I RIPOSI GIORNALIERI RETRIBUITI (già allattamento)

 I RIPOSI GIORNALIERI RETRIBUITI

La disciplina che regola i riposi giornalieri (già permessi per allattamento)
 
I riposi giornalieri sono regolati, in via generale, dagli artt.39-40 D.Lgs 151/2001 (T.U.) e, specificatamente per il comparto scolastico, dall’art. 12 (personale a T.I.) e 19 (personale a T.D del CCNL 2006-09.
 
I beneficiari dei riposi giornalieri
Il diritto a beneficiare dei riposi giornalieri è riconosciuto ad entrambi i genitori, limitatamente al compimento del primo compleanno del figlio o, nel caso di affidamento/adozione, entro il primo anno dall’ingresso in casa del minore. Tali riposi, al pari del congedo di maternità, spettano a tutto il personale scolastico, senza alcuna distinzione tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli con rapporto di lavoro determinato. Ne beneficiano anche coloro che hanno un contratto di part time, di  supplenza “breve”.  Per coloro ai quali è conferita una supplenza con orario inferiore a quello di cattedra, il diritto è riconosciuto a condizione che il numero di ore di insegnamento sia tale da non comportare di fatto un esonero totale dal servizio (Telex MPI 21-1-1984).
 
La domanda per la fruizione dei riposi giornalieri
Per fruire dei riposi giornalieri è necessario produrre una domanda al dirigente scolastico, che, nel caso della madre lavoratrice, dovrà essere corredata da certificato di nascita o dall’autocertificazione attestante il rapporto di maternità. Il padre lavoratore, invece, dovrà produrre una differente documentazione a seconda dei casi che si presentino:
a) madre lavoratrice dipendente: dichiarazione di rinuncia ad esercitare tale diritto da parte della madre lavoratrice dipendente che non intende avvalersi dei permessi;
b) madre lavoratrice autonoma: dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di lavoro autonomo qualora la madre sia lavoratrice non dipendente;
c) affido esclusivo del bambino al padre: dichiarazione sostitutiva che attesti affidamento esclusivo al padre nel caso in cui un tribunale abbia emesso una sentenza in tal senso;
d) grave patologia certificata della madre: certificato medico o dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di grave infermità della madre se essa si trovi in condizione tale da non poter provvedere alla cura del figlio;
e) morte della madre: certificato di morte o dichiarazione sostitutiva nel caso di morte della madre.
 
La fruizione dei riposi giornalieri
I riposi giornalieri non sono soggetti ad alcuna discrezionalità da parte dell’amministrazione scolastica e non vi è un termine di preavviso per la loro fruizione, dato che devono assicurare al lavoratore le condizioni per assistere il minore. E’ possibile farne richiesta anche il giorno stesso in cui si prende servizio per la prima volta in una scuola. Di norma, l’orario di lavoro del docente deve essere concordato con il dirigente scolastico, avendo attenzione nel mettere al primo posto l’esigenze del lavoratore. Nell’ipotesi in cui si verificasse un disaccordo tra l’amministrazione e il lavoratore, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’Ispettorato del Lavoro.
Per quanto riguarda il diritto della madre a fruire dei riposi giornalieri è opportuno sottolineare che essa ne ha diritto solo dopo aver beneficiato del congedo di maternità e mai contemporaneamente al congedo parentale. Può, invece, utilizzare i riposi giornalieri contestualmente con il periodo di congedo parentale fruito dal padre. Di contro, le norme non prevedono che essa possa rinunciare ai riposi in favore del padre qualora essa stia fruendo del congedo parentale. In caso di parto plurimo, indipendentemente dal numero di gemelli, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Nel caso in cui sia il padre a  beneficiare del diritto ai riposi giornalieri, i riposi potranno essere fruiti solo a talune condizioni:
a) il figlio sia stato affidato esclusivamente a lui;
b) la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
c) grave infermità o morte della madre.
Allorchè la madre sia lavoratrice autonoma o casalinga, il padre potrà beneficiare dei riposi solo a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto, ossia alla fine del congedo di maternità. Infine, il padre non ha diritto a fruire dei riposi nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale per il medesimo figlio, ad eccezione del caso di parto plurimo.
 
La riduzione dell’orario di lavoro giornaliero
La riduzione dell’orario di lavoro dei beneficiari non si configura come una semplice riduzione aritmetica del quadro orario settimanale, ma è in relazione all’orario di lavoro giornaliero stabilito. Pertanto, se la giornata di lavoro del docente sarà superiore di 6 ore (nel caso in cui oltre alle ore di lezione sono previste riunioni per organi collegiali o altra attività deliberata dal collegio docenti) le spetteranno 2 ore di riposo, mentre nell’ipotesi di un orario giornaliero inferiore a 6 ore le spetterà solo 1 ora di riposo. Generalmente le ore di riposo vengono fruite all’inizio o alla fine della giornata di lavoro.
Le disposizioni normative fanno divieto di rinunciare ai riposi giornalieri beneficiando, in loro sostituzione, di un compenso retributivo. Di norma, non è neppure possibile astenersi dal fruire di alcune ore in determinati giorni per cumulare più ore di riduzione in un medesimo giorno. Tuttavia, la tipicità del lavoro docente e le esigenze organizzative scolastiche (evitare fenomeni di frantumazione delle cattedre – Circolare MPI 2210/1980) lasciano margini per soluzioni più “flessibili”  circa l’articolazione oraria docente, nel rispetto dell’unicità dell’insegnamento (Telex MPI 278/1985).
I riposi giornalieri non subiscono variazioni per i docenti che prestano servizio in più scuole, in quanto la riduzione oraria è sempre rapportata all’orario giornaliero e mai sul totale delle ore assegnate contrattualmente. Nonostante ciò, per i docenti che devono completare l’orario cattedra su più scuole, in taluni casi, si può prendere in considerazione la possibilità di un adattamento del suo quadro settimanale.
 
L’indennità e la valutazione dei riposi giornalieri
I periodi di riposo giornaliero sono da considerarsi ore lavorative ordinarie. Pertanto, la loro fruizione non incide in alcun modo sulla retribuzione e non riduce le ferie spettanti al docente (Circolare FP 14/2000). Essendo periodi di “effettivo servizio”, i riposi giornalieri devono essere computati ai fini della validità dell’anzianità di servizio. Inoltre, tali periodi, per i docenti in anno di prova, sono utili al raggiungimento dei 180 giorni, in quanto per la validità dell’anno non vengono prese in considerazione le ore prestate nel corso della giornata, ma solo i giorni di effettiva presenza a scuola.
 
Claudio Guidobaldi
 
 
 

 

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