L’incostituzionalità della legge sull’autonomia differenziata

Il ruolo del referendum nella tutela dell’unità nazionale
 
La sentenza n.192 del 3 dicembre 2024 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge sull’autonomia differenziata, evidenziando come essa violasse i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale.
L’interpretazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione deve collocarsi nel contesto generale della forma di Stato italiana, con cui deve essere armonizzata. La Costituzione riconosce alle Regioni un’autonomia legislativa (articolo 117, terzo e quarto comma), amministrativa (articolo 118) e finanziaria (articolo 119) e permette loro di ottenere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” attraverso una procedura specifica che culmina con una legge rinforzata.
 
La Corte costituzionale ha chiarito la distinzione tra “materie” e “funzioni”: le prime rappresentano ambiti di competenza costituzionalmente definiti (come sanità, istruzione e trasporti), mentre le seconde sono compiti specifici e circoscritti all’interno delle materie stesse. Il principio di sussidiarietà richiede che le funzioni siano attribuite in base a criteri di efficacia, efficienza ed equità e allocate al livello territoriale più idoneo. L’autonomia regionale non implica quindi il trasferimento completo delle materie, ma consente l’attribuzione di funzioni specifiche, rispettando il modello di regionalismo cooperativo.
 
L’articolo 5 della Costituzione dichiara l’Italia “una e indivisibile”, fondata sull’unità del popolo italiano, al quale è attribuita la sovranità (art. 1). Questo principio si concilia con il riconoscimento del pluralismo sociale (artt. 2,17, 18, 39, 118 quarto comma Cost.), culturale (artt. 9, primo comma, 21, 33, primo comma Cost.), religioso (artt. 8 e 19 Cost.) e scolastico (artt. 33, terzo comma Cost.), nonché con la pluralità economica (art. 41 Cost). Tuttavia, tali pluralismi non possono compromettere l’unità nazionale, che si fonda su valori condivisi e sull’unicità della rappresentanza politica nazionale, affidata esclusivamente al Parlamento.
 
Anche se le modifiche del Titolo V della Costituzione nel 2001 hanno ampliato il ruolo delle Regioni, Stato, Regioni e enti pubblici non sono giuridicamente equivalenti. La complessità del pluralismo italiano richiede molteplici sedi per dare risposta alle diverse esigenze, ma spetta al Parlamento comporre questa complessità, tutelando le esigenze unitarie e garantendo trasparenza nel confronto tra maggioranza e opposizione.
La Costituzione riserva al Parlamento competenze legislative esclusive su alcune materie (articolo 117, secondo comma) per salvaguardare le esigenze unitarie, e competenze concorrenti che mantengono un ruolo unificante verso il pluralismo regionale. Questo avviene anche tramite strumenti come la perequazione finanziaria per sostenere le aree con minore capacità fiscale, salvaguardando l’uguaglianza dei cittadini nei diritti fondamentali e l’unità giuridica ed economica della Repubblica.
 
Il regionalismo italiano, descritto dall’articolo 116, terzo comma, è un regionalismo cooperativo che si basa sulla leale collaborazione tra Stato e Regioni. La devoluzione di funzioni deve rispettare il principio di sussidiarietà, che richiede di allocare le funzioni al livello territoriale più adeguato per garantire efficacia, efficienza ed equità.
L’autonomia regionale non deve compromettere la solidarietà tra Stato e Regioni, l’unità nazionale, l’uguaglianza nel godimento dei diritti e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Qualsiasi deroga all’ordinaria ripartizione delle funzioni deve essere motivata, preceduta da un’istruttoria trasparente e supportata da analisi scientificamente valide.
 
La Corte Costituzionale ha individuato 37 elementi di illegittimità nella legge sull’autonomia differenziata, evidenziando violazioni dei principi di solidarietà, uguaglianza e coesione sociale. Questi aspetti minacciano l’equilibrio territoriale e i diritti fondamentali dei cittadini.
Tale valutazione sottolinea l’importanza di preservare la coesione sociale e il rispetto dei diritti essenziali di tutti i cittadini, senza generare squilibri territoriali.
 
Recentemente (oggi), la Corte di Cassazione ha disposto lo svolgimento di un referendum abrogativo sulla legge relativa all’autonomia differenziata, nonostante una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.192 del 3 dicembre 2024) abbia già dichiarato l’incostituzionalità della norma in questione. Questo offre ai cittadini un’opportunità fondamentale per esprimere il loro voto e contribuire direttamente all’abrogazione di una legge già riconosciuta incompatibile con i principi costituzionali. Partecipare al referendum rappresenta un atto importante di democrazia, per tutelare l’unità nazionale e i valori sanciti dalla nostra Costituzione. Adesso sarà necessario attendere la pronuncia di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.
 
Orazio Ruscica
 
Snadir – Professione i.r. – 12 dicembre 2024 – h.19,00

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