Le date delle domande: 6-21 marzo per i docenti, 21 marzo-17 aprile per i docenti di religione; 9-29 marzo per gli educatori; 17 marzo-3 aprile per gli Ata
Restano tutti i vincoli, i sindacati non firmano e il ministero emana un atto unilaterale. Si conclude così la contrattazione sulla mobilità del personale scolastico iniziata lo scorso ottobre.
L’ultimo atto è andato in scena questa mattina con il confronto tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione sull’ordinanza che dispone tempi e modalità delle domande di trasferimento. Inascoltata la richiesta di un incontro politico avanzata dai sindacati la scorsa settimana.
I vincoli sui quali il ministero non è retrocesso riguardano coloro che sono riusciti ad avere il trasferimento nella scuola espressamente richiesta e chi ha ottenuto il trasferimento tra province diverse a prescindere dalla preferenza manifestata.
L’Amministrazione ha concesso soltanto una lieve apertura condizionata per i neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/23 le cui domande di mobilità, considerate le ambiguità del decreto legge 36, saranno convalidate soltanto in caso di un chiarimento legislativo.
La Federazione Gilda Unams ha manifestato il proprio disappunto, ribadendo la netta contrarietà ai vincoli espressa sin dall’inizio della contrattazione; pertanto la Federazione Gilda-Unams/Snadir , assieme alle altre organizzazioni sindacali rappresentative, non ha sottoscritto il Contratto.
Inoltre, grazie al pressing delle organizzazioni sindacali, che avevano chiesto un allungamento delle scadenze per la presentazione delle domande, per i docenti è stata fissata la finestra temporale dal 6 al 21 marzo, dal 17 marzo al 3 aprile per il personale Ata e dal 9 al 29 marzo per gli educatori.
La Fgu/Snadir ha inoltre richiamato il contenuto della sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022 e delle abbondanti sentenze di Cassazione del 2022 e 2023 hanno anche una ricaduta positiva sul CCNL e sui CCNI, nel senso che il contratto di lavoro e la mobilità degli insegnanti di religione di ruolo devono avere le stesse disposizioni formulate per gli altri docenti.
Ha proposto, pertanto, di rendere l’OM sulla mobilità degli insegnanti di religione, salvaguardando l’idoneità per insegnare religione che spetta esclusivamente all’ordinario diocesano, quanto più adeguata possibile ai diritti di questi lavoratori della scuola.
L’Amministrazione ha accettato di discutere della ricaduta delle già menzionate sentenze sulla mobilità e su tutto il tema del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione in un prossimo tavolo specifico.
N.B. Appena il Ministero dell’istruzione e del merito renderà nota ufficialmente l’O.M. relativa alla mobilità degli insegnanti di religione, provvederemo a pubblicare la modulistica e le relative guide.
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 1° marzo 2023 – h.17,40
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