Permessi per assistenza familiare colpito da grave infermità (art.4 c.1 Legge 53/2000)
Il personale scolastico, anche quello con contratto a tempo determinato, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito qualora il coniuge (anche legalmente separato) o un parente entro il II grado (anche non convivente) si trovi nella condizione di essere assistito per “grave infermità” o per “necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici” del medesimo.
I suddetti permessi devono essere tassativamente utilizzati entro i sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza dell’evento (DM 278/2000). Per fruire del permesso, il lavoratore deve comunicare, all’amministrazione scolastica d’appartenenza, i giorni in cui esso sarà utilizzato e la situazione di gravità del familiare.
La fattispecie di permessi in questione – a differenza dei permessi ex art. 15 c.2 dove è ammessa l’autocertificazione – necessita di certificazione medica comprovante l’evento o lo stato di grave infermità,
rilasciata dalla struttura ospedaliera o dall’ASL.
Per quanto attiene gli stati patologici presi in considerazione dalla normativa si rimanda all’elenco riportato dalle note del Ministero del Lavoro (Interpello 16/2008; Nota 16754 del 25-11-2008)
Da tenere presente che questi permessi, non essendo assimilabili alle altre tipologie di permessi previsti dal contratto, possono essere cumulati e fruiti in aggiunta ad essi. Qualora siano utilizzati in periodi compresivi di giorni festivi, questi ultimi non vanno calcolati.
Sono permessi utili ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione della carriera, del trattamento pensionistico, della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Claudio Guidobaldi
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