CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

 CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

 
Il congedo per malattia del figlio è attualmente regolato dall’art. 47 D.Lgs 151/2001 (T.U.) e, specificatamente per il comparto scolastico, dall’art. 12 (personale a T.I.) e 19 (personale a T.D del CCNL 2006-09. Tuttavia, tale congedo deve essere considerato distinto ed autonomo rispetto ai congedi parentali, previsti dalle stesse disposizioni normative.
           
I beneficiari del congedo
Il congedo di maternità spetta indistintamente a tutto il personale scolastico, assunto a tempo indeterminato e determinato, anche con contratto di part-time o di supplenza “breve”. Tale congedo si configura, quindi, come un diritto attribuito dalla legge ad entrambi i genitori, sul quale non può essere esercitata alcuna forma di discrezionalità o limitazione da parte dell’amministrazione statale. L’inosservanza del datore di lavoro dell’obbligo di attribuzione del congedo comporta per esso sanzioni amministrative e disciplinari.
 
La comunicazione della richiesta di congedo
A differenza del congedo parentale, che non ha bisogno di alcuna certificazione per essere fruito, il congedo per malattia del figlio può essere richiesto solo a seguito di motivi di salute documentati con apposita certificazione rilasciata da un medico specialista convenzionato con il SSN. Qualora la malattia del bambino dovesse sopraggiungere poco prima che il dipendente si rechi sul posto di lavoro è fatto obbligo di comunicare l’assenza per malattia del figlio. A tal proposito, è utile sottolineare che l’obbligo di comunicazione “tempestiva” rientra nel dovere di diligenza del dipendente (Sentenza della Corte di Cassazione del 14 maggio 1997).  Tale comunicazione dovrà avvenire per le vie brevi, ossia tramite telefono. Successivamente, si dovrà presentare la richiesta formale di congedo con allegata certificazione.
 
La fruizione del congedo
Può essere concessa solo nel caso in cui sia in corso uno stato di malattia certificato. Esso non deve essere necessariamente nella fase acuta o grave, ma anche in quella della cosiddetta “convalescenza”. Sono da escludere controlli medico-legali e l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia del dipendente (Circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000).
La fruizione del congedo spetta ad entrambi i genitori, alternativamente, per il figlio di età inferiore a otto anni. Per il figlio di età non superiore a tre anni, il diritto spetta senza alcun limite di giorni; mentre dal terzo anno, il diritto è limitato a 5 giorni lavorativi annui per ogni genitore. Non è prevista la possibilità di rinuncia da parte di un genitore a favore dell’altro, né la fruizione contemporanea (eccezion fatta nel caso di figli gemelli).
La madre non può fruire del congedo di malattia durante l’astensione post-partum, in quanto questo periodo è obbligatorio e non può essere interrotto. Se il padre chiedesse di fruire del congedo durante il periodo di astensione obbligatoria della madre, il diritto non gli sarà negato ma in questo caso i giorni non saranno retribuiti.
Tuttavia, se la malattia del figlio insorgesse nel periodo in cui uno dei genitori stia già fruendo del congedo parentale (già astensione facoltativa) esso potrà essere concesso al richiedente ed i giorni saranno retribuiti. Qualora la malattia dovesse sopraggiungere durante il godimento di un periodo di congedo parentale, quest’ultimo potrà essere interrotto, senza necessità di ripresa di servizio, presentando certificazione medica. Se la malattia del figlio dovesse comportare ricovero ospedaliero o si protragga per più di tre giorni durante il periodo di ferie, queste potranno essere interrotte e godute successivamente.
  
L’indennità e la valutazione del periodo di congedo
I giorni di assenza richiesti per congedo di malattia del figlio sono utili ai fini dell’anzianità di servizio ed ai fini previdenziali. Ciò nonostante, per il personale docente in anno di prova, i periodi di congedo non sono utili ai fine del compimento dei 180 giorni.
Dal primo al terzo anno di vita del bambino (compreso il giorno del terzo compleanno) la retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni di congedo (per ogni anno di età), computati complessivamente per entrambi i genitori. Questo periodo è utile alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
I 5 giorni per anno di vita del bambino, previsti dal terzo anno fino all’ottavo, non sono retribuiti, ma ugualmente utili ai fini dell’anzianità di servizio. Tuttavia, riducono i giorni di ferie, tredicesima mensilità e festività soppresse. I periodi di congedo senza retribuzione possono essere riscattati da contribuzione figurativa relativamente al calcolo dell’importo pensionistico, ad eccezione dell’ammortamento previsto per il TFS/TFR.
 
Claudio Guidobaldi
 
 
 

 

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