CURE TERMALI

 IL LAVORATORE CHE DEVE SOTTOPORSI ALLE CURE TERMALI

 
 
La normativa che disciplina la fruizione di periodi in cui il lavoratore ha necessità di sottoporsi a cure termali ha subito diversi interventi legislativi, i quali hanno progressivamente limitato il loro utilizzo e contestualmente ridotto il campo di applicazione ad un numero specifico di patologie.
 
La disciplina di riferimento
La tematica in questione, in via generale, non è riconducibile alla normativa contrattuale che regola i rapporti di lavoro del personale scolastico, bensì a quella statale che riconosce al lavoratore pubblico e privato la possibilità di sottoporsi a periodi di cure termali (art. 13 della Legge 638/1983 e art. 16 della Legge 412/1991), qualora il medico curante certificasse una patologia prevista dal Decreto del Ministero della salute (l’elenco delle patologie è stato pubblicato per la prima volta con il DM del 12 agosto 1992 e continuamente aggiornato; l’ultima versione è il DM del 15 dicembre 2001).
L’art. 22 c.25 della Legge 724/1994 ha abrogato tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti pubblici, di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità, per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.  In precedenza, l’art. 13 c.3 della Legge 638/1983 aveva disposto che le cure termali, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie, dovessero essere concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione medica.
 
Gli istituti contrattuali che permettono di assentarsi per effettuare cure termali
Stante quanto contenuto nella normativa sopraindicata (vedi anche: Orientamenti applicativi dell’Aran RAL520/2011), per effettuare le cure termali ci si potrà assentare – in via generale – solamente nell’ambito del periodo di ferie oppure fruendo dei permessi ordinari (art. 15 c.2 CCNL 2006-09). Tuttavia, in via eccezionale, il lavoratore può imputare il periodo delle cure termali all’istituto dell’assenza per malattia (art. 17 CCNL 2006-09), con relativa applicazione della trattenuta operata ai sensi dell’art. 71 c.1 Legge 133/2008. In quest’ultimo caso, dovranno però sussistere le tassative condizioni dettate dall’art. 16 della Legge 412/1991: a) esistenza di uno stato patologico, cronico o recidivante, espressamente incluso nell’elenco decretato dal Ministero della Salute; b) l’assenza per malattia, pur non determinando di per sé una immediata incapacità lavorativa, rende quest’ultima temporaneamente inesigibile per accertata necessità ed assolutamente non posticipabile.
 
La procedura da seguire per la domanda di assenza di malattia
Il lavoratore che intenda ricorre all’assenza di malattia per effettuare un ciclo di terapia termale è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro (nel caso della scuola è il dirigente scolastico) una specifica domanda corredata dalla certificazione del medico specialista del’Asl. Nella certificazione medica dovranno risultare alcuni elementi: a) l’affezione in atto; b) l’idoneità terapeutica o riabilitativa della cura termale; c) il carattere d’urgenza del trattamento prescritto; d) il periodo entro cui il trattamento deve essere effettuato. La prescrizione medica dovrà, dunque, essere motivata e circostanziata (Sentenza della Corte di Cassazione del 27 novembre, n. 14957).
Il periodo di cure termali dovrà essere fruito entro 30 giorni dalla data riportata sul certificato medico. Tra il periodo in cui ci si sottopone al trattamento e quello relativo alle ferie devono intercorrere almeno 15 giorni.
Qualora l’amministrazione non ravvisasse nessun impedimento, derivante dalla mancanza di requisiti o dall’irregolarità della documentazione, si consentirà il periodo di assenza. Al rientro, il dipendente dovrà consegnare l’attestazione medica rilasciata dalla struttura in cui è stato effettuato il trattamento.
 
NOVITA
Secondo quanto stabilito dall’art.1 c.301 della Legge 190/2014 (cd. Legge di stabilità 2015), a partire dal 1° gennaio 2016 non saranno più coperte dal Servizio Sanitario Nazionale le cure termali che prevedevano l’erogazione di prestazioni economiche accessorie da parte di Inps e Inail, ossia i costi di soggiorno in albergo e le spese viaggio. Queste spese accessorie saranno, dunque, a totale carico degli assicurati.
 
Claudio Guidobaldi

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *