Lettera di Ruscica a Augias (3 settembre 2009)
Egr. Dott. Augias,
a distanza di due anni, torniamo a parlare di insegnamento della religione. L’occasione ci è data dalla sua risposta alla lettera del Sig. Moschini (Repubblica del 3 settembre 2009, pag. 30).
Mi sembra doveroso fare alcune precisazioni. Ad aver riconosciuto il carattere curriculare dell’insegnamento della religione non è stato l’allora ministro Fioroni bensì la Corte Costituzionale; essa, infatti, ha affermato (sent. 203/1989) e più volte ribadito (sent. 13/1991; sent. 290/1992) che l’insegnamento della religione cattolica è inserito nel quadro delle finalità della scuola ed ha pari dignità culturale con le altre discipline; “!tutto ciò NON E’ – afferma ancora la Corte – causa di discriminazione”. L’ordinanza di Fioroni, invece, che riprende una precedente di Berlinguer, non fa altro che prendere atto dell’insegnamento scolastico della religione e valutarlo agli studenti che se avvalgono come un lavoro scolastico in più, utile ai fini del credito scolastico.
Non è vero che non ci sono la materie alternative. E’ possibile riconoscere a chi non si è avvalso dell’insegnamento della religione la frequenza e il profitto svolto nella materia alternativa oppure lo studio individuale assistito che si sia tradotto in un arricchimento culturale. Certo non viene valutata l’uscita da scuola per andare al bar o in sala giochi.
Inoltre, riporta le motivazioni del Tar condividendo il fatto che “un insegnamento di carattere etico e religioso attinente alla fede individuale non può essere oggetto di valutazione”. E’ chiaro che tale opinione non tiene conto di quanto ha affermato in diverse occasioni la Corte Costituzionale (Sentt. 203/1989; 13/1991; 290/1992), e cioè che l’insegnamento della religione è impartito nel “quadro delle finalità della scuola” ed è “compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale”. Quindi l’insegnamento della religione è un insegnamento scolastico che non attiene alla fede individuale né ha lo scopo di generarla. E’ un insegnamento che lo Stato garantisce a tutti coloro che non vogliono restare in una condizione di analfabetismo circa i fatti e i “significati” religiosi, a partire dai testi sacri del monoteismo fino agli eventi dei giorni nostri. E’, infatti, proprio a partire dalle importanti affermazioni dalla Corte, che il Consiglio di Stato ha già bocciato la precedente sentenza del Tar Lazio, definendo il ricorso “privo di consistenza”.
Infine, il 70% dei lettori è favorevole alla sentenza. Forse questo 70% occorre riferirlo al 10% che NON se ne avvale.
Cordiali saluti
Orazio Ruscica
Segretario Nazionale Snadir
Snadir – Professione i.r. – giovedì 3 settembre 2009
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