L’ASSENZA PER MALATTIA DEL PERSONALE DOCENTE
Gli effetti giuridici prodotti dallo stato di malattia all’interno del rapporto di lavoro
Introduzione
A partire dal primo CCNL scuola (1995), l’assenza per malattia ha progressivamente assunto contorni propri, distinguendosi dalle altre forme di congedo o aspettativa (permessi retribuiti e non, aspettative varie, ecc.) fino a configurarsi, nell’attuale disposizione contrattuale (art 17 del CCNL scuola 2006-09), come un diritto specifico del dipendente pubblico. Un diritto che affonda le sue radici nella volontà dei membri costituenti di tutelare la salute psico-fisica dell’individuo e del lavoratore (artt. 32 e 38 della Cost.it).
La certificazione della malattia
La giurisprudenza e la dottrina giuridica qualificano la malattia nell’ambito lavorativo non qualsiasi forma di infermità, ma una specifica incapacità ad espletare la prestazione professionale da parte del lavoratore includendo anche la fase di guarigione e delle eventuali terapie postume atte a permettere l’esecuzione dell’attività lavorativa. L’evento morboso dovrà essere concreto ed attuale, in modo da permettere il rilascio di certificazione da parte di medici dipendenti del Servizio Nazionale sanitario o con esso convenzionati. A tal proposito è bene ricordare che l’art.49 c.1 del D.P.R. 445/00 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – ne esclude l’autocertificazione. Infatti, il certificato di malattia ha un valore probatorio in quanto in esso si attestano fatti obiettivi riscontrati dal medico nell’esercizio della sua attività professionale in conformità con l’art.24 del Codice di Deontologia Medica del 16-12-2006, il quale dispone che “il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati”.
Non costituisce, dunque, prova idonea della sussistenza dell’infermità una mera attestazione medica nella quale si limiti a dichiarare che il lavoratore riferisca uno stato morboso (Sentenza della Corte di Appello di Roma del 16-01-2004).
La comunicazione della malattia
Il certificato di malattia dei dipendenti pubblici deve essere inviato, ai sensi dell’art 55 septies del Dlgs 165/01 introdotto dall’art 69 del Dlgs 150/09 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, per via telematica direttamente all’Inps dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità tecniche di trasmissione previste dal D.M. del Ministero della Salute 26-02-2010 integrato e modificato dal D.M. 18-4-2012. Il lavoratore può prendere visione e stampare il suo certificato medico (Circolare Inps n. 60 del 16-4-2010), richiedere la ricezione dei certificati di malattia nella propria casella di Posta Elettronica Certificata (Circolare Inps n.164 del 28-12-2010), oppure ottenere che il numero di protocollo del proprio certificato di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da lui indicato (Circolare Inps n.23 del 16-02-2012).
Resta a carico del lavoratore della scuola l’obbligo di comunicare “tempestivamente” al suo istituto scolastico l’assenza per malattia. Tale comunicazione dovrà avvenire per le vie brevi (tramite telefono, via fax o telegramma) e “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro”, anche nel caso di eventuale prosecuzione (art 17 c.10 del CCNL 2006-09). Per quanto riguarda l’espressione “orario di lavoro” è bene precisare che con essa si intende l’orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale. Il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare l’attivazione di procedure sanzionatorie, poiché la mancata comunicazione dell’assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 10352 del 13-5-2014).
Il periodo di comporto
Il primo effetto giuridico che produce l’assenza per malattia certificata è la sospensione del rapporto di lavoro, ma non la risoluzione del contratto. Tutti i CCNL di comparto, secondo quanto disposto dall’art.2110 del Cod. Civ., tutelano il lavoratore quando un lavoratore si assenta per malattia. Esiste, infatti, un periodo, definito periodo di comporto, entro il quale è fatto divieto al datore di lavoro di procedere al licenziamento. Al lavoratore è, dunque, garantito il mantenimento del posto di lavoro e la corrispettiva retribuzione economica.
