Firmato il contratto per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie a.s. 2009/2010

Firmato il contratto per le utilizzazioni e  le  assegnazioni  provvisorie a.s. 2009/2010


 


Anche alle insegnanti di religione della scuola dell’infanzia e primaria riconosciuta la possibilità di svolgere ore a disposizione


Scadenza domande: 18 luglio per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la secondaria di II grado; 24 luglio per la scuola secondaria di primo grado; 24 luglio per i docenti di religione.
 
   
  


   Nella mattinata di oggi (26 giugno 2009), presso il Miur, è stato firmato  il nuovo contratto collettivo nazionale per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
   La delegazione della Federazione Gilda-Unams era composta da Orazio Ruscica segretario nazionale dello Snadir, da Domenica De Patre e Franco Capacchione della Gilda degli Insegnanti.
   Il contratto collettivo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie permetterà agli insegnanti di religione di ruolo, a domanda, di essere “utilizzati” in altra sede della propria diocesi e/o di ottenere “assegnazione provvisoria” in altra diocesi.
  
   Questi i punti di maggiore rilievo per i docenti di religione.




  • E’ riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo nella scuola secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto, qualora non completino l’orario nella scuola medesima, di essere utilizzati nella scuola di titolarità, per le ore mancanti (art.2, comma 5 del C.C.N.I. 26 giugno 2009).


  • Ma il risultato straordinario ottenuto è quello che consente anche alle insegnanti di religione dell’infanzia e primaria di completare l’orario settimanale di servizio con ore a disposizione nel caso di una limitata contrazione oraria (fino a un quinto).


  • E’ stata confermata la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (art.2, comma 5 del C.C.N.I. 26 giugno 2009; C.M. n.63 del 6 luglio 2009).


  • E’ stato precisato che docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso ordine scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione, mentre coloro che sono stati utilizzati in un ordine diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono ripresentare domanda di conferma sulla utilizzazione già ottenuta lo scorso anno (art. 2, comma 12 del C.C.N.I. del  26 giugno 2009).


  • Il punteggio per le utilizzazioni è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, su base diocesana, elaborata in occasione della O.M. n.36 del 23 marzo 2009 ed eventualmente aggiornato con i nuovi titoli acquisiti entro la data di presentazione della domanda (art.1, comma 6 del C.C.N.I. del 26 giugno 2009). 
      

In dettaglio, gli insegnanti di religione in ruolo potranno a domanda




  1. essere utilizzati, nell’ambito della medesima diocesi di appartenenza, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo (ad esempio: il docente in servizio nella primaria può chiedere di cambiare scuola, ma restando nel settore della primaria);


  2. essere utilizzati, nell’ambito della medesima diocesi di appartenenza, in una sede scolastica di diverso settore formativo, ovviamente sempre per l’insegnamento di religione cattolica (ad esempio: il docente in servizio nella primaria può chiedere di passare nella secondaria purché abbia superato il concorso anche per la scuola secondaria e sia in possesso di specifica idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano).


  3. Potranno, altresì,ottenere assegnazione provvisoria in una diocesi diversa dalla propria (sarà possibile indicarne una sola); in tale caso dovranno, preventivamente, essere in possesso di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano della diocesi di destinazione.
      

   L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dagli insegnanti di religione in ruolo per i seguenti motivi:




  • ricongiungimento al coniuge che vive in un comune, e in una diocesi, diversi da quello di servizio;


  • ricongiungimento a figli o agli affidati con provvedimento definitivo che vivono in un comune, e in una diocesi, diversi da quello di servizio ;


  • ricongiungimento al genitore che risiede in un comune, e in una diocesi, diversi da quello di servizio;


  • grave situazione di salute del richiedente, comprovata da idonea certificazione medica.

   La scadenza della presentazione della domanda è fissata al 18 luglio per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la secondaria di II grado; 24 luglio per la scuola secondaria di primo grado;  24 luglio per i docenti di religione.
  Sono in preparazione le guide e le FAQ per agevolare la presentazione delle istanze.
  Le domande andranno indirizzate agli Uffici Scolastici Regionali territorialmente competenti.
 


La Redazione


 



Snadir – Professione i.r. – venerdì 26 giugno 2009

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