Cassazione, altra vittoria IdR di ruolo

Sentenza inequivocabile: dopo un’assegnazione provvisoria si rientra nella propria sede

 
Con sentenza pubblicata il 15 luglio 2022  (Numero di raccolta generale 22438/2022) la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito alle questioni lavorative degli insegnanti di religione: questa volta in merito alla mobilità del personale docente a tempo indeterminato. Il quesito ha difatti riguardato il diritto di una docente di religione di ruolo a rientrare sulla precedente sede scolastica di servizio al termine dell’anno di assegnazione provvisoria.
 
La ricorrente, sostenuta dai legali dello Snadir, aveva ottenuto una sentenza a lei favorevole in primo grado e, successivamente, anche presso la Corte d’Appello di Firenze ma, nonostante l’esito dei due gradi di giudizio, il Ministero dell’Istruzione aveva comunque proseguito con un ricorso in Cassazione, uscendone sconfitto per la terza volta.
 
Interessanti sono le argomentazioni esposte dalla Magistratura che chiariscono in quale ambito di diritti può muoversi il docente di religione con contratto a tempo indeterminato: “Il giudice d’appello, condividendo l’iter argomentativo della sentenza di primo grado, ha escluso che la disciplina legale e contrattuale del rapporto di impiego degli insegnanti di religione attribuisca all’Ordinario Diocesano il potere di disporre ogni anno trasferimenti d’ufficio dei docenti all’interno della Diocesi di appartenenza ed ha evidenziato che, al contrario, l’iniziale assegnazione della sede continua a produrre effetti negli anni successivi sino a quando permangono i requisiti previsti allo scopo, ossia l’idoneità diocesana dell’insegnante e la disponibilità oraria presso la sede assegnata.”
 
Il docente di religione di ruolo che chiede una assegnazione provvisoria ha diritto, al termine dell’anno scolastico, a rientrare nella sede scolastica precedentemente occupata. La sede scolastica lasciata provvisoriamente dal docente di ruolo “non è vacante ma solo disponibile e va coperta con incarichi di carattere temporaneo.”
 
Diverso è ovviamente il caso degli incaricati annuali, i quali non sono titolari di sede.
 
Si tratta di una linea contrattuale sostenuta da sempre dallo Snadir: adesso che la Corte di Cassazione si è pronunciata appare sempre più concreta la necessità di uno stretto vincolo dell’attività lavorativa degli insegnanti di religione in ruolo con quanto dispone il CCNL-Scuola e i CCNI.
 
 
 
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 15 luglio 2022 – h.17,50

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