Come cambia la valutazione degli alunni. Il Ministero fornisce indicazioni operative per l’a.s. 2010/2011

Come cambia la valutazione degli alunni

Il Ministero fornisce indicazioni operative per l’a.s. 2010/2011


Al fine di assicurare l´ordinato e sereno svolgimento degli scrutini periodici e finali nel corrente anno scolastico, il MIUR ha fornito indicazioni operative concernenti la valutazione degli apprendimenti. 

I voti nelle discipline, che con la riforma non hanno subito mutamenti sostanziali, dovranno continuare ad essere espressi utilizzando i criteri del previgente ordinamento. Per le discipline che hanno subito modifiche inconciliabili con il precedente assetto, i collegi dei docenti dovranno tenere conto degli orientamenti che emergeranno in apposte conferenze di servizio, che saranno indette dai Direttori regionali. Ciò vale per le classi prime che sono interessate dalla riforma.

Tutto come prima, invece, per le classi successive, che andranno ad esaurimento fino alla graduale entrata a regime dei nuovi ordinamenti.

Questi, in sintesi, i chiarimenti contenuti nella nota prot. n. 3320, emanata dal Ministero dell´istruzione il 9 ottobre scorso.

L´amministrazione scolastica centrale ha fatto presente che si tratta comunque di situazioni provvisorie, che saranno sanate dopo che saranno apportate le opportune modifiche al regolamento sulla valutazione previste dall´art.14, comma 8 del D.P.R.122/2009.

Infine, notevoli risultano le considerazioni finali per l’uso degli strumenti valutativi, riferibili anche all’insegnamento della religione. Recita la Nota: “Le esperienze realizzate dalle scuole in materia di valutazione, anche per effetto delle norme introdotte dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni, hanno permesso di affinare la cultura della valutazione e di arricchire il patrimonio delle tipologie di verifica degli apprendimenti……Le citate Indicazioni nazionali e Linee guida prescrivono il raggiungimento di risultati di apprendimento variamente articolati. Le istituzioni scolastiche sono pertanto tenute a verificare, con idonee ed adeguate procedure, i risultati conseguiti dagli studenti su più versanti all’interno del medesimo insegnamento. Si ritiene perciò che, relativamente agli insegnamenti a una sola prova, in rapporto alla specificità e alla varietà dei risultati di apprendimento attesi, le istituzioni scolastiche siano tenute ad individuare le tipologie di verifica degli apprendimenti finalizzate alla valutazione periodica e finale. Le citate tipologie possono prevedere, per esempio, forme scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale”.

*  Nota ministeriale 9 novembre 2010, prot. n. 3320 – Valutazione. Indicazioni operative per l’a.s. 2010-2011

Snadir – Professione i.r. – 10 novembre 2010

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