Il risarcimento del danno va liquidato senza ritenuta Irpef
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente pronuncia, ha confermato la sentenza del TAR Sicilia n. 1594/2022 con la quale è stata dichiarata illegittima la trattenuta IRPEF operata dal Ministero sugli importi riconosciuti dal Giudice Lavoro, con sentenza passata in giudicato, agli insegnati di religione a titolo di indennità risarcitoria per ricorso abusivo al contratto a termine.
La predetta pronuncia trae origine dal giudizio di ottemperanza promosso innanzi al TAR Sicilia da alcuni insegnanti di religione, che lamentavano di avere ottenuto una somma inferiore rispetto a quella stabilita dal Giudice ordinario, avendo l’amministrazione erroneamente assoggettato gli importi dovuti alla ritenuta Irpef.
Il Tar ha accolto il ricorso degli insegnanti, promosso dallo Snadir, evidenziando che la sentenza della quale si chiedeva l’ottemperanza si riferiva non già a retribuzioni non percepite, bensì al risarcimento del danno e, pertanto, l’importo dovuto ai ricorrenti non avrebbe dovuto essere sottoposto alla ritenuta Irpef.
In linea con la pronuncia del Tar si è posta anche la sentenza n. 00299/2022 del CGA che ha riconosciuto che il risarcimento spettante agli insegnanti ingiustamente danneggiati dal ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ha natura sanzionatoria ed è da commisurare esclusivamente alla perdita di chance e non già alle retribuzioni non godute. Per tali ragioni l’importo da corrispondere a ciascun insegnante non è soggetto alla ritenuta Irpef.
Le superiori pronunce segnano un importante ed ulteriore traguardo per gli insegnanti di religione cattolica, i quali, assistiti dallo Snadir, hanno visto ancora una volta riconosciuti i loro diritti.
Fgu/Snadir – Professione i.r. – h.13,00
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