Vaccinazioni anti-Covid 19: quale permesso chiedere a scuola?

Dal 22 marzo 2021 chi si vaccina è assente giustificato con retribuzione al 100% senza alcuna decurtazione.
Il decreto sostegni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22.03.2021 e, dunque, dispiega effetti da oggi. La norma di riferimento è l’art. 31, comma 5.
 
 
Ci giungono numerosi quesiti su quali siano i permessi da richiedere per recarsi presso le strutture sanitarie preposte alla vaccinazione per il Covid 19.
 
Siamo solo all’inizio della massiccia campagna di immunizzazione che coinvolgerà oltre 835.000 docenti, 7.900 DSGA, 16.000 assistenti tecnici, 47.000 assistenti amministrativi, 131.000 collaboratori scolastici. Numeri ingenti che metteranno a dura prova i presìdi ospedalieri, ambulatoriali e la medicina territoriale, soprattutto se confrontati con la penuria di dosi a disposizione nel primo bimestre 2021.
 
Fatto salvo che non esiste obbligatorietà, ma che i dati statistici preliminari restituiscono una percentuale molto alta di adesioni alla campagna di prenotazione vaccinale da parte del personale scolastico, nel momento in cui pubblichiamo questo comunicato rileviamo che non esistono dispositivi normativi specifici per disciplinare questa fattispecie di assenze (durante l’incontro con il Ministro Bianchi la Fgu/Snadir ha chiesto di attivare un giorno di congedo specifico: docenti e ATA possono quindi liberamente scegliere varie tipologie di permessi, in relazione tra quelli previsti dal vigente CCNL 2016-2018, e più favorevoli al proprio inquadramento contrattuale (supplente temporaneo, incaricato annuale, personale di ruolo a tempo indeterminato, ecc.).
 
A titolo esemplificativo suggeriamo quanto già previsto nel CCNL 2006-2009:
  • Permesso per motivi personali o familiari
    • retribuito: art. 15 comma 2 (personale a tempo indeterminato o docente di religione con ricostruzione di carriera);
    • non-retribuito: articolo 19 comma 7 (personale a tempo determinato o docenti religione senza ricostruzione di carriera e/o supplenti temporanei).

Da documentare anche mediante autocertificazione.

  • Permesso orario breve: come previsto dall’art. art. 16 comma 1: pari a massimo 2 ore giornaliere o comunque per non più di metà dell’orario di servizio giornaliero per i docenti e non oltre la metà dell’orario giornaliero per il personale ata. Tali permessi sono da recuperare, su richiesta dell’amministrazione, entro i successivi due mesi, pena la trattenuta stipendiale.
  • Assenza per malattia:
    • art. 17 (personale a tempo indeterminato o docente di religione con ricostruzione di carriera)
    • e art. 19 (personale a tempo determinato o docenti religione senza ricostruzione di carriera e/o supplenti temporanei)

con relativa trattenuta della RPD (docenti) o Cia (personale ata) .

Ovviamente tale assenza dovrà essere corredata da giustificativo redatto dal medico o dalla struttura sanitaria dove si è svolta la vaccinazione, che potrà essere consegnata alla scuola di servizio anche successivamente all’inoculazione del vaccino.

  • Giornata di ferie retribuita: art. 13 (personale a tempo indeterminato o docente di religione con ricostruzione di carriera) nelle modalità consuete, ossia senza aggravio di spesa per l’amministrazione.
  • Specifici permessi (ATA art. 33 CCNL 2016/2018) per visite, terapie prestazioni specialistiche o esami diagnostici fruibili sia su base giornaliera che oraria. Da giustificare mediante certificazione emessa dalla struttura erogante il vaccino.

 

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Snadir – Professione i.r. – 26 febbraio 2021

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