CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA – SCRUTINI FINALI – VALUTAZIONE DELL’IRC E DEL COMPORTAMENTO –
I crediti
I “crediti” che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …” (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , dell’art.8 dell’O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008 e art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2. dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008 ed all’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009.
Dalla lettura dei commi 13 e 14 dell’art.8 si deduce la volontà dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’Insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione “ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).
Riepilogando:
– tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
– anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008 e dal comma 14 dell’art. 8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009. L’ I.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).
Sono :
a – valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).
b – assiduità della frequenza scolastica.
c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
e – eventuali crediti formativi documentati.
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell’art.8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009).
Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.
Il Documento del Consiglio di classe
Alla commissione degli esami di Stato dev’essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 6 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009 ). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009).
Adozioni libri di testo
Le adozioni dei testi, che le scuole renderanno pubbliche, dovranno essere effettuate entro il 15 aprile 2009 per le classi di scuola secondaria di I grado (scuole medie) ed entro la fine di maggio 2009 per tutte le classi di scuola primaria (scuola elementare) e secondaria di II grado (scuola superiore).
Per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità visiva, invece, le adozioni dovranno essere effettuate entro il 31 marzo 2009.
La circolare ministeriale n.16 prot. 1236 del 10 febbraio 2009 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. “ Le adozioni dei libri di testo devono essere coerenti con gli obiettivi generali previsti dall’ordinamento e con le finalità educative del Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’istituzione scolastica in cui il docente presta servizio“. Ricordando subito dopo che “le adozioni costituiscono, non a caso, nell’esercizio responsabile e consapevole dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, un momento molto importante che impegna sia la professionalità dei singoli insegnanti, sia il ruolo del consiglio di classe e del collegio dei docenti, sia l’azione di coordinamento del dirigente scolastico. Vanno anche considerate parte di una strategia di medio e lungo periodo, in relazione alle ripercussioni che le scelte producono negli anni.
b) Le adozioni chiamano in causa per livelli diversi di responsabilità tra di loro collegati, il docente proponente e il consiglio di classe, il collegio dei docenti, il dirigente scolastico e il consiglio di istituto, nel contesto della piena collaborazione tra docenti, genitori e studenti“.
Il decreto ministeriale n.41 dell’8 aprile 2009 fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, nonché definisce le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo.
“I collegi dei docenti devono pertanto contenere il costo dell’intera dotazione libraria entro il previsto tetto di spesa. All’interno di una equilibrata programmazione didattica va attentamente valutata la distinzione tra testi obbligatori e testi consigliati considerando che, come è noto, soltanto i
primi concorrono alla determinazione dei tetti di spesa. Per i testi consigliati si raccomanda un’adeguata valutazione sulla opportunità della scelta e dei conseguenti costi che possono gravare a carico delle famiglie; è da evitare in ogni modo di veicolare attraverso tali testi consigliati contenuti fondamentali che finiscono per rendere di fatto obbligato l’acquisto. In ogni caso, al fine di limitare l’onere di spesa per le famiglie, le istituzioni scolastiche avranno cura di dotare le biblioteche scolastiche dei testi consigliati adottati dal collegio dei docenti, mettendoli a disposizione degli alunni richiedenti” (C.M. n.16 del 10 febbraio2009).
In ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicemente consigliato. La C.M. n. 46 del 22 aprile 2005, la C.M. n.15 del 20 febbraio 2006 e la C.M. n.39 del 23 aprile 2007 prot.3966 hanno indicato le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica nella primaria e nella scuola secondaria di 1° grado. Nulla è, invece, cambiato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado cattolica.
Scrutini finali
E’ importante fare una distinzione: la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte dell’idr è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la nota sottoriportata “Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. A.S. 2008/2009”).
Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamento
La Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 ha fatto chiarezza sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che “le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi”; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni degli insegnanti di religione, per i quali si specifica che “continuano ad applicarsi le specifiche norme vigenti in materia”; nell’insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall’art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.
Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.
L’art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n.
Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85 e del D.Lgs. 296/94 l’insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.
La Redazione
- O.M. n.40 dell’8 aprile 2009 (file pdf)
- Nota dello SNADIR sugli SCRUTINI FINALI: il voto dell’insegnante di religione è determinante. A.S. 2008/2009
- Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2008/2009 (le schede sono puramente orientative)
- Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008 n.137, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009
- Circolare Ministeriale n.50 del 20 maggio 2009. Disposizioni in vista della conclusione dell’anno scolastico 2008-2009 (file pdf)
- Circolare Ministeriale n.51 del 20 maggio 2009. anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (file pdf)
- Circolare Ministeriale n.46 prot.4777 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009) (file pdf)
- Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009
- O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008 (file pdf)
- GRANDI NOVITA’ SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE
- Consiglio di Stato – Sez. Sesta – Ordinanza n.2920/2007. Respinta l’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007. L’Irc entra nel credito scolastico
- MPI – Nota prot. 5664 del 31 maggio 2007
- Consiglio di Stato – Sez. VI – n.2699/2007 sospensione dell’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater – n.2408/2007
- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007
- Tar Toscana – Sent. 5528 del 3 novembre 2005 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L’insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
- Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
- TAR TRENTO – Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L’IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
- Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell’IRC hanno diritto a vedersi riconosciuto l’impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline
- TAR Lombardia – Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E’ illegittima l’omessa considerazione dell’insegnante di religione ai fini del computo per la determinazone della maggioranza
- Tar Toscana – Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l’istanza di sospensiva. Nello strutinio finale Il voto dell’IdR vale
- TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell’insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza
Snadir – Professione i.r. – lunedì 20 aprile 2009
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