La durata massima dell’assenza per malattia di un dipendente scolastico – ai sensi dell’art 17 c. 1 del CCNL – è di 18 mesi (pari a giorni 548 ottenuti da 365:12×18). Viene calcolata nell’arco di un triennio precedente l’ultimo evento morboso e fruita di solito frazionata in più periodi (comporto “per sommatoria”) oppure, nei casi più gravi, utilizzata in un unico periodo “senza soluzione di continuità”. Essa, pertanto, rappresenta un arco temporale mobile, che deve essere accertata di volta in volta. Allo scadere dei 18 mesi, qualora sussistano particolari situazioni di gravità, il docente può richiedere un ulteriore proroga di 18 mesi. In questo periodo il docente non percepirà alcuna retribuzione, ma potrà comunque riscattarlo ai fini previdenziali.
Per personale di religione a tempo determinato con diritto alla ricostruzione di carriera, ai sensi dell’art. 19 c.1 del CCNL 2006-09 (con rimando all’art.3 c.6 DPR 399/88) è disposto il medesimo trattamento; per tutti gli altri docenti di religione a tempo determinato si applica l’art. 19 c. 3 del CCNL 2006-09 che stabilisce la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Il trattamento economico in caso di assenza per malattia
Un secondo effetto giuridico, derivante dal periodo di assenza per malattia, è ravvisabile nel trattamento economico spettante al docente. Infatti, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 17 c.8 del CCNL 2006-09, sarà: a) nei primi 9 mesi al 100% della retribuzione; b) dal 10° al 12° mese al 90% della retribuzione; c) dal 13° al 18° al 50% della retribuzione.
Il personale docente di religione a tempo determinato che non si trovi nelle condizioni previste dall’art.3 c.6 del DPR 399/88, la retribuzione spettante è corrisposta per intero il primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.
Trattamento economico nei primi dieci giorni di malattia: l’art. 71 c.1 del D.L 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. La sentenza 120/2012 del 10-5-2012 della Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della trattenuta in questione.
Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
Assenze non soggette a trattenuta1 : a) assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL od a causa di servizio riconosciuta dal Commissione medica per le cause di servizio; b) ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore. Equiparato ad esso il ricovero domiciliare certificato da una struttura sanitaria competente, qualora avvenga in sostituzione del ricovero ospedaliero. Lo stesso dicasi per i periodi di assenza dovuti a convalescenza che seguono senza soluzione di continuità ad un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o macro-attività in regime ospedaliero. Di contro, l’assenza per recarsi al Pronto Soccorso, qualora alla visita medica non facesse seguito il ricovero ospedaliero, comporta la decurtazione del RPD, in quanto la fattispecie si configura semplicemente come un periodo di malattia coperto da certificato di struttura medica pubblica al pari di una visita medica specialistica2. c) Tutti i casi di Day-hospital o macro-attività in regime ospedaliero; d) Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle medesime terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie3.
La validità dei periodi di assenza per malattia
Il terzo effetto giuridico è dato dalla validità dei periodi di assenza per malattia entro i 18 mesi. Essi, infatti, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio e sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché del TFR. Tali periodi sono validi anche ai fini della maturazione del diritto alle ferie, mentre non lo sono, invece, ai fini del compimento del prescritto periodo di prova o dell’anno di formazione per i neo immessi in ruolo.
Claudio Guidobaldi
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1. Cfr. Osservazioni applicative Aran del 28 gennaio 2011
2. Secondo quanto stabilito dalla Corte Cassazione, con sentenza n. 1436/1998, il Pronto Soccorso è il servizio ospedaliero deputato alla gestione dell´urgenza/emergenza sanitaria che giunge agli ospedali dal territorio e funge da filtro al vero ricovero ospedaliero.
3. Per individuare l’elenco delle malattie invalidanti si rimanda all’art 5 c.1. lett a Dlgs 124/98 del 19 aprile1998.
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