Mobilità 2010/2011: ultimi interventi per la definizione del contratto
Nei giorni 2 e 3 febbraio 2010 si sono svolti gli incontri previsti sul contratto relativo alla mobilità per l’a.s. 2010/2011.
Oltre alla normale revisione di alcune parti per adeguare i riferimenti normativi alle nuove disposizioni contrattuali e legislative, si è intervenuto sul testo per meglio precisare la fruizione di determinate precedenze.
In particolare al paragrafo III, punto 2, comma 1 dell’art.7 è stato stabilito di sostituire “ gravi motivi di salute” con “gravi patologie” e che tale precedenza opererà soltanto nella prima fase tra distretti nello stesso comune.
Riguardo all’esclusione delle graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto (art.7, comma 2) è stata definita la condizione della precedenza di cui al paragrafo V. L’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell’assistito. Inoltre, sarà applicata l’esclusione qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso da quello dell’assistito, a condizione che l’interessato/a dimostri – tramite presentazione di domanda volontaria di mobilità – l’interesse ad essere trasferito nel comune o distretto sub comunale di residenza dell’assistito.
All’art. 9, comma 1 lettera a) è stato precisato che nelle certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità, deve risultare per le persone bisognose di cure continuative che tali cure siano necessarie a seguito di gravi patologia.
Infine, alla documentazione per attestare il rapporto di parentela e dell’assistenza continuativa (lettera b, comma 1 dell’art.9) dovrà essere dichiarata solo in caso di assistenza al genitore. E’ chiaro che il genitore non ha bisogno di dichiarare l’assistenza continuativa ed esclusiva a favore del figli/a disabile.
Il prossimo incontro è previsto per l’11 febbraio p.v.
Snadir – Professione i.r. – 3 febbraio 2010
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