Pensioni 2022: pubblicate le istruzioni operative

DOMANDE ENTRO IL  31 ottobre2021

Schede sintetiche (flipbook – file pdf)
 

 
Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il 1° ottobre 2021 2021 la Nota prot.30142 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 294 del 01/10/2021, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2022.
 
Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale docente — ivi compresi gli insegnanti di religione —, educativo ed A.T.A. di ruolo, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2022, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 31 ottobre 2021.
 
Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2022.
 
Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
 
I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
 
Le domande di cessazione dal servizio, compresi i docenti di rleigione di ruolo, (saranno attive due istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà le tipologia con le domande di cessazioni consuete, la seconda conterrà esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
 
docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2022 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).
 
Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
 
Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 31 ottobre 2021.
 
Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
  • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
  • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
 
 
Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 
 
Requisiti
Per l´anno 2022 le regole da applicarsi sono le seguenti.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2022 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2022 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2022.
 
L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2022.
 
Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2021 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2022 (Circolare Inps n.126 del 2018).
 
 
Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2020 (nella legge di bilancio la data dovrebbe essere aggiornata al 31/12/2021) hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.
 
 
Trattenimento oltre i limiti di età
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
 
Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2022 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
 
Ape sociale
Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2022.
 
QUOTA 100
Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. Questa norma, tranne che si intervenga con una nuova formula alternativa, non sarà più attuata nei prossimi anni e si tornerà alla legge Fornero.
 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i nostri uffici:  previdenza@snadir.it linea diretta 06 62280408 – tasto 3, cafpatronato.lombardia@snadir.it Tel. 0282957760 , cafpatronato.lazio@snadir.it Tel. 0644341118 
 
 
 
Snadir – Professione i.r. – 1° ottobre 2021, h.17,00

 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *