L’art.17, comma 3 del Decreto legge n.221 del 24 dicembre 2021 proroga al 31 marzo 2022 i benefici previsti di cui all’art.9 del Decreto legge n.146/2021.
Il genitore lavoratore dipendente potrà fruire di una delle tipologie di congedo parentale emergenziale dal 1° gennaio al 31 marzo 2022:
- il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore;
- il lavoratore dipendente genitore di figlio con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, alternativamente all’altro genitore.
È possibile fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte in riferimento a:
- alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- per la durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.
Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione; i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, alternativamente
all’altro genitore, può fruire dei congedi di cui sopra senza corresponsione stipendio e senza contribuzione figurativa.
Il personale della scuola interessato dovrà presentare domanda di congedo alla segreteria della propria istituzione scolastica. Il sistema SIDI ha già aggiornato i codici PER congedo parentale figlio/a minore di 14 anni o con disabilità (B031 per TI e HH31 per TD), concedo parentale figlio/a dai 14 ai 16 anni (B032 per TI e HH32 TD)
- Infografica – congedi parentali per i figli in quarantena o Dad
- Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221
- Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146
Snadir – Professione i.r. – 11 gennaio 2022 – h.16,30
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