I PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER USUFRUIRE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

I PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER USUFRUIRE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
 
COSA SONO I PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Il diritto allo studio per i lavoratori  è stato riconosciuto nella nostra legislazione con il  cd. Statuto dei lavoratori (art. 10 della l. 300/1970), ma solo con la pubblicazione del DPR 395/1988 (art.3) vengono introdotti i permessi straordinari retribuiti, nella misura di “centocinquanta ore annue”, che consentiranno di soddisfare in concreto l’esigenze inerente a tali diritto, ossia permettere la frequenza al corso di studi scelto e la partecipazione agli esami1.
Permessi, inoltre, che sono stati equiparati a tutti gli effetti alla prestazione lavorativa sia ai fini retributivi che previdenziali2.
 
CHI HA DIRITTO AD USUFRUIRNE
Ha diritto ad accedere ai permessi retribuiti straordinari tutto il personale a tempo indeterminato (con orario intero di cattedra o part-time) e quello a tempo determinato con contratto fino al termine dell´anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (in genere fino al 30 giugno).  Pertanto i docenti di religione (di ruolo ed incaricati annuali) possono fare domanda per la loro concessione, ma anche gli idr in servizio in qualità di supplenti temporanei3.
 
COME SI ACCEDE AI PERMESSI
Coloro che sono interessati ai benefici introdotti dall’art.3 DPR 395/1988, per accedervi devono farne  domanda, attraverso una richiesta in carta semplice o con la compilazione dei modelli predisposti dall’amministrazione scolastica. La domanda va indirizzata all’Ambito Territoriale di appartenenza (ovvero l’USP o ex Provveditorato), per il tramite del proprio dirigente scolastico, entro la data perentoria indicata dalla circolare annuale, pubblicata indicativamente il 15 novembre di ogni anno. Coloro i quali insegnano su più scuole dovranno inoltrare la domanda attraverso la scuola di riferimento, ma trasmetterne copia, per conoscenza, alle altre scuole dove si presta servizio. E’ prevista la possibilità di presentare la domanda con riserva, qualora si è in attesa dell’attivazione di specifici corsi universitari.
Successivamente, vengono pubblicate, a cura dell’USP, le graduatorie degli aspiranti ai permessi studio (verso il 15-30 dicembre)  ed emessi dal dirigente scolastico, a norma dell’art. 14 DPR 275/99, i provvedimenti formali di concessione dei permessi.
 
PARAMETRI INDICATI PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI
In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione annuale dei permessi non dovrà superare il 3%, (con arrotondamento all’unità superiore) della dotazione organica complessiva a livello provinciale. Secondo quanto specificato dalla CM 319/91 il numero complessivo dei permessi studio dovrà essere distribuito proporzionalmente tra il personale scolastico (dirigenti, docenti e personale ATA).
La normativa indica, inoltre, la tipologia dei corsi per i quali si può vantare il diritto a  richiedere i permessi; essa indica corsi finalizzati al conseguimento: del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza, di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico),  di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria, di un titolo di studio post-universitario.
A parità di condizioni sarà concesso il beneficio ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
Per quanto riguarda la possibilità di ottenere i permessi, a seguito di iscrizione a percorsi universitari telematici dove è prevista la partecipazione  alle lezioni in modalità online, secondo quanto stabilito dalla Circ. FP 12/2011 e dagli orientamenti applicativi dell’ARAN, è bene sottolineare che essa “è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso gli iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”.
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dalla tipologia del corso scelto e dal risultato finale ottenuto, deve essere trasmessa al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo. Rientra nel “giustificato motivo” la mancata certificazione da parte dell’Università per proprie esigenze organizzative. Tale situazione dovrà essere dichiarata dal soggetto interessato ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 (normativa sull’autocertificazione) e l’istituzione scolastica valuterà se accertare d’ufficio tale circostanza. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come permessi per motivi personali (art.15 CCNL).
 
DECORRENZA DEI PERMESSI
I permessi possono essere fruiti esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il diritto concesso. Nel caso in cui si accede per la prima volta ai permessi studio e si ha la necessità di assentarsi per partecipare alle lezioni, bisognerà necessariamente far ricorso ad altri tipi di permessi o assenze consentite dal CCNL.
 
I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI
Ai sensi dell’art. 63 del CCNL la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi sono stabiliti dalla contrattazione integrativa regionale, che viene stipulata ogni quattro anni tra il dirigente regionale e le OO.SS.  Essa ha statuito fino ad oggi che la fruizione dei permessi possa avvenire secondo tre scelte:
a) permessi orari: utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri: utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo di permessi orari e giornalieri.
In ogni caso, è bene ricordare che il personale scolastico prima di fruire dei permessi ha innanzitutto diritto ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro che agevoli la frequenza dei corsi. A tal fine è fatto obbligo al lavoratore di comunicare al proprio Dirigente scolastico, il piano annuale di fruizione dei permessi. Secondo la C.M. n. 266/ il docente in permesso per diritto allo studio dovrà essere sostituito esclusivamente con personale docente in servizio.


NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO
  • art. 10 della l. 300/1970 (il cd. Statuto dei lavoratori)
  • art 63del CCNL 2007
  • DPR 395/88
  • CM 266/88
  • CM. 319/91
  • Parere del Consiglio di Stato n. 2760 del 4-02-1998
  • CM. 130/00 d
  • Sentenza Corte di Cassazione sez lavoro n.10344 del 22-4-2008
  • Orientamenti applicativi ARAN 35/2011
  • Circ. FP 12 del 7 ottobre 2011 (attualmente non recepita nei CCNI del Lazio e Sicilia)
 
Claudio Guidobaldi

 

 

 

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1. I CCNI del Lazio e della Sicilia, non recependo quanto disposto dalla Circ. FP 12/2011, prevedono che tale diritto si estenda oltre la mera partecipazione alle lezioni, comprendendo anche lo studio individuale e la preparazione per la tesi.
2. Eccezion fatta per il conteggio dei giorni validi ai fini della validità dell’anno di prova, qualora essi vengano fruiti a giorni interi.
3. la C.M. 130/2000 ha chiarito che: “l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.

 

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