il contingente complessivo di 6.428 assunzioni (di cui 4.500 tramite procedura straordinaria e 1.928 tramite concorso ordinario) resta invariato!
Afferma Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir e presidente FGU: "La norma approvata non amplia i posti, né deroga ai vincoli di bilancio. È una sorta di chiarimento normativo, probabilmente più utile in chiave comunicativa che sotto il profilo giuridico. Sarebbe stato opportuno presentare anche un emendamento che offrisse una risposta definitiva al precariato nell’insegnamento della Religione cattolica, aumentando i posti dell’organico di ruolo dall’attuale 70% al 95%”.
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 17 aprile 2025 – h.11
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