ESAMI – CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – SCRUTINI FINALI – VALUTAZIONE DELL’IRC E DEL COMPORTAMENTO – a.s. 2018/2019

I crediti
 
I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …" (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
 
Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione(O.M. n. 128 del 14 maggio 1999O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009art.8 dell’O.M. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013art. 8 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014art. 8 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015 art.8 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
Occorre tener presente che ai sensi del D.Lgs 62 del 2017 sono state modificate le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico.
 
La commissione di esame, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni e che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
 
Con specifico riferimento al credito scolastico, l’insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999art. 8, comma 13 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007,art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019): il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non dà un voto numerico (art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione (dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007dell’art.8 dell’O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009dell’art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 , dell’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019) nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2. dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008all’art. 8, comma 14 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009all’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013 e dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019).
 
Dalla lettura del comma 3 dell’art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009,dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011,art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019) si deduce la volontà dell’amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione che prevedeva che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto fosse risultato determinante, sarebbe diventato un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010).
 
Riepilogando:
– tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
– l’insegnamento della religione cattolica non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
– l’insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla determinazione del credito scolastico per la parte inerente alla cosiddetta “banda di oscillazione”.
 
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008dal comma 14 dell’art. 8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009dall’art.6, comma 3 del DPRn.122 del 22giugno 2009,dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall’art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019. L’Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 7 a 8 (il credito scolastico).
 
Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all’interno della banda di oscillazione?
Sono :
a – valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).
b – assiduità della frequenza scolastica.
c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’Insegnamento della religione cattolica).
d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
e – eventuali crediti formativi documentati.
 
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6comma 6 dell’art.8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009comma 6 dell’art. 8 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010comma 6 art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013art. 8, comma 13 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 aggio 2015, art.8, comma 14 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.8, comma 14 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018 , dell’art.8, comma 8 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019.
 
Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo che faccia riferimenti ai contenuti disciplinari dell’irc (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori. 
 
Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2018/2019
Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2018/2019 (le schede sono puramente orientative)
 
 
Il Documento del Consiglio di Classe
Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio (art.6 dell’O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art.6 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013art. 6 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014art. 6 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015art.6 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell’art.6 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.6 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018) relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi (dell’art.6, comma 7 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.6, comma 1 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019 ).
 
Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008,art. 6dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009art. 6 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 6 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012; art.6 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013art. 6 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014art. 6 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015art.6 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell’art.6 dell’O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell’art.6 dell’O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.6 dell’O.M. n.205 delll’11 marzo 2019). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009;O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012, O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013l’O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, O.M. n.250 del 2 maggio 2018, O.M. n.205 delll’11 marzo 2019).
 
 
 
Scrutini finali
E’ importante fare una distinzione: la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte dell’insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la “Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. a.s. 2018/2019”).
 
 
Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamento
La Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che “le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi”; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell’insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che “è espressa senza attribuzione di voto numerico” (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell’insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall’art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.
Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.
L’art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla “valutazione del comportamento degli studenti” del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.
Il D.Lvo 62/2017 ha precisato che per essere ammessi all’esame di Stato di scuola secondaria lo studente deve avere una “votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi”. Invece, la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni in tutto il primo ciclo di istruzione – ai sensi dell’art.2 D.Lvo 62/2017 e della Nota prot.1865 del 10.10.2017 – viene espressa in un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento.
Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85, del D.Lgs. 296/94 e D.P.R. 175/2012 l’insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.
 
La Redazione
 
 
 
 
Snadir – Professione i.r. –  14 marzo 2019

 

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