Il Tribunale di Vicenza ordina l’attribuzione della “RPD” anche ai docenti supplenti

Dopo la sentenza del Tribunale di Vicenza che ha dichiarato illegittima la richiesta del Ministero dell’istruzione agli insegnanti di religione , senza ricostruzione di carriera (N27), di restituzione della “RPD” , lo Snadir ha sostenuto il ricorso per assegnare anche ai docenti con supplenze brevi e temporanee l’attribuzione della “RPD”.
 
Il Tribunale di Vicenza ha accolto le motivazioni dei ricorrenti, sostenuti dallo Snadir, e ha affermato che “le mansioni svolte (…) dai docenti titolari di incarichi a breve o brevissimo termine, non appaiono (…) differire da quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato o da quelli assunti a tempo determinato con termine fissato al 30 giugno o al 31 agosto”.
 
Pertanto, coloro che si trovano nella condizione di incaricato annuale (N27), supplente annuale (N28) – cioè non hanno avuto la liquidazione della RPD nei mesi di luglio e agosto di ogni anno – oppure con supplenze brevi e temporanee (sono stati esclusi per tutto il periodo dalla RPD) possono compilare il FORM ; saranno successivamente contattati dai segretari provinciali Snadir per valutare la possibilità di presentare il medesimo ricorso.
 
 




Snadir – Professione i.r. – 20 aprile 2022 – h.17,37

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