Dopo la sentenza del Tribunale di Vicenza che ha dichiarato illegittima la richiesta del Ministero dell’istruzione agli insegnanti di religione , senza ricostruzione di carriera (N27), di restituzione della “RPD” , lo Snadir ha sostenuto il ricorso per assegnare anche ai docenti con supplenze brevi e temporanee l’attribuzione della “RPD”.
Il Tribunale di Vicenza ha accolto le motivazioni dei ricorrenti, sostenuti dallo Snadir, e ha affermato che “le mansioni svolte (…) dai docenti titolari di incarichi a breve o brevissimo termine, non appaiono (…) differire da quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato o da quelli assunti a tempo determinato con termine fissato al 30 giugno o al 31 agosto”.
Pertanto, coloro che si trovano nella condizione di incaricato annuale (N27), supplente annuale (N28) – cioè non hanno avuto la liquidazione della RPD nei mesi di luglio e agosto di ogni anno – oppure con supplenze brevi e temporanee (sono stati esclusi per tutto il periodo dalla RPD) possono compilare il FORM ; saranno successivamente contattati dai segretari provinciali Snadir per valutare la possibilità di presentare il medesimo ricorso.
Snadir – Professione i.r. – 20 aprile 2022 – h.17,37
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