Il Decreto-legge n.69 del 13 giugno 2023 sulle "Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", nato dalla necessità di adeguamento delle norme alla sentenza del Consiglio di Stato (1842/2022), all’art.15 apre al riconoscimento della Carta docente, anche al personale precario, sebbene non a tutte le tipologie.
A quanto pare, le battaglie legali promosse dallo Snadir a sostegno dell’illegittima esclusione degli incaricati annuali di religione dal beneficio della “Carta docente”, hanno raggiunto gli obiettivi sperati. Il Consiglio di Stato ha dichiarato nulle le disposizioni che vietavano l’attribuzione del bonus 500 euro ai docenti a tempo determinato, ed ha ritenuto non necessario il rinvio alla CGUE e quindi ha deciso a favore dei precari. Per il Consiglio di Stato, “collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”, (…) “per la formazione in servizio non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo (cfr. artt.63 e 64 del CCNL del 29/11/2007)”.
A questa sentenza è seguita una vera e propria valanga di sentenze conformi da parte dei Tribunali italiani, che hanno finalmente raggiunto – anche per i provvedimenti della CGUE – l’interesse del Governo.
Secondo il nuovo decreto-legge, la Carta docente verrà riconosciuta solo ai docenti precari con incarico annuale al 31 agosto (quindi agli incaricati annuali di religione N05 e N27, cioè con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto di ogni anno) e non pure ai docenti precari con incarico fino al termine della attività didattiche, quindi con contratto al 30 giugno, e nemmeno ai supplenti temporanei che insegnano per oltre 180 giorni oppure con contratti continuativi almeno dal primo febbraio sino agli scrutini.
Il problema dunque rimane, poiché i precari esclusi, temporanei e con contratto fino al 30 giugno (compresi gli incarica di religione N28), rappresentano di fatto la stragrande maggioranza dei docenti precari.
Inoltre, la prevista modifica non risulterebbe in linea con la prevalente giurisprudenza dei giudici del lavoro, oltre che con i principi enunciati dal Consiglio di Stato e dalla Corte di giustizia.
Per il Consiglio di Stato tutti i docenti a tempo determinato hanno diritto ad accedere alla carta annuale per l’aggiornamento (utile ad assolvere il diritto-dovere dell’aggiornamento delle conoscenze, fondamentale per ogni insegnante). Quindi, tutti i docenti a tempo determinato a vario titolo esclusi, avrebbero quindi buoni motivi per continuare a chiedere al giudice (e ottenere) i 500 euro annuali dell’aggiornamento.
Ci aspettiamo, dunque, se la bozza rimarrà invariata, una nuova stagione di ricorsi, considerato anche che le novità apportate dal decreto non avranno valenza retroattiva, e che tutti i docenti interessati potranno continuare ad aderire ai nostri ricorsi per il recupero degli arretrati.
Rimane chiaro che dal 1° settembre 2023 a tutti i docenti con contratto di lavoro fino al 31 agosto verrà attribuita il bonus della Carta docente di 500 euro.
Una vittoria Snadir per tutti i docenti a tempo determinato!
Per informazioni su questo ricorso, l’indirizzo dedicato è cartadocente@snadir.it
Fgu/Snadir – Professione i.r. 14 giugno 2023 – h.18,45
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