I crediti
I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …" (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 60 punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione[1] (dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
Occorre tener presente che ai sensi del D.Lgs 62 del 2017 e successivamente O.M. n.10 del 16 maggio 2020 (Allegato A) sono state modificate le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico.
La commissione di esame, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui al comma 5 dell’art.18 D.Lvo 62/2017, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
Con specifico riferimento al credito scolastico, l’insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi[2] (dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020):
- il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico (art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica;
- il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione [3] nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa[4] ( dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 ).
Dalla lettura del dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020[5] si deduce la volontà dell’amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione che prevedeva che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto fosse risultato determinante, sarebbe diventato un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998; TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010).
Riepilogando:
- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
- l’insegnamento della religione cattolica non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
- l’insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla determinazione del credito scolastico per la parte inerente alla cosiddetta “banda di oscillazione”.
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020[6]. L’Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 12 a 13 (il credito scolastico).
Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all’interno della banda di oscillazione?
Sono :
a – valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).
b – assiduità della frequenza scolastica.
c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’Insegnamento della religione cattolica).
d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
e – eventuali crediti formativi documentati.
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [7].
Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo che faccia riferimento ai contenuti disciplinari dell’insegnamento della religione (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2019/2020
- Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2019/2020 (le schede sono puramente orientative)
Il Documento del Consiglio di Classe
Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 30 maggio (dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [8] relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.
Il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Il documento illustra inoltre:
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»;
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
Il documento del consiglio di classe è pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.
Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020)[9].
Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [10].
Scrutini finali
E’ importante fare una distinzione: la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte dell’insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la “Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. a.s. 2019/2020”).
Chiaramente quest’anno scolastico non si porrà la questione riguardante la deliberazione a maggioranza per l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami, in quanto gli studenti sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni che prevedono l’ammissione alla classe dei soli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, oltre alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (cfr. art. 4, commi 5 e 6, e art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n.122).
Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamento
La Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che “le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi”; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell’insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che “è espressa senza attribuzione di voto numerico” (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell’insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall’art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.
Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.
L’art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla “valutazione del comportamento degli studenti” del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.
Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85, del D.Lgs. 296/94 e D.P.R. 175/2012 l’insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.
La Redazione
- O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
- Allegato A – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Crediti
- Allegato B – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Griglia di valutazione della prova orale
- Il documento del Cts
- La convenzione con la Croce Rossa
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2019/2020
- Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2019/2020 (le schede sono puramente orientative)
- O.M. valutazione: una saldatura tra due diversi anni scolastici
- Esami di Stato del secondo ciclo
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
- TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è “determinante” in sede di scrutinio finale – L’Insegnamento della religione concorre all’attribuzione del credito scolastico
- Il TAR Lazio conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico
- Consiglio di Stato – Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010. L’insegnamento della religione concorre alla determinazione del credito scolastico
- SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
- O.M. n.350 del 2 maggio 2018- Istruzioni esami di stato secondo ciclo – 2017-2018
- O.M. prot.257 del 4 maggio 2017. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. A.S. 2016/2017
- O.M. n. 252 del 19-04-2016 esami di Stato conclusivi a.s. 2015/2016 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali
- O.M. n.11 prot. 320 del 29 maggio 2015. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015
- O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014
- O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012
- Decreto Ministeriale n. 42 dell’11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 – Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2012/2013
- Decreto Ministeriale n. 43 dell’11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 – Tetti di spesa per le adozioni libri di testo negli Istituti d’istruzione secondaria di I e di II grado, per l’anno scolastico 2012/2013
- O.M. n. 42 del 6 maggio 2011
- O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010
- D.M. n.99 del 16 dicembre 2009
- Allegato al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Tabelle A, B e C
- D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009
- Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008 n.137, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009
- Circolare Ministeriale n.50 del 20 maggio 2009. Disposizioni in vista della conclusione dell’anno scolastico 2008-2009
- Circolare Ministeriale n.51 del 20 maggio 2009. anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Circolare Ministeriale n.46 prot.4777 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009)
- O.M. n.40 dell’8 aprile 2009
- Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009
- O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008
- GRANDI NOVITA’ SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE
- Consiglio di Stato – Sez. Sesta – Ordinanza n.2920/2007. Respinta l’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007. L’Irc entra nel credito scolastico
- MPI – Nota prot. 5664 del 31 maggio 2007
- Consiglio di Stato – Sez. VI – n.2699/2007sospensione dell’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007
- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007
- Tar Toscana – Sent. 5528 del 3 novembre 2005 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L’insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
- Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
- TAR TRENTO – Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L’IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
- Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell’IRC hanno diritto a vedersi riconosciuto l’impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline
- TAR Lombardia – Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E’ illegittima l’omessa considerazione dell’insegnante di religione ai fini del computo per la determinazone della maggioranza
- Tar Toscana – Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l’istanza di sospensiva. Nello strutinio finale Il voto dell’IdR vale
- TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell’insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza
Snadir – Professione i.r. – 24 maggio 2020
[1]O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art.8 dell’O.M. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015 , art.8 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018,dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019 , dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .
[2]Art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007,art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009; art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .
[3] L’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dell’art.8 dell’O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, dell’art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 , dell’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .
[4] Punto n.2. dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, all’art. 8, comma 14 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, all’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013 e dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019 , dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .
[5]Comma 3 dell’art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009,dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011,art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019 , dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .
[6] Punto n. 3 dello stesso art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, dal comma 14 dell’art. 8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, dall’art.6, comma 3 del DPRn.122 del 22giugno 2009,dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .
[7]O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell’art.8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; comma 6 dell’art. 8 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 aggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .
[8]Art.6 dell’O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art.6 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell’art.6 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.6 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .
[9] O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008,art. 6dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art. 6 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 6 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.6 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell’art.6 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.6 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.6 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020.
[10] O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009;O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012, O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; l’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, O.M. n.250 del 2 maggio 2018, O.M. n.205 delll’11 marzo 2019, O.M. n.10 del 16 maggio 2020 .
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