Firmato l’Ipotesi di CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2011/2012

Firmato l’Ipotesi di CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2011/2012
 

E’ stato firmato nella mattinata di oggi (16 dicembre 2010 2010) l’Ipotesi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2011/2012.
A seguito del D.Lgs n.150/2009 l’Ipotesi di CCNI diventerà definitivo solo dopo l’autorizzazione del Ministero della Funzione Pubblica. Pertanto, l’Ipotesi di CCNI, corredata “da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo” inviata alla Funzione pubblica che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accerterà la compatibilità economico-finanziaria. “Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori”, il Miur potrà procedere alla sottoscrizione del Contratto e all’emanazione dell’Ordinanza ministeriale nella quale saranno stabilite la procedura e le scadenze di presentazione delle domande . Invece nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprenderanno le trattative.
In sintesi le novità di rilievo:
1) L’art.12 è stato adeguato alla nuova procedura prevista dalla legge 183/2010 (collegato al lavoro): è stata eliminata l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione individuale nelle controversie di lavoro e di mobilità.
2) Il Dottorato di ricerca è valutato 6 punti l’anno se il docente risulta in servizio nello stesso grado di scuola in cui prestava servizio negli anni di dottorato; invece sarà valutato tre punti se attualmente svolge servizio in una scuola di grado diverso.
3) Il servizio nelle scuole paritarie non è valutabile. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuola paritarie primaria che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. Il servizio prestato nella scuole dell’infanzia comunali paritarie si valuta comunque.
  Per quanto riguarda i docenti di religione di ruolo si ricorda che il CCNI ha previsto alcune regole importanti:
a) La valutazione del servizio prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio (6 punti) e poi per ogni ulteriore anno successivo (entro il quinquennio 2 punti; oltre il quinquennio 3 punti). Ovviamente l’accoglimento della domanda di mobilità territoriale/professionale e dell’utilizzazione/assegnazione provvisoria interrompe la continuità del servizio.
b) L’utilizzo della graduatoria regionale su base diocesana ai fini dell’individuazione dei soprannumerari.
1. In questa graduatoria si potrà far valere, in aggiunta alla valutazione di cui al precedente punto, la valutazione del servizio per ogni anno prestato nella stessa scuola e nella sede di servizio (cioè 2 punti per il servizio nella stessa scuola e 1 punto per il servizio nella stessa sede).
2. L’anno in corso non è valutabile.
c) Il primo anno utile per la valutazione della continuità è l’a.s. 2009/2010.
Nel momento in cui l’Ipotesi di Contratto sarà sottoscritta definitivamente, sarà pubblicata l’Ordinanza ministeriale.
Nel momento in cui sarà pubblicata l’ordinanza  ministeriale specifica per i docenti di religione provvederemo a divulgare le schede, le guide per la compilazione delle domande.

La Redazione


Snadir – Professione i.r. – 16 dicembre 2010

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