CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – SCRUTINI FINALI – VALUTAZIONE DELL’IRC E DEL COMPORTAMENTO – a.s. 2019/2020

I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …" (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
 
Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 60 punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione[1] (dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
Occorre tener presente che ai sensi del D.Lgs 62 del 2017 e successivamente O.M. n.10 del 16 maggio 2020 (Allegato A) sono state modificate le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico.
 
La commissione di esame, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui al comma 5 dell’art.18 D.Lvo 62/2017, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
 
Con specifico riferimento al credito scolastico, l’insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi[2] (dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020):
 
Dalla lettura del dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020[5] si deduce la volontà dell’amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
 
Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione che prevedeva che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto fosse risultato determinante, sarebbe diventato un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010).
 
Riepilogando:
  • tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
  • l’insegnamento della religione cattolica non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
  • l’insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla determinazione del credito scolastico per la parte inerente alla cosiddetta “banda di oscillazione”.
 
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura dell’art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020[6]. L’Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 12 a 13 (il credito scolastico).
 
Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all’interno della banda di oscillazione?
Sono :
a – valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).
b – assiduità della frequenza scolastica.
c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’Insegnamento della religione cattolica).
d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
e – eventuali crediti formativi documentati.
 
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (art.10, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [7].
 
Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo che faccia riferimento ai contenuti disciplinari dell’insegnamento della religione (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
 
I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori. 
 
 
 
Il Documento del Consiglio di Classe
Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 30 maggio (dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020)  [8] relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.
 
Il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
 
Il documento illustra inoltre: 
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»;
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
Il documento del consiglio di classe è pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.
 
Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (dell’art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020)[9].
 
Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n.10 del 16 maggio 2020) [10].
 
 
Scrutini finali
E’ importante fare una distinzione: la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte dell’insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la “Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. a.s. 2019/2020”).
 
Chiaramente quest’anno scolastico non si porrà la questione riguardante la deliberazione a maggioranza per l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami, in quanto  gli studenti sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni che prevedono l’ammissione alla classe dei soli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, oltre alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (cfr. art. 4, commi 5 e 6, e art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n.122).
 
 
Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamento
La Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che “le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi”; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell’insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che “è espressa senza attribuzione di voto numerico” (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell’insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall’art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.
 
Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.
 
L’art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla “valutazione del comportamento degli studenti” del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.
 
Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85, del D.Lgs. 296/94 e D.P.R. 175/2012 l’insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.
 
La Redazione
 
 
 
Snadir – Professione i.r. –   24 maggio 2020



 

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