LE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE

 LE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE

 
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, in quanto finalizzate al recupero delle energie psicofisiche spese nel corso dell’attività lavorativa1. Per tale motivo è fatto divieto di sottoscrivere accordi di lavoro, individuali o collettivi, tendenti a impedirne la fruizione sia la possibilità di una loro monetizzazione (tranne alcuni casi specifici, quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro2). Il diritto alle ferie è espressamente contemplato dall’art.36 c.3 della Costituzione italiana e dagli artt. 2109 e 2243 del Codice Civile; per il Comparto scuola le norme di riferimento sono gli artt. 13-14 e 19 del CCNL 2006-09.
 
Durata
Il personale docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto a 32 giorni lavorativi all’anno, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, lett a) della legge 23 dicembre 1977, n. 977 (art. 13 c.2 CCNL 2006-09). Gli incaricati annuali di religione, nel caso in cui si trovino nella condizione prevista dall’art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, godono dello stesso trattamento dei docenti a tempo indeterminato (art. 19 c.1 CCNL 2006-09). Il personale a tempo determinato ha diritto alle ferie proporzionalmente al servizio prestato (art.19 c.2 CCNL 2006-09).
Il personale in part-time: a) orizzontale: prevede la riduzione delle ore di servizio giornaliere, senza diminuire i giorni di servizio settimanali; nel caso di part-time orizzontale: non è prevista la riduzione del periodo di ferie; b) verticale: riduzione di un certo numero di giorni, proporzionato alle giornate annuali lavorative. In questo secondo caso: la riduzione delle ferie tiene conto dei giorni non-lavorati.
Da aggiungere, ai sensi dell’art. 14 c.2 CCNL 2006-09, i giorni relativi alle festività soppresse (legge 23 dicembre 1977, n. 937): si maturano uno ogni tre mesi di servizio (per un totale di 4 all’anno)3.
Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie, anche se protratte per l’intero anno scolastico.
 
Periodo di fruizione
I docenti fruiscono del periodo di ferie durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. Durante la rimanente parte dell’anno, è consentito richiedere fino a 6 giorni di ferie, purché la sostituzione avvenga con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, senza oneri aggiuntivi di alcun genere (art.13 c.9). Se, invece, i 6 giorni di ferie vengono richiesti per motivi personali o familiari, questi spettano come diritto e vengono attribuiti in aggiunta e alle stesse condizioni dei 3 giorni stabiliti dall’art. 15, c. 2 del CCNL 2006-09 (e quindi anche con oneri di spesa aggiuntivi a carico dell’Amministrazione).
Nessuna disposizione impedisce il godimento delle ferie dopo un periodo di malattia né è previsto che il lavoratore debba necessariamente riprendere formalmente servizio.
 
Interruzione delle ferie
La malattia o il ricovero in ospedale per una durata superiore ai 3 giorni interrompe il periodo di ferie, se del caso è stata data comunicazione tempestiva all’amministrazione scolastica d’appartenenza.
Le ferie possono essere interrotte anche per esigenze di servizio, qualora l’amministrazione ravvisi necessità tali da richiedere al lavoratore di tornare in servizio.
 
Trattamento economico
Per i periodi di ferie spetta la retribuzione al 100 %, con esclusione delle indennità per le attività aggiuntive.
L’art. 5, c. 8 del D. Lgs. 95/2012 e l’art. 43 della  Legge 24/12/2012, n. 228 hanno stabilito che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ed hanno abrogato l’istituto della liquidazione delle ferie maturate e non godute anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento. Uniche eccezioni i docenti con contratto: a)  breve e saltuario b) fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
 
Claudio Guidobaldi
 
 
 
 
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1. Parere del Consiglio di Stato del 13 giugno1966, n. 338.
2. Art. 13 c.8 CCNL 2006-09.
3. Secondo l’Orientamento applicativo dell’Aran del 6 novembre 2015 devono essere utilizzati nel corso dell’anno scolastico in corso.
 

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