Ulteriore pronuncia in favore dei docenti precari da parte del Tribunale di Livorno

Ulteriore pronuncia in favore dei docenti precari da parte del Tribunale di Livorno

 

   Con sentenza pronunciata nello scorso novembre 2010, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno ha dichiarato illegittima l’apposizione del termine sui contratti ripetutamente stipulati tra docenti incaricati annuali (o con "supplenze di vario tipo, talora annuali") e Miur.
   I ricorrenti avevano sottolineato di aver prestato servizio "per un lungo numero di anni e una lunga ripetizione di contratti" senza che fosse loro mai liquidata l’indennità di buonuscita o il TFR e chiedevano l’applicazione della Legge n.230/1962 (e delle successive modifiche che nel frattempo si sono realizzate).
   Con la sentenza, il Giudice del Lavoro chiarisce anche la questione sollevata dalla P.A. nella prima fase del giudizio circa il difetto di giurisdizione e rileva che "la materia del pubblico impiego diventa di competenza del giudice del lavoro a partire dal 30.06.1998, come riaffermato anche dalla Corte d’Appello di Firenze".
  Il Tribunale di Livorno ribadisce che il contratto a tempo indeterminato "rimane il tipo contrattuale generale dell’ordinamento italiano" e, pertanto, il contratto a tempo determinato è da considerarsi come eccezione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza europea.

La Redazione

 Snadir – Professione i.r. – 7 febbraio2011

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