ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2007/2008: CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA


 


CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA – SCRUTINI FINALI 


 


I crediti


I “crediti” che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.


I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …” (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).


Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.


Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.


Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999  , dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 e dell’art.8 dell’O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2. dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 ed al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008.


Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 e dell’art.8 punto 13 si deduce la volontà dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.


Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione “ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).


Riepilogando:


– tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.


– anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.


Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 e dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008. L’ I.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).


Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione ?


Sono :


a – valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa).


b – assiduità della frequenza scolastica.


c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).


d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.


e – eventuali crediti formativi documentati.


L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6).


Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).


I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.


 


Il Documento del Consiglio di classe


Alla commissione degli esami di Stato dev’essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.


Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008).


 


Adozioni libri di testo


Come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade per tutti gli ordini di scuola) i collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.


La circolare ministeriale n.9 prot. 373 del 15 gennaio 2008 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. “L’adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa“. Ricordando subito dopo che la scelta del libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio dei docenti” la circolare suggerisce che “nella fase preliminare delle adozioni, vengano previste modalità specifiche di valutazione dei contenuti dei testi proposti all’attenzione dei docenti, attraverso momenti collegiali di confronto, esame e valutazione, che vedano il coinvolgimento di genitori e, nella scuola secondaria superiore, anche di studenti”.


I decreti ministeriali n.7 e 8 del 15 gennaio 2008, n.8 del 13 febbraio 2002 (Decreto scuola primaria; Decreto scuola secondaria di primo grado) fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado; il decreto ministeriale n.28 del 22 febbraio 2008 ha stabilito il tetto di spesa per i testi della scuola secondaria di secondo grado.Nel caso in cui non venga rispettato il tetto di spesa previsto e la scelta adottata motivatamente dal collegio dei docenti ecceda tale limite, la decisione deve essere approvata dal consiglio di istituto” (C.M. n.9 del 15 gennaio 2008).


In ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicemente consigliato. La C.M. n. 46 del 22 aprile 2005, la C.M. n.15 del 20 febbraio 2006 e la C.M. n.39 del 23 aprile 2007 prot.3966 hanno  indicato le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica nella primaria e nella scuola secondaria di 1° grado. Nulla è, invece, cambiato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado cattolica.


 


Scrutini finali


E’ importante fare una distinzione: la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte dell’idr è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del  voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato,  la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la nota sottoriportata “Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. A.S. 2007/2008”)


 


La Redazione


 



 


Snadir – sabato 15 marzo 2008

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